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10. Legge applicabile
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11. Contatti
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Aggiornato a settembre 2025
Documenti Legali
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Gessi ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (âDPOâ), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@gessi.it.
DATI TRATTATI
Quando utilizza i Servizi, raccogliamo e trattiamo le seguenti tipologie di dati che consentono lâidentificazione personale o che si riferiscono a Lei come persona identificabile (âDati Personaliâ):
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- Indirizzo postale (inclusi indirizzo di fatturazione e di consegna)
- Numero di telefono
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Tutti questi dati, congiuntamente, sono indicati come âDatiâ nel corso della presente Informativa.
BASE GIURIDICA E FINALITĂ DEL TRATTAMENTO
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Suoi Dati per le finalità sopra indicate è in linea generale facoltativo. Tuttavia, alcuni Dati possono risultare necessari per fornire specifici Servizi da Lei richiesti. Nei nostri moduli indicheremo con un asterisco (*) i campi obbligatori. Se Lei sceglie di non fornire i Dati contrassegnati come obbligatori, potremmo non essere in grado di fornire i Servizi corrispondenti.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I Suoi Dati saranno trattati dal Titolare del trattamento e da persone da lui strettamente autorizzate.
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TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Nella gestione del rapporto con Lei, potremmo avere necessitĂ di trasferire i Suoi Dati verso Paesi al di fuori dellâUnione Europea e/o a organizzazioni internazionali, al fine di perseguire le finalitĂ del trattamento. In tali casi, adotteremo e applicheremo tutte le misure di sicurezza, protezione e riservatezza necessarie a salvaguardare i Dati in conformitĂ alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
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DIRITTI DELLâINTERESSATO E MODALITĂ DI ESERCIZIO
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A tal fine, si applica la Cookie Policy disponibile tramite questo link ipertestuale.
Aggiornato a settembre 2025
Codice di Condotta Distributori Gessi
I - OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Nelle societĂ appartenenti al Gruppo Gessi (âGessiâ) ci impegniamo a sostenere i piĂš alti standard di integritĂ , tra- sparenza e responsabilitĂ in tutte le nostre attivitĂ commerciali. Ciò non sarebbe possibile senza la collaborazione di tutti i soggetti che fanno parte della nostra catena distributiva.
A questo proposito abbiamo approvato il presente Codice di Condotta che delinea le nostre aspettative in merito al trattamento dei lavoratori, alla tutela dellâambiente e alle pratiche commerciali etiche. I requisiti e le aspettative definiti nel presente Codice di condotta valgono per tutti i distributori di Gessi, indipendentemente dalla sede del distributo- re o dal luogo delle sue attivitĂ . In quanto distributori di Gessi, ci aspettiamo che condividiate questo impegno e che vi atteniate al presente Codice di Condotta.
Gessi richiede a tutti i suoi distributori di aderire al presente Codice di Condotta e di rispettarlo rigorosamente. In particolare, ci aspettiamo che tutti i nostri distributori:
-rispettino i diritti umani di tutti gli individui, compreso il diritto a un trattamento equo;
-garantiscano lâassenza di qualunque forma di molestia, di mobbing e di discriminazione;
-promuovano condizioni di lavoro sicure e salubri;
-proteggano lâambiente e riducano al minimo lâimpatto delle loro attivitĂ sulle risorse naturali e sugli ecosistemi;
-agiscano con integritĂ e onestĂ in tutti i rapporti commerciali, contrastando le pratiche illecite e ogni forma di possibile corruzione e concussione;
-rispettino tutte le leggi, i regolamenti e gli standard di settore applicabili;
-implementino i meccanismi per identificare e gestire i rischi legati alle questioni sopra citate; e
-rendano disponibile, su ragionevole richiesta di Gessi, unâadeguata documentazione che dimostri lâattuazione dei principi delineati nel presente Codice di Condotta.
Prendiamo molto sul serio le tematiche ivi indicate e non tolleriamo alcuna violazione del presente Codice di Condot- ta. In caso di violazioni di questo tipo, potremo intraprendere azioni appropriate, compresa lâinterruzione del rapporto commerciale. Inoltre, ci aspettiamo che i nostri distributori collaborino pienamente a qualsiasi indagine su potenziali violazioni e adottino le misure correttive necessarie.
Crediamo che, lavorando insieme, sia possibile creare una catena di distribuzione responsabile e sostenibile, a van- taggio di tutti gli stakeholders
II - DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO
Ci aspettiamo che tutti i nostri distributori rispettino tutte le leggi, i regolamenti e gli standard di settore, compresi i Contratti Collettivi di lavoro, ove applicabili, in materia di diritti umani e condizioni di lavoro.
SchiavitĂš moderna e lavoro forzato
I nostri distributori non devono utilizzare alcuna forma di lavoro forzato o coatto, compresi, ma non solo, il lavoro in catene o in schiavitĂš, il traffico di esseri umani, la servitĂš, lo sfruttamento del lavoro o la violenza.
Tutti i lavoratori devono essere liberi di lasciare il proprio impiego e non devono essere sottoposti ad alcuna forma di coercizione o intimidazione fisica o psicologica, come umiliazioni, abusi mentali, minacce o molestie sessuali. I dipendenti dei distributori inizieranno il rapporto di lavoro su base volontaria e avranno il diritto di interromperlo in conformitĂ a quanto previsto dalle leggi applicabili.
Lavoro minorile
Il lavoro minorile è un problema serio e persistente in molte parti del mondo. La nostra azienda si impegna a elimi- nare lâimpiego dei minori di etĂ inferiore a quella minima prevista dalle leggi vigenti nei Paese in cui la prestazione lavorativa viene eseguita e in ogni caso di etĂ inferiore ai 18 anni in lavori pericolosi, abusivi e/o che interferiscono con la loro istruzione e il loro sviluppo, compreso ad esempio il lavoro durante le ore notturne. Ci aspettiamo che i nostri distributori aderiscano ai piĂš alti standard etici e rispettino tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di impiego dei minori.
Ci impegniamo a promuovere i diritti dei minori e a garantire che siano protetti da ogni forma di sfruttamento. Colla- boreremo con i nostri distributori e con gli altri stakeholders per sensibilizzare lâopinione pubblica sul tema del lavoro minorile e per promuovere pratiche che sostengano i diritti e il benessere dei minori.
Discriminazione e promozione della diversitĂ
I nostri distributori devono trattare tutti i lavoratori con dignitĂ e rispetto. Inoltre i nostri distributori sono tenuti a prevenire e contrastare tutte le forme di discriminazione, mobbing e molestie connesse a qualsiasi caratteristica della persona e/o scelta di vita individuale quali ad esempio la razza, la classe, lâappartenenza etnica, la nazionalitĂ , la fede religiosa, il sesso, lâorientamento sessuale, le opinioni politiche, lâetĂ , le disabilitĂ o qualsiasi altro aspetto tutelato dalla legge. I distributori devono promuovere la diversitĂ e lâinclusione sul luogo di lavoro e incoraggiare lo sviluppo di una forza lavoro che rifletta la diversitĂ delle comunitĂ in cui opera.
Rispetto della libertĂ di associazione e contrattazione collettiva
I nostri distributori devono rispettare il diritto dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente e non devono interferire con la formazione di organizzazioni di lavoratori o con la negoziazione di Contratti Collettivi.
Salute e sicurezza
Gessi ritiene prioritaria la creazione ed il mantenimento di un luogo di lavoro sicuro e salubre per tutti i dipendenti, compresi quelli che lavorano nella nostra catena di distribuzione. Ci aspettiamo dunque che i nostri distributori:
-garantiscano un ambiente di lavoro sano e sicuro per tutti i dipendenti;
-rispettino in maniera rigorosa tutte le leggi e le normative vigenti in materia di salute e sicurezza; ed adottino sistemi adeguati per identificare e affrontare i potenziali rischi per la salute e la sicurezza; e agiscano tempestiva- mente per risolvere i pericoli identificati.
Ciò include la fornitura di dispositivi di protezione adeguati e sufficiente formazione per lo svolgimento delle attività in un ambiente lavorativo sicuro e igienico. Inoltre, è necessario assicurare che tutte le attrezzature di cui si avvalgano i distributori siano sottoposte ad una manutenzione adeguata e che tutte le strutture, compresi i servizi igienici e le aree comuni, siano pulite e sicure. Raccomandiamo di dotarsi di un sistema di gestione della sicurezza certificato come ISO 45001 ove applicabile.
Orario di lavoro e ferie
Chiediamo ai nostri distributori di garantire che i loro dipendenti siano trattati con rispetto e dignitĂ e che abbiano orari di lavoro equi e ragionevoli. Ci aspettiamo che i nostri distributori rispettino tutte le leggi e i regolamenti applica- bili in materia di orari di lavoro e ferie, comprese le leggi che regolano il numero massimo di ore lavorative settimanali e lâobbligo di pause di riposo e ferie.
Ci aspettiamo inoltre che i nostri distributori adottino politiche per garantire che i dipendenti possano usufruire delle ferie e dei giorni personali secondo necessità . Ciò può includere la concessione di permessi retribuiti o altre forme di compensazione.
Contratti di lavoro, salari e formazione
Tutti i dipendenti, compresi i lavoratori temporanei, i tirocinanti e gli stagisti dei nostri distributori devono essere dotati di regolari contratti di lavoro in forma scritta che illustrino tutti i termini e le condizioni del rapporto lavorativo, compresi i salari e i benefici. Questi contratti devono essere comunicati a tutti i dipendenti e le buste paga devono essere consegnate ai dipendenti nei termini indicati nel contratto di lavoro, nonchĂŠ in un formato adeguato e in una lingua per loro facilmente comprensibile.
I distributori devono garantire che i salari e i relativi benefici, compresa la retribuzione degli straordinari, soddisfino o superino gli standard minimi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti nazionali, internazionali, regionali e/o locali. Tali retribuzioni devono essere almeno pari al salario minimo per un lavoro equivalente nel Paese e sufficienti a garantire ai dipendenti e alle loro famiglie un tenore di vita dignitoso. La retribuzione deve essere basata sulle competenze, lâesperienza, il potenziale professionale e le prestazioni del dipendente e deve essere mantenuta lâequitĂ salariale per tutti i dipendenti a paritĂ di condizioni e di merito. Le ore di straordinario devono essere adeguatamente compensate in conformitĂ alle leggi e ai regolamenti vigenti.
I nostri distributori devono fornire una regolare formazione ai dipendenti per garantire livelli di competenza e cono- scenza adeguati a svolgere le mansioni loro attribuite.
III - AMBIENTE E SOSTENIBILITĂ
Gessi mira a ridurre la propria impronta ambientale e ci riesce grazie a metodi di lavoro innovativi, allâattuazione di comportamenti responsabili e al continuo miglioramento dei propri sistemi di gestione.
Il nostro rapporto di sostenibilità è disponibile qui: https://www.gessi.com/it/il-nostro-mondo/sostenibilita
Ci aspettiamo che tutti i nostri distributori condividano questo impegno e si attengano ai seguenti standard ambien- tali.
Rispetto delle norme in materia ambientale
Gessi richiede ai propri distributori di rispettare le leggi, i regolamenti e gli standard ambientali nazionali e internazio- nali, compresi quelli relativi alla qualitĂ dellâaria e dellâacqua, alla gestione dei rifiuti e alla gestione e allo smaltimento di materiali pericolosi. Raccomandiamo di dotarsi di un sistema di gestione ambientale certificato, come ISO 14001 o EMAS, ove applicabile.
Riduzione dellâinquinamento ambientale
Oltre a soddisfare i requisiti di legge, i nostri distributori devono prevenire, ridurre e mitigare qualsiasi forma di inqui- namento ambientale, compreso quello dellâaria, dellâacqua, del suolo e delle acque sotterranee, nonchĂŠ ripristinare e rimediare tempestivamente a qualsiasi incidente ambientale.
I distributori devono inoltre ridurre al minimo lâimpatto ambientale delle loro attivitĂ anche attraverso lâuso di tecno- logie efficienti dal punto di vista energetico, la riduzione delle emissioni di gas serra e la conservazione delle risorse naturali.
Ove possibile, il distributore deve cercare di limitare o evitare lâuso di risorse rare.
Monitoraggio dellâimpatto ambientale
I distributori devono identificare e gestire gli impatti ambientali significativi della loro attivitĂ e attuare piani di miglio- ramento, compresi specifici indicatori chiave di prestazione per monitorare i progressi compiuti.
I distributori devono inoltre monitorare e documentare le proprie prestazioni ambientali e fornire a Gessi i relativi dati quantitativi.
Tutela e benessere degli animali
Gessi richiede ai propri distributori di rispettare la normativa vigente in materia di tutela degli animali e di mantenere elevati standard relativi al benessere degli animali.
IV - CONFORMITĂ ED ETICA
Diamo prioritĂ allâintegritĂ , alla trasparenza e alla responsabilitĂ in tutti gli aspetti della nostra attivitĂ e ci aspettiamo che anche i nostri distributori sostengano questi valori. Ci atteniamo, insieme ai nostri distributori, a elevati standard etici in tutte le nostre pratiche commerciali.
Corruzione e concussione
Non tollereremo, e ci aspettiamo che i nostri distributori non tollerino, alcuna forma di corruzione o concussione, sia attiva che passiva, in qualsiasi contesto, forma e modalitĂ e in qualsiasi giurisdizione. Ciò include non solo le attivitĂ illegali, ma anche le pratiche che fossero accettate, tollerate o non perseguite giudizialmente in determinati contesti, ma che potrebbero minare il nostro impegno allâintegritĂ .
PiĂš precisamente ci aspettiamo che i nostri distributori rifiutino e prevengano qualsiasi forma di corruzione e si asten- gano dal concedere, offrire, promettere o accettare a favore di o da parte di partner commerciali, funzionari pubblici o altre terze parti (sia private che pubbliche) tangenti, omaggi, regali, intrattenimenti, pagamenti agevolati, donazioni, opportunitĂ di lavoro e qualsiasi altra utilitĂ o vantaggio che (i) possano integrare gli estremi della violazione di norme e/o (ii) siano in contrasto con il presente Codice di Condotta e/o (iii) possano essere percepiti come volti ottenere un vantaggio commerciale improprio o inappropriato o unâinfluenza impropria o inappropriata. In particolare questi comportamenti sono considerati inappropriati o impropri (e dunque in contrasto con il presente Codice di Condotta) quando creano o ci si aspetta che generino un senso di obbligo che possa influenzare le decisioni aziendali.
I distributori devono rispettare le leggi anticorruzione e contro le tangenti di tutti i paesi in cui esercitano attivitĂ com- merciali. I distributori non devono inoltre richiedere vantaggi e devono evitare conflitti di interesse che potrebbero comportare il rischio di corruzione.
I nostri distributori devono garantire che anche i loro direttori, funzionari, dipendenti, fornitori, affiliati, subappaltatori e rappresentanti (collettivamente denominati âTerze Partiâ) rispettino le regole delineate in questa sezione e imple- mentino e mantengano un efficace quadro di conformitĂ .
Altri atti illeciti
Gessi non tollera alcuna forma di furto, frode, falsificazione, truffa, appropriazione indebita, rendicontazione finanzia- ria fraudolenta, estorsione, reati di insolvenza, pagamenti illegali e qualsiasi altro atto illegale da parte dei distributori e dei loro dipendenti. I distributori devono inoltre evitare e non facilitare riciclaggio di denaro o il finanziamento di attivitĂ criminali.
Pertanto i distributori non devono intraprendere condotte scorrette quali a titolo esemplificativo: (i) la contraffazione di fatture o la creazione di rapporti o di documentazione fraudolenti; (ii) la falsificazione della natura delle transazio- ni; (iii) la creazione o presentazione di false dichiarazioni; (iv) il furto di beni; (v) lâuso improprio delle risorse e/o dei prodotti per scopi personali.
I distributori devono intraprendere azioni per impedire lâuso involontario delle risorse aziendali a tali scopi e devono controllare le attivitĂ e le transazioni insolite o sospette.
Concorrenza sleale e antitrust
I nostri distributori devono competere in modo equo e nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti in materia di an-
titrust e di concorrenza sleale applicabili. A titolo esemplificativo sono considerate pratiche illegali o non corrette:
(i) lo storno di dipendenti; (ii) lo scambio di informazioni sensibili con la concorrenza (compresi prezzi, costi, dati di mercato, territori di vendita, canali di distribuzione, elenchi di clienti o altre informazioni commerciali non pubbliche);
(iii) la raccolta di informazioni sulla concorrenza con mezzi non etici e/o illegali; (iv) lâadesione ad accordi, pratiche coordinate o intese che possano limitare la concorrenza.
I distributori non devono falsare le caratteristiche dei prodotti o dei servizi di Gessi, agire in modo disonesto o intra- prendere altre pratiche scorrette o anticoncorrenziali.
QualitĂ e miglioramento continuo
I distributori sono invitati a migliorare continuamente la propria performance in termini di qualitĂ , costi e tempi. Ci aspettiamo infatti che i nostri distributori si impegnino al continuo miglioramento della qualitĂ dei servizi erogati, alla riduzione dei tempi occorrenti per lo svolgimento di tali servizi e alla costante ricerca del miglior rapporto qua- litĂ -prezzo. Raccomandiamo di dotarsi di un sistema di gestione della qualitĂ certificato come ISO 9001 ove applicabile.
ConformitĂ alle regolamentazioni sul commercio
Per Gessi è importante garantire un commercio responsabile e per questo motivo richiede ai suoi distributori di rispettare tutte le leggi e le normative commerciali applicabili, incluse quelle relative ai controlli su importazioni ed esportazioni, alle sanzioni commerciali e alle procedure doganali. I distributori devono tenersi costantemente aggior- nati su queste normative. Senza limitare la portata degli obblighi dei distributori di cui sopra, Gessi potrĂ comunicare, di volta in volta, ai distributori istruzioni relative al rispetto della normativa italiana, dellâUE e di altre normative appli- cabili. Tali istruzioni dovranno essere immediatamente applicate e rigorosamente rispettate dai distributori.
Ci aspettiamo inoltre che i distributori documentino le importazioni e le esportazioni in modo accurato e dispongano di procedure volte a mitigare i rischi legati ai controlli sul commercio e sulle esportazioni.
Raccomandiamo ai nostri distributori di non collaborare con parti che cercano di inviare direttamente o indirettamen- te merci o dati a parti o paesi in cui ciò è proibito ai sensi della normativa dellâUnione Europea e delle altre normative applicabili.
Gestione dei sistemi di conformitĂ
I nostri distributori devono disporre di sistemi di governance e di conformitĂ adeguati a garantire il rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili, nonchĂŠ del presente Codice di Condotta.
Per consentire la piena trasparenza, i distributori dovranno mantenere registrazioni accurate e complete in conformitĂ a tutte le leggi e i regolamenti applicabili, compresi quelli relativi alla rendicontazione finanziaria, alle imposte e alla lotta alla corruzione.
I nostri distributori sono tenuti ad erogare servizi di alta qualitĂ , sicuri ed efficaci, nel pieno rispetto delle indicazioni di Gessi, degli standard di settore e dei requisiti normativi, nazionali e internazionali, applicabili. I distributori devono svolgere le loro attivitĂ in conformitĂ anche alle disposizioni di legge dei diversi Paesi in cui i prodotti sono destinati ad essere commercializzati, ove applicabili.
Consegne
I termini di consegna indicati nella conferma dâordine sono subordinati alla disponibilitĂ dei prodotti nel nostro ma- gazzino. In caso di indisponibilitĂ della merce ordinata, potrebbero verificarsi ritardi di cui Gessi non potrĂ essere ritenuta responsabile.
Pratiche promozionali e di marketing
I materiali promozionali e le attivitĂ di marketing devono rispettare le leggi e i regolamenti nazionali, europei, inter- nazionali, locali e regionali applicabili, i principi del presente Codice di Condotta, le indicazioni di Gessi e le clausole contrattuali, nonchĂŠ devono sempre riflettersi in modo positivo sullâimmagine di Gessi.
Protezione dei dati
Ci aspettiamo che i nostri distributori rispettino tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati, compreso il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e tutte le leggi nazionali pertinenti, e che aderiscano ai seguenti standard:
-disporre di politiche e procedure adeguate a proteggere la privacy e la sicurezza dei dati personali, comprese le misure per impedire lâaccesso, lâuso o la divulgazione non autorizzati di tali dati;
-raccogliere, utilizzare o divulgare i dati personali solo per scopi legittimi e leciti e nel rispetto dei diritti delle per- sone interessate;
-implementare misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali da accessi, usi o divulga- zioni non autorizzati; e informare Gessi di qualsiasi violazione dellâobbligo di cui sopra, se relativa a dati personali trasmessi al distributore da Gessi e di qualsiasi evento rilevante per la sicurezza che potrebbe portare a tale violazione.
Riservatezza
Tutte le informazioni che i distributori ottengono da Gessi o di cui vengono a conoscenza nel corso delle relazioni commerciali con questâultima (o in qualsiasi altro contesto legato alla nostra azienda) devono essere trattate con la massima riservatezza e in conformitĂ alle leggi, ai regolamenti e ai termini contrattuali applicabili, compresi gli eventuali accordi di non divulgazione in vigore tra le parti. A meno che non siano specificamente autorizzati per iscritto da Gessi, i nostri distributori non devono divulgare queste informazioni a terzi e devono implementare misure appropriate per gestire correttamente la raccolta, la conservazione, lâarchiviazione, lâuso e la condivisione di queste informazioni. Ciò include la prevenzione dellâuso improprio, della contraffazione, della falsificazione, del furto o della divulgazione non autorizzata di queste informazioni di Gessi. Ci affidiamo ai nostri distributori affinchĂŠ rispettino la riservatezza di tali informazioni di Gessi e dei nostri partner commerciali e le trattino con cura.
Tutte le comunicazioni promozionali e informative devono essere corrette e non fuorvianti per il cliente. I distributori possono utilizzare solo i materiali aggiornati forniti da Gessi.
ProprietĂ Intellettuale
In Gessi diamo valore allâinnovazione e alla creativitĂ e ci impegniamo a proteggere i nostri diritti di proprietĂ intel- lettuale. Ci aspettiamo che i nostri distributori rispettino e proteggano la nostra proprietĂ intellettuale e i diritti di proprietĂ intellettuale altrui.
Ciò include il rispetto dei nostri marchi, disegni industriali, copyright, brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà in- tellettuale di Gessi e della tecnologia che condividiamo con i nostri distributori. Ci aspettiamo che i nostri distributori utilizzino tali informazioni solo allo scopo di adempiere ai loro obblighi nei nostri confronti e che adottino misure ragionevoli per proteggerle da usi o divulgazioni non autorizzati.
Al fine di garantire il massimo livello di protezione dei nostri assets piĂš preziosi, i distributori non possono utilizzare alcun diritto di proprietĂ intellettuale di Gessi se non autorizzati da Gessi s.p.a. per iscritto e in conformitĂ alle istru- zioni di questâultima. In ogni caso, i distributori devono impegnarsi a utilizzare i diritti di proprietĂ intellettuale di Gessi (quando debitamente autorizzati) in modo da favorire lâavviamento di Gessi.
Ă considerata una violazione dei diritti di proprietĂ intellettuale di Gessi anche la rimozione, distorsione e/o modifica dei marchi di Gessi o dei dati tecnici o delle etichette consegnate con i prodotti o comunque fornite da Gessi, senza previo consenso scritto di questâultima.
I distributori devono garantire che nel commercializzare i prodotti non violano i diritti di proprietĂ intellettuale o in- dustriale di Gessi o di terze parti. In particolare i distributori non devono porre in essere condotte o pratiche volte allâalterazione o alla contraffazione dei marchi e/o dei segni distintivi di Gessi o di terzi.
I distributori devono esporre i prodotti nei loro negozi in modo tale da non violare i diritti di proprietĂ intellettuale di Gessi o di soggetti terzi e da non trarre in inganno o confusione i clienti sullâorigine, sulla provenienza o la qualitĂ dei prodotti. In ogni caso i distributori devono tenere, nello svolgimento le proprie mansioni, un comportamento che si rifletta in modo positivo sulla reputazione di Gessi.
V - REPORTS E AUDITS
Riteniamo che il rispetto di questo Codice di Condotta sia vantaggioso per tutti gli stakeholders e contribuisca a costruire una catena di distribuzione sostenibile e corretta. I valori indicati nel presente Codice di Condotta sono di particolare importanza per Gessi e, pertanto, chiediamo a tutti i distributori di rispettare rigorosamente le regole qui esposte e di aderire alle seguenti regole di monitoraggio.
Reports
I nostri distributori dovranno segnalarci tempestivamente qualsiasi violazione del presente Codice di Condotta e/o delle leggi in materia, sia essa sospettata o confermata. Ciò include le violazioni commesse da dipendenti, consulenti, partner, agenti o altri rappresentanti che agiscono per conto del distributore o di Gessi.
Per segnalare eventuali violazioni, presunte o confermate, è possibile utilizzare i seguenti indirizzi: e-mail: gessi@gessi.it
posta: Fraz. Vintebbio, Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia, (Vercelli) Italy.
Vi assicuriamo che tutte le segnalazioni ricevute saranno trattate con riservatezza, discrezione e senza alcuna forma di ritorsione. Tuttavia, questo principio generale non esime o limita gli obblighi di denuncia che possono sorgere a seguito delle segnalazioni, anche nei confronti dellâAutoritĂ Giudiziaria o di altre autoritĂ competenti. Incoraggiamo tutti i destinatari a segnalare eventuali violazioni al fine di mantenere una cultura di integritĂ e conformitĂ allâinterno della nostra organizzazione.
Audits
Al fine di promuovere la trasparenza e garantire il rispetto degli standard delineati nel presente Codice di Condotta, potremo effettuare ispezioni senza preavviso in qualsiasi momento durante il normale orario di lavoro. Tali ispezioni potranno essere effettuate dal nostro personale o da terzi da noi specificamente incaricati o delegati. Nel corso di tali ispezioni, potremo richiedere lâaccesso agli uffici e ai locali in cui operano i nostri distributori, nonchĂŠ alla documen- tazione e alle prove, come le fotografie. Potremo inoltre condurre colloqui con i direttori dellâazienda, i dipendenti e altro personale presso i luoghi di lavoro del distributore.
Chiediamo a tutti i nostri distributori di collaborare a queste ispezioni e di conservare tutta la documentazione ne- cessaria per verificare la conformitĂ al presente Codice di Condotta, alle leggi e ai regolamenti pertinenti. La mancata osservanza del presente Codice di Condotta da parte del distributore, il rifiuto di stabilire un piano di recupero o la mancata attuazione di un piano di recupero concordato possono comportare la violazione di obbligazioni contrattuali e la sospensione o la cessazione dei rapporti commerciali di Gessi con tale distributore.
Per qualsiasi domanda sullâinterpretazione o sullâapplicazione del nostro Codice di Condotta, non esitate a contattare i referenti di Gessi direttamente coinvolti nella gestione dei vostri rapporti commerciali con noi.
Ultimo aggiornamento: il 06/2024
Codice di Condotta Fornitori
I - OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Nelle societĂ appartenenti al Gruppo Gessi (âGessiâ) ci impegniamo a sostenere i piĂš alti standard di integritĂ , traspa- renza e responsabilitĂ in tutte le nostre attivitĂ commerciali. In quanto fornitori di Gessi, ci aspettiamo che condivi- diate questo impegno e che vi atteniate al presente Codice di Condotta.
Il presente Codice di Condotta delinea le nostre aspettative in merito al trattamento dei lavoratori, alla tutela dellâam- biente e a pratiche commerciali etiche.
Gessi richiede a tutti i suoi fornitori di aderire al presente Codice di Condotta. In particolare, ci aspettiamo che tutti i nostri fornitori:
-rispettino i diritti umani di tutti gli individui, compreso il diritto a un trattamento equo, alla libertĂ da discriminazioni e molestie e a condizioni di lavoro sicure e salubri;
-proteggano lâambiente e riducano al minimo lâimpatto delle attivitĂ aziendali sulle risorse naturali e sugli ecosi- stemi;
-agiscano con integritĂ e onestĂ in tutti i rapporti commerciali, compreso il divieto di corruzione e concussione;
-rispettino tutte le leggi, i regolamenti e gli standard industriali applicabili;
-implementino i meccanismi per identificare e gestire i rischi legati alle questioni sopra citate;
-rendano disponibile, su ragionevole richiesta di Gessi, unâadeguata documentazione che dimostri lâattuazione dei principi delineati nel presente Codice di Condotta.
Prendiamo molto sul serio le tematiche ivi indicate e non tollereremo alcuna violazione del presente Codice di Condotta. In caso di violazioni di questo tipo, potremo intraprendere azioni appropriate, compresa lâinterruzione del rapporto commerciale. Inoltre, ci aspettiamo che i nostri fornitori collaborino pienamente a qualsiasi indagine su po- tenziali violazioni e adottino le misure correttive necessarie.
Crediamo che, lavorando insieme, sia possibile creare una catena di fornitura responsabile e sostenibile, a vantaggio di tutti gli stakeholders.
II - DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO
Ci aspettiamo che tutti i nostri fornitori rispettino tutte le leggi, i regolamenti e gli standard del settore, compresi i Contratti Collettivi di lavoro, ove applicabili, in materia di diritti umani e condizioni di lavoro.
SchiavitĂš moderna e lavoro forzato
I nostri fornitori non devono utilizzare alcuna forma di lavoro forzato o coatto, compresi, ma non solo, il lavoro in ca-
tene o in schiavitĂš, il traffico di esseri umani, la servitĂš, lo sfruttamento del lavoro o la violenza.
Tutti i lavoratori devono essere liberi di lasciare il proprio impiego e non devono essere sottoposti ad alcuna forma di coercizione o intimidazione fisica o psicologica, come umiliazioni, abusi mentali, minacce o molestie sessuali. I di- pendenti dei fornitori entreranno in un rapporto di lavoro su base volontaria e avranno il diritto di interromperlo come consentito dalle leggi applicabili.
Lavoro minorile
Il lavoro minorile è un problema serio e persistente in molte parti del mondo. La nostra azienda si impegna a eliminare lâimpiego dei minori di etĂ inferiore ai 18 anni in lavori pericolosi, abusivi o che interferiscono con la loro istruzione e il loro sviluppo, compreso ad esempio il lavoro durante le ore notturne. Ci aspettiamo che i nostri fornitori aderiscano ai piĂš alti standard etici e rispettino tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di impiego di minori.
Ci impegniamo a promuovere i diritti dei minori e a garantire che siano protetti dallo sfruttamento. Collaboreremo con i nostri fornitori e con gli altri stakeholders per sensibilizzare lâopinione pubblica sul tema del lavoro minorile e per promuovere pratiche che sostengano i diritti e il benessere dei minori.
Discriminazione e promozione della diversitĂ
I nostri fornitori devono trattare tutti i lavoratori con dignitĂ e rispetto e non devono sottoporli a discriminazioni o mo- lestie per motivi di razza, etnia, religione, sesso, orientamento sessuale, etĂ , disabilitĂ o qualsiasi altro aspetto tutelato dalla legge. I fornitori devono promuovere la diversitĂ e lâinclusione sul posto di lavoro e incoraggiare lo sviluppo di una forza lavoro che rifletta la diversitĂ delle comunitĂ in cui opera.
Rispetto della libertĂ di associazione e contrattazione collettiva
I nostri fornitori devono rispettare il diritto dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente e non devono interferire con la formazione di organizzazioni di lavoratori o con la negoziazione di Contratti Collettivi.
Salute e sicurezza
Gessi attribuisce particolare importanza alla salute e alla sicurezza di tutti i dipendenti, compresi quelli che lavorano nella nostra catena di fornitura. Ci aspettiamo che i nostri fornitori garantiscano un ambiente di lavoro sano e sicuro per tutti i dipendenti e che rispettino tutte le leggi e le normative vigenti in materia di salute e sicurezza.
Ciò include la fornitura di dispositivi di protezione, formazione e supervisione adeguati a garantire che i dipendenti siano in grado di lavorare in sicurezza e senza rischi per la loro salute. Inoltre, è necessario garantire che tutte le attrezzature e i macchinari siano sottoposti a una manutenzione adeguata e che tutte le strutture, compresi i servizi igienici e le sale per la pausa, siano pulite e sicure. Ci aspettiamo inoltre che i nostri fornitori dispongano di un sistema per identificare e affrontare i potenziali rischi per la salute e la sicurezza e che intervengano tempestivamente per correggere i pericoli individuati.
Raccomandiamo di dotarsi di un sistema di gestione della sicurezza certificato come ISO 45001.
Orario di lavoro e ferie
Chiediamo ai nostri fornitori di garantire che i loro dipendenti siano trattati con rispetto e dignitĂ e che abbiano orari di lavoro equi e ragionevoli. Ci aspettiamo che i nostri fornitori rispettino tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di orari di lavoro e ferie, comprese le leggi che regolano il numero massimo di ore lavorative settimanali e lâobbligo di pause di riposo e ferie.
Ci aspettiamo inoltre che i nostri fornitori adottino politiche per garantire che i dipendenti possano usufruire delle ferie e dei giorni personali secondo necessità . Ciò può includere la concessione di permessi retribuiti o altre forme di compensazione.
Contratti di lavoro, salari e formazione
Tutti i dipendenti, compresi i lavoratori temporanei, gli apprendisti e i tirocinanti dei nostri Fornitori devono essere dotati di contratti di lavoro in forma scritta che illustrino tutti i termini e le condizioni di impiego, compresi i salari e i benefici. Questi contratti devono essere comunicati a tutti i dipendenti e le buste paga devono essere consegnate ai dipendenti ogni periodo di paga in un formato e in una lingua per loro facilmente comprensibile.
I fornitori devono garantire che i salari e i relativi benefici, compresa la retribuzione degli straordinari, soddisfino o superino gli standard minimi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti nazionali, internazionali, regionali e/o locali. Tali retribuzioni devono essere almeno pari al salario minimo per un lavoro equivalente nel Paese e sufficienti a garantire ai dipendenti e alle loro famiglie un tenore di vita dignitoso. La retribuzione deve essere basata sulle competenze, lâesperienza, il potenziale professionale e le prestazioni del dipendente e deve essere mantenuta lâequitĂ salariale per tutti i dipendenti a paritĂ di condizioni e di merito. Le ore di straordinario devono essere adeguatamente compensate in conformitĂ alle leggi e ai regolamenti vigenti.
III - AMBIENTE E SOSTENIBILITĂ
Gessi mira a ridurre la propria impronta ambientale e ci riesce grazie a metodi di lavoro innovativi, allâattuazione di comportamenti responsabili e al continuo miglioramento dei propri sistemi di gestione.
Il nostro rapporto di sostenibilità è disponibile qui: https://www.gessi.com/it/il-nostro-mondo/sostenibilita
Ci aspettiamo che tutti i nostri fornitori condividano questo impegno e si attengano ai seguenti standard ambientali.
Rispetto delle norme in materia ambientale
Gessi richiede ai propri fornitori di rispettare le leggi, i regolamenti e gli standard ambientali nazionali e internazionali, compresi quelli relativi alla qualitĂ dellâaria e dellâacqua, alla gestione dei rifiuti e alla gestione e allo smaltimento di materiali pericolosi. Raccomandiamo di dotarsi di un sistema di gestione ambientale certificato, come ISO 14001 o EMAS.
Riduzione dellâinquinamento ambientale
Oltre a soddisfare i requisiti di legge, i fornitori devono prevenire, ridurre e mitigare qualsiasi forma di inquinamento ambientale, compreso quello dellâaria, dellâacqua, del suolo e delle acque sotterranee, nonchĂŠ ripristinare e rimediare tempestivamente a qualsiasi incidente ambientale. I fornitori devono inoltre ridurre al minimo lâimpatto ambientale delle loro attivitĂ e dei loro prodotti, anche attraverso lâuso di tecnologie efficienti dal punto di vista energetico, la riduzione delle emissioni di gas serra e la conservazione delle risorse naturali.
Al fine di promuovere la trasparenza allâinterno della propria catena di fornitura e ridurre al minimo lâuso di risorse rare, il fornitore è incoraggiato a tracciare le fonti dei minerali dei conflitti e a implementare misure a tal fine. Ove possibile, il fornitore deve cercare di limitare o evitare lâuso di tali risorse.
Monitoraggio dellâimpatto ambientale
I fornitori devono identificare e gestire gli impatti ambientali significativi della loro attivitĂ e attuare piani di migliora- mento, compresi specifici indicatori chiave di prestazione per monitorare i progressi compiuti.
I fornitori devono inoltre monitorare e documentare le proprie prestazioni ambientali e fornire a Gessi i relativi dati quantitativi.
Tutela e benessere degli animali
Nel caso in cui vengano impiegati animali nella fornitura dei servizi del fornitore a Gessi, tutti questi animali devono essere trattati con cura, rispetto e compassione e non devono essere sottoposti a maltrattamenti o negligenza. In particolare, a tutti gli animali devono essere forniti un riparo, unâalimentazione e unâassistenza medica adeguati, com- prese le cure veterinarie necessarie. Inoltre, tutti gli animali devono essere trattati e trasportati in modo da ridurre al minimo lo stress e il disagio.
Scoraggiamo fortemente lâuso di animali in qualsiasi attivitĂ di sperimentazione.
IV - CONFORMITĂ ED ETICA
Diamo prioritĂ allâintegritĂ , alla trasparenza e alla responsabilitĂ in tutti gli aspetti della nostra attivitĂ e ci aspettiamo che anche i nostri fornitori sostengano questi valori. Ci atteniamo, insieme ai nostri fornitori, a elevati standard etici in tutte le nostre pratiche commerciali.
Corruzione e concussione
Non tollereremo, e ci aspettiamo che i nostri Fornitori non tollerino, alcuna forma di corruzione o concussione, sia attiva che passiva, in qualsiasi contesto, forma e modalitĂ , in qualsiasi giurisdizione interessata. Ciò include non solo le attivitĂ illegali, ma anche le pratiche che possono essere accettate o tollerate in determinati contesti, ma che po- trebbero minare il nostro impegno allâintegritĂ .
PiĂš precisamente, ci aspettiamo che i nostri fornitori rifiutino e prevengano qualsiasi forma di corruzione e si asten- gano dal concedere, offrire o accettare tangenti, bustarelle, pagamenti agevolati, opportunitĂ di lavoro, regali o in- trattenimenti inappropriati, donazioni o pagamenti impropri, o qualsiasi altro favore o beneficio inappropriato a o da parte di partner commerciali, funzionari pubblici o altre terze parti (sia private che pubbliche). Tali comportamenti sono considerati inappropriati o impropri quando creano o ci si aspetta che generino un senso di obbligo che possa influenzare le decisioni aziendali.
I fornitori non devono inoltre richiedere vantaggi e devono evitare conflitti di interesse che potrebbero creare il ri- schio di corruzione.
I nostri fornitori devono garantire che anche i loro direttori, funzionari, dipendenti, fornitori, affiliati, subappaltatori e rappresentanti (collettivamente denominati âTerze Partiâ) rispettino le regole delineate in questa sezione e implementino e mantengano un efficace quadro di conformitĂ .
Altri atti illeciti
Non tollereremo alcuna forma di frode o attivitĂ illegale da parte dei nostri fornitori o dei loro dipendenti. Ciò include la rendicontazione finanziaria fraudolenta, lâappropriazione indebita, lâestorsione, i reati di insolvenza, i pagamenti ille- gali, il riciclaggio di denaro e qualsiasi altro atto illegale.
Concorrenza sleale e antitrust
I nostri fornitori devono competere in modo equo e nel rispetto di tutte le leggi in materia di antitrust e di concorrenza sleale applicabili. A titolo esemplificativo tra le condotte illecite sono incluse le pratiche di fissazione dei prezzi di commercializzazione, le restrizioni territoriali di commercializzazione, lo storno di dipendenti.
QualitĂ e miglioramento continuo
I fornitori sono invitati a migliorare continuamente la propria performance in termini di qualitĂ , costi e tempi. Ci aspet- tiamo infatti che i nostri fornitori si impegnino al continuo miglioramento della qualitĂ dei prodotti e/o dei servizi ero- gati, alla riduzione dei lead time di produzione e alla costante ricerca del miglior rapporto qualitĂ -prezzo.
Raccomandiamo di dotarsi di un sistema di gestione della qualitĂ certificato come ISO 9001.
ConformitĂ alle regolamentazioni sul commercio
Per Gessi è importante garantire un commercio responsabile e per questo motivo richiede ai suoi fornitori di rispet- tare tutte le leggi e le normative commerciali applicabili, incluse quelle relative ai controlli su importazioni ed espor- tazioni, alle sanzioni commerciali e alle procedure doganali. I fornitori devono tenersi costantemente aggiornati su queste normative.
Ci aspettiamo inoltre che i fornitori documentino le importazioni e le esportazioni in modo accurato e dispongano di procedure volte a mitigare i rischi legati ai controlli sul commercio e sulle esportazioni.
Raccomandiamo ai nostri fornitori di non collaborare con parti che cercano di inviare direttamente o indirettamente merci o dati a parti o paesi in cui ciò è proibito.
Gestione dei sistemi di conformitĂ
I nostri fornitori devono disporre di sistemi di governance e di conformitĂ adeguati a garantire il rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili, nonchĂŠ del presente Codice di Condotta.
Per consentire la piena trasparenza, i fornitori dovranno mantenere registrazioni accurate e complete in conformitĂ a tutte le leggi e i regolamenti applicabili, compresi quelli relativi alla rendicontazione finanziaria, alle imposte e alla lotta alla corruzione.
I nostri fornitori sono tenuti a realizzare e fornire beni e servizi di alta qualitĂ , sicuri ed efficaci, nel pieno rispetto delle indicazioni di Gessi, degli standard di settore e dei requisiti normativi, italiani e stranieri, applicabili. Pertanto i fornitori devono realizzare i prodotti in conformitĂ anche alle disposizioni di legge dei diversi Paesi in cui i prodotti sono de- stinati ad essere commercializzati, ove applicabili.
Protezione dei dati
Ci aspettiamo che i nostri fornitori rispettino tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati, compreso il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e tutte le leggi nazionali pertinenti, e che aderi- scano ai seguenti standard:
-disporre di politiche e procedure adeguate per proteggere la privacy e la sicurezza dei dati personali, comprese le misure per impedire lâaccesso, lâuso o la divulgazione non autorizzati di tali dati;
-raccogliere, utilizzare o divulgare i dati personali solo per scopi legittimi e leciti e nel rispetto dei diritti delle per- sone interessate;
-implementare misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali da accessi, usi o divulgazio- ni non autorizzati; e informare Gessi di qualsiasi violazione dellâobbligo di cui sopra, se relativa a dati personali tra- smessi al fornitore da Gessi e di qualsiasi evento rilevante per la sicurezza che potrebbe portare a tale violazione.
Riservatezza
Tutte le informazioni che otterrete da noi o di cui verrete a conoscenza durante il nostro rapporto commerciale (o in qualsiasi altro contesto legato alla nostra azienda) devono essere trattate con la massima riservatezza e in conformi- tĂ alle leggi, ai regolamenti e ai termini contrattuali applicabili, compresi gli eventuali accordi di non divulgazione in vigore. A meno che non siano specificamente autorizzati, i nostri fornitori non devono divulgare queste informazioni a terzi e devono implementare misure appropriate per gestire correttamente la raccolta, lâarchiviazione, lâuso e la condi- visione di queste informazioni. Ciò include la prevenzione dellâuso improprio, della contraffazione, della falsificazione, del furto o della divulgazione non autorizzata. Ci affidiamo ai nostri fornitori affinchĂŠ rispettino la riservatezza di tali informazioni di Gessi e dei nostri partner commerciali e le trattino con cura.
ProprietĂ Intellettuale
In Gessi diamo valore allâinnovazione e alla creativitĂ e ci impegniamo a proteggere i nostri diritti di proprietĂ intellet- tuale. Ci aspettiamo che i nostri fornitori rispettino e proteggano la nostra proprietĂ intellettuale e i diritti di proprietĂ intellettuale di altri.
Ciò include il rispetto dei nostri marchi, disegni industriali, copyright, brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà in- tellettuale di Gessi e della tecnologia proprietaria che condividiamo con i nostri fornitori. Ci aspettiamo che i nostri fornitori utilizzino tali informazioni solo allo scopo di adempiere ai loro obblighi nei nostri confronti e che adottino misure ragionevoli per proteggerle da usi o divulgazioni non autorizzati.
Al fine di garantire il massimo livello di protezione dei nostri assets piĂš preziosi, i fornitori non possono utilizzare alcun diritto di proprietĂ intellettuale di Gessi se non autorizzati da Gessi s.p.a. per iscritto e in conformitĂ alle istruzioni di questâultima. In ogni caso, i fornitori devono impegnarsi a utilizzare i diritti di proprietĂ intellettuale di Gessi (quando debitamente autorizzati) in modo da favorire lâavviamento di Gessi.
Inoltre, i fornitori devono garantire che i prodotti consegnati a Gessi siano originali e non costituiscano una violazione dei diritti di proprietĂ intellettuale o industriale di terze parti.
V - REPORTS E AUDITS
Riteniamo che il rispetto di questo Codice di Condotta sia vantaggioso per tutti gli stakeholders e contribuisca a costruire una catena di fornitura sostenibile e corretta. I valori indicati nel presente Codice di Condotta sono di parti- colare importanza per Gessi e, pertanto, chiediamo a tutti i fornitori di rispettare rigorosamente le regole qui esposte e di aderire alle seguenti regole di monitoraggio.
Reports
I nostri fornitori dovranno segnalarci tempestivamente qualsiasi violazione del presente Codice di Condotta e/o delle leggi in materia, sia essa sospettata o confermata. Ciò include le violazioni commesse da dipendenti, consulenti, par- tner, agenti o altri rappresentanti che agiscono per conto del fornitore o di Gessi.
Per segnalare eventuali violazioni, presunte o confermate, è possibile utilizzare i seguenti indirizzi: e-mail: gessi@gessi.it
posta: Fraz. Vintebbio, Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia, (Vercelli) Italy.
Vi assicuriamo che tutte le segnalazioni ricevute saranno trattate con riservatezza, discrezione e senza alcuna forma di ritorsione. Tuttavia, questo principio generale non esime o limita gli obblighi di denuncia che possono sorgere a seguito delle segnalazioni, anche nei confronti dellâAutoritĂ Giudiziaria o di altre autoritĂ competenti. Incoraggiamo tutti i destinatari a segnalare eventuali violazioni al fine di mantenere una cultura di integritĂ e conformitĂ allâinterno della nostra organizzazione.
Audits
Al fine di promuovere la trasparenza e garantire il rispetto degli standard delineati nel presente Codice di Condotta, potremo effettuare ispezioni senza preavviso in qualsiasi momento durante il normale orario di lavoro. Tali ispezioni potranno essere effettuate dal nostro personale o da terzi da noi specificamente incaricati o delegati. Nel corso di tali ispezioni, potremo richiedere lâaccesso agli uffici, agli stabilimenti e ai siti produttivi dei nostri fornitori, nonchĂŠ alla documentazione e alle prove, come le fotografie. Potremo inoltre condurre colloqui con i direttori dellâazienda, i dipendenti e altro personale presso gli impianti del fornitore.
Chiediamo a tutti i nostri fornitori di collaborare a queste ispezioni e di conservare tutta la documentazione neces- saria per verificare la conformitĂ al presente Codice di Condotta, alle leggi e ai regolamenti pertinenti. La mancata osservanza del presente Codice di Condotta da parte di un fornitore, il rifiuto di stabilire un piano di recupero o la mancata attuazione di un piano di recupero concordato possono comportare la violazione di obbligazioni contrattuali e la sospensione o la cessazione dei rapporti commerciali di Gessi con tale fornitore.
Per qualsiasi domanda sullâinterpretazione o sullâapplicazione del nostro Codice di Condotta, non esitate a contattare i referenti di Gessi direttamente coinvolti nella gestione dei vostri rapporti commerciali con noi.
Chiediamo a tutti i nostri distributori di collaborare a queste ispezioni e di conservare tutta la documentazione ne- cessaria per verificare la conformitĂ al presente Codice di Condotta, alle leggi e ai regolamenti pertinenti. La mancata osservanza del presente Codice di Condotta da parte del distributore, il rifiuto di stabilire un piano di recupero o la mancata attuazione di un piano di recupero concordato possono comportare la violazione di obbligazioni contrattuali e la sospensione o la cessazione dei rapporti commerciali di Gessi con tale distributore.
Per qualsiasi domanda sullâinterpretazione o sullâapplicazione del nostro Codice di Condotta, non esitate a contattare i referenti di Gessi direttamente coinvolti nella gestione dei vostri rapporti commerciali con noi.
Ultimo aggiornamento: il 06/2024
Modello Organizzativo
MANUALE - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Decreto Legislativo 08 Giugno 2001, n.231
INDICE
1 PREMESSA
2 INTRODUZIONE
3 DEFINIZIONI
4 PREMESSA: IL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231
5 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESSI SPA
6 STRUTTURA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NEL MODELLO 231
7 ANALISI DEI RISCHI 231
8 LâORGANIZZAZIONE AZIENDALE
9 ORGANO DI VIGILANZA (O.D.V.)
10 PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI
11 PERSONALE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE
12 SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI
13 PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO
14 DIFFUSIONE DEL MODELLO
15 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
16 CODICE ETICO
17 DOCUMENTI COLLEGATI
1. PREMESSA
GESSI S.p.A. viene fondata nel 1990 ad opera della famiglia Gessi ed oggi si pone come azienda leader nel settore della rubinetteria sanitaria ed accessori per il bagno, fin dalla sua fondazione persegue i propri obiettivi con la capacitĂ di incarnare i fondamentali valori di efficienza e dinamismo, come anche di attenzione, affidabilitĂ , integritĂ e umiltĂ .
Questi valori non possono essere tali se non si posano su fondamenta solide e profonde di cui GESSI dispone
e che sono rappresentate dai valori etici che sono alla base del proprio modello di business.
Lâetica è un aspetto fondamentale nella condotta degli affari a tutti i livelli, tale approccio, nel pieno rispetto delle leggi aggiunge valore allâazienda e alle relazioni con tutti gli stakeholder per i quali GESSI intende essere un partner di assoluta affidabilitĂ nel tempo.
Il Codice Etico e piĂš dettagliatamente il Codice disciplinare rappresentano il nucleo centrale del presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito modello) che GESSI ha adottato, in conformitĂ al D.Lgs. 08/06/2001 n. 231, al fine di prevenire la commissione di reati al suo interno da parte degli amministratori, direttori, dirigenti, dipendenti e collaboratori (di seguito Soggetti Obbligati), e la conseguente applicazioni delle sanzioni previste a GESSI S.p.A.
GESSI diffonde e rende disponibile il proprio modello, il codice etico ed il codice di comportamento a tutta lâazienda sia allâinterno che allâesterno compreso le societĂ controllate a tutti i Soggetti Obbligati e piĂš in generale a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con GESSI allo scopo che possano prenderne visione, assimilarne i principi e conformarsi alle prescrizioni e alle norme comportamentali.
Gian Luca Gessi
Presidente del consiglio di amministrazione di Gessi S.p.A.
2. INTRODUZIONE
Gessi S.p.A. intende aderire alle disposizioni definite nel D.Lgs. 231/01, a tal fine sono prese in considerazione le âlinee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001â di CONFINDUSTRIA, edizione del 07/03/2014. Proprio di tali linee guida si propongo di seguito alcuni passaggi al fine di richiamare i concetti di base del modello organizzativo adottato.
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito nel testo anche âdecreto 231â), ha introdotto nellâordinamento italiano la responsabilitĂ degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.
Si tratta di un sistema di responsabilitĂ autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilitĂ penale della persona fisica.
In particolare, lâente può essere ritenuto responsabile se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato, non aveva adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a evitare reati della specie di quello verificatosi.
Quanto alle conseguenze, lâaccertamento dellâillecito previsto dal decreto 231 espone lâente allâapplicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, lâimmagine e la stessa attivitĂ .
Il decreto 231 prevede sanzioni per lâente che non si sia organizzato per evitare fenomeni criminosi in seno allâimpresa, quando soggetti funzionalmente riferibili allâente abbiano commesso taluno dei reati indicati dallo stesso decreto.
Ă opportuno ricordare che questa nuova responsabilitĂ sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo allâente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realiz- zata nellâinteresse o a vantaggio di esso. Dunque, non soltanto allorchĂŠ il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per lâente, ma anche nellâipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nellâinteresse dellâente.
Lâart. 6 del provvedimento contempla tuttavia una forma di âesoneroâ da responsabilitĂ dellâente se si dimostra, in oc- casione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Il sistema prevede lâistituzione di un organo di controllo interno allâente con il compito di vigilare sullâefficacia reale del modello. La norma stabilisce, infine, che le associazioni di categoria possono disegnare i codici di comportamento, sulla base dei quali andranno elaborati i singoli modelli organizzativi, da comunicare al Ministero della Giustizia, che ha trenta giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni.
3. DEFINIZIONI
Area ed AttivitĂ sensibili
AttivitĂ specifica aziendale potenzialmente a rischio di commissione dei reati rilevanti per il Decreto il cui insieme coordinato può costituire unâArea sensibile (esempio: attivitĂ sensibile è la raccolta di informazioni da parte della Funzione Amministrativa dalle altre Funzioni aziendali per la predisposizione del bilancio che, insieme ad altre attivitĂ ad essa coordinate, contribuisce a formare lâArea sensibile della Formazione del Bilancio che è rilevante ai fini, tra lâaltro, del reato di false comunicazioni sociali).
CdA
Il Consiglio di Amministrazione di Gessi S.p.A.
Codice Etico e di Comportamento
Il Codice Etico e di Comportamento (nel prosieguo anche soltanto Codice Etico o Codice) è il documento nel quale vengono declinati i principi aziendali e le regole generali di condotta a cui si devono attenere tutti i Destinatari dello stesso, nellâottica di una attivitĂ imprenditoriale eticamente connotata.
Decreto
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni, che ha introdotto nellâOrdinamento italiano la disciplina della responsabilitĂ amministrativa derivante da reato delle persone giuridiche, delle societĂ e delle associazioni anche prive di personalitĂ giuridica.
Destinatari
Soggetti, anche terzi, a cui si rivolge il Modello Organizzativo, e piĂš precisamente (I) i membri del Consiglio di Amministrazione, (II) i membri del Collegio Sindacale, (III) i membri dellâOrganismo di Vigilanza, (IV) i dipendenti di ogni grado, qualifica, livello, a tempo indeterminato o determinato (V) gli stagisti, i lavoratori interinali e assimilabili, (VI) ai terzi in genere, che intrattengano rapporti negoziali con la SocietĂ quale che ne sia il contenuto e la finalitĂ (ad es., partners commerciali o finanziari, consulenti, fornitori, agenti e mandatari in genere, eccâŚ).
Flussi informativi allâO.d.V.
Eâ il documento, facente parte del Modello di Gessi S.p.A., che illustra I) le informazioni, le comunicazioni e la documentazione che deve essere trasmessa allâO.d.V., II) i soggetti tenuti alla trasmissione e III) le relative tempistiche.
Soggetti apicali
Sono considerati apicali i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della SocietĂ o di una sua UnitĂ Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo.
Soggetti sottoposti
Sono considerati sottoposti, tutti i soggetti operanti allâinterno dellâazienda sotto la direzione o vigilanza dei soggetti apicali.
Gruppo Gessi o Gruppo
SocietĂ appartenenti al Gruppo Gessi e in particolare tutte quelle societĂ di diritto italiano controllate direttamente e/o indirettamente da Gessi S.p.A.
Mappatura dei poteri
La Mappatura dei Poteri è il documento facente parte del Modello di Gessi S.p.A. che descrive il sistema di deleghe di poteri allâinterno della SocietĂ , elencando altresĂŹ quali sono i soggetti che possono impegnare la SocietĂ nei confronti dei terzi ed entro quali limiti.
Modello e/o Manuale
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto strumentale alla prevenzione dei reati adottato da Gessi S.p.A.
O.d.V.
Organismo di Vigilanza previsto dallâart. 6 del Decreto con il compito di vigilare sul funzionamento e sullâosservanza del Modello, sulla sua conoscenza allâinterno della SocietĂ nonchĂŠ sul suo aggiornamento.
Parte generale
Ă il documento facente parte del Modello di Gessi S.p.A., che descrive il Modello stesso e illustra in particolare:
-il quadro normativo di riferimento;
-i criteri e le attivitĂ svolte per la costruzione del Modello;
-i principi generali e gli elementi fondanti del Modello;
-la struttura del Modello e i documenti che ne costituiscono parte integrante;
-le modalitĂ di nomina e di funzionamento dellâO.d.V., con specificazione dei relativi poteri compiti e flussi
-informativi;
-le modalitĂ di diffusione e comunicazione del Modello;
-i criteri di adeguamento ed aggiornamento del Modello;
-la struttura dellâapparato sanzionatorio.
Parte speciale: protocolli per la prevenzione dei reati
Eâ il documento, facente parte del Modello di Gessi S.p.A., che illustra:
-le fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la SocietĂ ha valutato di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attivitĂ e dei relativi profili di rischio;
-le Aree e le AttivitĂ sensibili alla commissione delle suddette fattispecie di reato;
-le strutture organizzative coinvolte nelle Aree ed AttivitĂ sensibili individuate;
-gli strumenti di controllo adottati della SocietĂ , ossia lâinsieme dei principi, delle regole e delle procedure di con-
trollo finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato.
Pubblica amministrazione o PA
Ai fini del Modello con lâespressione âPubblica Amministrazioneâ si intende quel complesso di autoritĂ , organi e agenti cui lâordinamento giuridico affida la cura degli interessi pubblici. Essi si identificano con:
-le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici il soddisfacimento degli interessi della collettivitĂ ; tale funzione pubblica qualifica lâattivitĂ svolta anche dai membri della Commissione delle ComunitĂ Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle ComunitĂ Europee;
-i pubblici ufficiali, ossia coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa (produzione di norme di diritto), giudiziaria (esercizio del potere giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontĂ della pubblica amministrazione ovvero dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certifica- tivi) (art. 357 c.p.);
-gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano unâattivitĂ disciplinata nelle stesse forme della pub- blica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).
Reato presupposto
Fattispecie incriminatrice richiamata dal Decreto la cui commissione determina, nei casi previsti dal citato Decreto, la responsabilitĂ amministrativa dellâente.
Responsabile dellâArea sensibile
Soggetto al quale è affidata la responsabilitĂ di unâArea sensibile in relazione a qualsiasi attivitĂ potenzialmente espo- sta al rischio di commissione di reati e, come tale, soggetta anche alle verifiche svolte dallâO.d.V.
Sistema Sanzionatorio
Eâ il documento, facente parte del Modello di Gessi S.p.A., che disciplina procedure, principi di condotta, specifiche sanzioni e le relative modalitĂ di irrogazione, in caso di violazione o inosservanza in capo ai Destinatari di obblighi, doveri e/o procedure previste dal Modello e/o dal Codice Etico.
Soggetto che partecipa al compimento di unâAttivitĂ sensibile.
Gessi S.p.A. o la SocietĂ
Gessi S.p.A., con sede in Parco Gessi 13037, Serravalle Sesia (VC), partita iva e codice fiscale 02235360027 -
rea : VC-184137
Policy Whistleblowing
Eâ il documento interno, facente parte del Modello di Gessi S.p.A., che integra, senza modificarle o sostituirle, le mo- dalitĂ di segnalazione allâOrganismo di vigilanza e i relativi poteri di controllo per le materie di competenza, in attua- zione dellâart. 6, comma 2-bis lett. a) e b) del D.lgs. 231/2001. Essa descrive il processo e i canali di comunicazione da utilizzare per lâinvio, la ricezione, lâanalisi e il trattamento delle segnalazioni di condotte illecite e violazioni del Modello allâinterno di Gessi e si applica a tutti i soggetti di cui allâart. 5 comma 1 lett. a) e b) del D.lgs. 231/2001.
4. PREMESSA: IL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231
Il Decreto ha introdotto nellâOrdinamento italiano la disciplina della responsabilitĂ amministrativa derivante da reato delle persone giuridiche, delle societĂ e delle associazioni anche prive di personalitĂ giuridica.
Ai sensi di tale normativa, un ente può essere riconosciuto direttamente responsabile e condannato ad una sanzione tra quelle previste dalla suddetta disciplina (i.e. sanzioni pecuniarie e interdittive, oltre alla confisca e alla pubblica- zione della sentenza), se un soggetto, apicale o sottoposto, abbia commesso o tentato di commettere uno o piĂš reati presupposto, nellâinteresse o vantaggio della SocietĂ stessa.
Presupposto oggettivo della responsabilitĂ amministrativa degli enti è che sia stato commesso uno tra i reati tassati- vamente previsti dal Decreto. La responsabilitĂ dellâente, peraltro, rimane autonoma rispetto alla responsabilitĂ perso- nale penale dellâautore del reato, nel senso che lâillecito dellâente non viene meno anche se colui che ha commesso il reato non è punito per motivi diversi dalla inesistenza del reato stesso.
La commissione di un illecito penale, per fondare il riconoscimento della responsabilitĂ della societĂ da parte del giudice, deve rientrare nella sfera di appartenenza dellâente in base a precisi nessi di collegamento:
-deve esserci un collegamento funzionale tra lâautore del reato e lâente, il quale risponde degli illeciti commessi da persone che, di fatto o di diritto, hanno funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione dellâente o di una sua unitĂ autonoma (c.d. soggetti apicali), ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei suddetti soggetti apicali;
-deve esserci una relazione strumentale tra il reato e lâattivitĂ dellâente, nel senso che il reato deve essere stato commesso nellâinteresse o a vantaggio dellâente, la cui responsabilità è esclusa quando sia stato posto in essere nellâinteresse esclusivo dellâautore o di terzi.
Il Decreto prevede, peraltro, un meccanismo di esonero della responsabilitĂ .
Detto sistema opera differentemente allorchĂŠ:
a) il reato sia commesso da soggetto apicale ovvero da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di ammini- strazione o di direzione dellâEnte, o di una sua unitĂ organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonchĂŠ da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
b) il reato sia commesso da soggetti sottoposti ad altrui direzione.
Nel primo caso lâente, pur in presenza di elementi costitutivi della fattispecie, può andare esente da responsabilitĂ
qualora dimostri che:
-lâorgano dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organiz- zazione e di gestione ai sensi del Decreto idonei a prevenire reati della specie di quello commesso (il Modello);
-lâente ha istituito un organismo con autonomi poteri di controllo (O.d.V.) al quale è affidata: i) la vigilanza sul fun- zionamento del Modello, ii) il controllo sulla sua osservanza, iii) la vigilanza sullâaggiornamento dello stesso;
-il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello e lâattivitĂ di vigilanza dellâO.d.V. della SocietĂ ; -
-non câè stata carenza di vigilanza da parte dellâO.d.V. (omessa vigilanza).
Nel secondo caso la responsabilità della Società sarà riconosciuta quando sia dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dal fatto che i soggetti in posizione apicale non hanno sufficientemente osservato gli obblighi di direzione e vigilanza.
In sintesi, la responsabilitĂ degli enti sussiste in quelle ipotesi in cui una societĂ si sia data unâorganizzazione dâim- presa colpevolmente negligente e non accorta, priva di adeguati presidi, regole di controllo e procedure operative, tale da agevolare la realizzazione di comportamenti criminosi, riconducibili alla commissione di un reato presupposto nellâambito della propria struttura.
Pertanto, lâelaborazione e lâadozione da parte della SocietĂ di un Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 risponde allâesigenza di prevenire la commissione dei reati presupposto ed, in caso ciò avvenga, di evitare che tale azione possa essere ricondotta ad una colpa di organizzazione.
In tale prospettiva, il Modello di Gessi si vuole caratterizzare per efficienza ed efficacia, cosĂŹ che, nellâambito dellâat- tivitĂ aziendale, nessuno possa porre in essere uno dei reati indicati se non eludendo, volontariamente e fraudolen- temente e con tutte le responsabilitĂ del caso, anche verso la SocietĂ , i protocolli previsti dal Modello e lâattivitĂ di vigilanza dellâOrganismo di vigilanza della SocietĂ .
Tra i reati indicati dal Decreto, peraltro, solo alcuni possono riguardare concretamente lâattivitĂ della SocietĂ ; pertanto è con riferimento a tali fattispecie che il Modello dovrĂ confrontare la propria efficacia preventiva. Allo scopo di iden- tificare i reati rilevanti la SocietĂ ha condotto una approfondita analisi di rischio mirata su tutti i processi decisionali ed operativi allo scopo di identificare quali aree siano soggette a rischio di commissione di reati presupposto e di definire quali di essi possano in concreto essere posti in essere.
I reati presi in esame, ed i razionali essenziali della disamina e selezione, sono elencati nel successivo documento denominato: âParte speciale: protocolli per la prevenzione dei reatiâ.
5. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESSI SPA
La SocietĂ , preso atto della normativa e della sua valenza, ha condiviso la necessitĂ manifestata dal Legislatore di attuare sistemi di prevenzione dei reati, ed è altresĂŹ consapevole del fatto che lâetica rappresenti un elemento imprescindibile per ogni azienda che intenda operare correttamente e in modo duraturo. Tale esigenza si ravvede in particolare per una societĂ come Gessi, che opera come concessionario dello Stato. Gessi Spa ha pertanto inteso elaborare e adottare un Modello, predisponendo un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte di tutti i Destinatari dello stesso.
A tal fine, sebbene lâadozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, la SocietĂ , in conformitĂ alle sue politiche aziendali, ha adottato il Modello per la prima volta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2013 e con la medesima delibera ha istituito lâorgano di controllo interno identificato nellâOrganismo di Vigilanza attribuendogli i relativi poteri.
Il Modello, nella sua funzione preventiva, si rivolge sia a soggetti operanti allâinterno della SocietĂ che allâesterno della stessa, alla sola condizione che si trovino ad operare in condizioni e in situazioni in cui possano, con il proprio comportamento, porre in esistenza condizioni atte ad impegnare la responsabilitĂ di Gessi Spa.
Ne sono, tra gli altri, destinatari di primaria rilevanza i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministra- zione o di direzione della SocietĂ , nelle sue varie articolazioni, nonchĂŠ coloro che esercitano anche di fatto la gestio- ne e il controllo della SocietĂ , ovvero di UnitĂ Organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale della stessa.
Da un lato essi operano in condizioni tali da porte piĂš agevolmente impegnare la responsabilitĂ della SocietĂ con la propria condotta e dallâaltro, tali soggetti âapicaliâ, oltre ad essere tenuti direttamente al rispetto e allâosservanza attiva del Modello, ne curano lâosservanza da parte di coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza.
Il Modello è diretto e deve esser osservato da tutti i Destinatari e richiede il rispetto dei suoi principi generali (in particolare dei principi etici e di condotta di cui al Codice Etico) anche da parte dei soggetti terzi che operino con la Società .
Il presente documento definisce i criteri generali di identificazione dei soggetti apicali, dei sottoposti e dei terzi in genere, allo scopo di individuare le norme e le regole specificamente applicabili a ciascuno di essi nella misura in cui siano differenziatamente applicabili.
Si rammenta che può essere fonte di responsabilità per la Società anche la commissione di uno dei reati di cui al Decreto avvenuta nel territorio di uno stato estero. I Destinatari dovranno quindi seguire le prescrizioni delineate dal presente Modello anche nel caso in cui la Società operi fuori dal territorio italiano o con soggetti non italiani.
La SocietĂ controlla o detiene partecipazioni in societĂ , destinate ad operare in diversi ambiti e dotate di autonomia operativa e gestionale.
LâoperativitĂ delle predette societĂ , i rapporti con esse della SocietĂ ed il comportamento delle funzioni e dei sog- getti ivi incardinati deve essere oggetto di continuativo monitoraggio, in particolare, le societĂ stesse debbono au- tonomamente provvedere allâadozione di un proprio modello organizzativo, secondo le linee guida predisposte dalla SocietĂ , e in ogni caso uniformarsi alle regole di comportamento adottate ed applicate dalla SocietĂ .
Ai fini della predisposizione del presente Modello, la SocietĂ ha proceduto allâideazione ed elaborazione della sua versione originale, tenendo conto, nella stesura dello stesso, dei necessari raccordi con il Gruppo, pur mantenendo la propria specificitĂ .
Si è altresĂŹ fatto specifico riferimento allâarticolato sistema di controllo che giĂ costituisce un adeguato indirizzo dato allâattivitĂ della SocietĂ , nonchĂŠ un sistema di controllo della stessa.
La SocietĂ ha altresĂŹ tenuto in debita considerazione le prescrizioni normative del Decreto, delle politiche di gruppo (principi etici di gruppo) e fatto riferimento alle Linee Guida elaborate dalle principali associazioni di categoria (es. Confindustria, ecc.) pur tuttavia mantenendo una specificitĂ legata anche alle particolari attivitĂ svolte dalla SocietĂ .
Successivamente, il Modello sarĂ sottoposto a processi di aggiornamento e miglioramento continui, coerentemente con lâevoluzione della normativa di riferimento e degli orientamenti giurisprudenziali; con le variazioni intervenute nel business, nellâorganizzazione e nei processi aziendali della SocietĂ ; nonchĂŠ alla luce delle linee guida di riferimento.
Nel processo di aggiornamento e miglioramento continuo del Modello, si terrĂ altresĂŹ conto delle risultanze e dei suggerimenti emersi allâesito delle attivitĂ di vigilanza e monitoraggio sulla efficacia e corretta applicazione degli strumenti di controllo adottati dalla SocietĂ .
6. STRUTTURA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NEL MODELLO 231
La documentazione prodotta dal Modello organizzativo adottato da Gessi Spa, viene gestita secondo quanto definito dalla procedura PR 42-01 âGestione dei documenti e dei datiâ che regola piĂš in generale la documentazione di GESSI S.p.A.
Lâarchitettura della documentazione del Modello organizzativo è rappresentata schematicamente nella figura in alto.
I requisiti generali, i valori e le regole di comportamento sono definiti a vari livelli di dettaglio nei 2 codici: codice eti- co, e codice etico fornitori. Rappresentano il primo passo per la definizione e lo sviluppo del Modello organizzativo.
La Valutazione dei Rischi è un processo che ha coinvolto tutte le funzioni aziendali a vari livelli, ha lo scopo di iden- tificare, descrivere e valutare i rischi di commissione dei singoli reati.
Organigramma e mansionario descrivono lâordine gerarchico e di responsabilitĂ di ogni funzione aziendale.
Il Modello organizzativo viene descritto dal presente Manuale del Modello di organizzazione e controllo.
Le Procedure di prevenzione dei reati descrivono il corretto svolgimento delle mansioni e dei processi, le stesse definiscono la reportistica ed i Flussi informativi verso lâO.d.V.
Il Sistema sanzionatorio, espressamente previsto dalla norma in oggetto, considera le sanzioni per i soggetti (a tutti i livelli) che non rispettano le disposizioni del modello organizzativo.
In attuazione dellâart. 6, co. 2-bis lett. a) e b) del D. Lgs. 231/01 è stato altresĂŹ predisposto un documento interno, la cd. Policy Whistleblowing, che descrive il processo e i canali di comunicazione da utilizzare per lâinvio, la ricezione, lâanalisi e il trattamento delle segnalazioni di condotte illecite e violazioni del Modello allâinterno di Gessi e si applica a tutti i soggetti di cui allâart. 5 co. 1 lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001.
6.2 Il Codice Etico e le regole di comportamento e di condotta
Tutti i Destinatari, nellâambito delle proprie funzioni e responsabilitĂ , dovranno svolgere le proprie attivitĂ con onestĂ , integritĂ , correttezza e buona fede, nel rispetto di tutte le norme giuridiche vigenti nellâordinamento Italiano, ivi compre- se quelle comunitarie applicabili, nonchĂŠ in osservanza del Codice Etico della SocietĂ e delle procedure individuate nel presente Modello. Tutti coloro che lavorano ed operano nella SocietĂ e per essa sono tenuti ad osservare e far osservare tali principi nellâambito delle proprie funzioni e responsabilitĂ .
Ispirare la propria attivitĂ lavorativa ai principi del Modello e del Codice Etico costituisce elemento essenziale della prestazione lavorativa.
I componenti del Consiglio di Amministrazione nel fissare gli obiettivi dâimpresa sâispirano a principi del Codice Etico della SocietĂ , nel rispetto delle previsioni del presente Modello.
Nessuno dei Destinatari è autorizzato a perseguire alcun obiettivo aziendale in violazione delle leggi vigenti, in parti- colare utilizzando mezzi e beni della Società o propri.
Lâosservanza del Codice Etico e dei principi di condotta della Società è espressamente richiesta anche ai terzi che hanno rapporti con la SocietĂ . In caso di inadempimento troveranno applicazione le sanzioni contrattuali previste dal Modello.
Tutte le azioni, operazioni, transazioni e attivitĂ effettuate dalla SocietĂ e da suoi incaricati per conto di essa devono essere:
-Verificabili, tracciabili, documentate, coerenti e congrue, basate su informazioni documentabili e complete;
-Legittime, rispettose di norme, procedure e regolamenti, nonchĂŠ conformi alle disposizioni del Modello e rispetto- se del principio della separazione delle diverse funzioni societarie;
-Aperte ad analisi e verifiche obiettive, con puntuale individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali coinvolte e con separazione tra funzioni deliberanti, funzioni esecutive e di controllo onde la differenziazione dei ruoli con- tribuisca a rendere meno probabile la concretizzazione di condotte illecite non riscontrabili nellâinterlocuzione tra le diverse funzioni.
6.3 Manuale del Sistema di Gestione 231
Il Manuale 231 costituisce il principale documento per descrivere, far conoscere e verificare il Sistema di Gestione adottato da GESSI S.p.A. In esso vengono descritti e/o richiamati:
-I principi generali definiti dalle Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex
-D.Lgs. 231/2001 di Confindustria
-Il codice etico ed i principi generali per definire gli Obiettivi del rispetto della legislazione vigente;
-la struttura dellâorganizzazione e la definizione delle responsabilitĂ ;
-la descrizione del Sistema di Gestione integrato comprendente tutti gli elementi e le prescrizioni che vi fanno parte;
-le modalitĂ operative adottate da GESSI S.p.A. con il richiamo alle procedure del Sistema di Gestione ed ai relativi contenuti.
Il Manuale 231 è parte integrante della documentazione aziendale di Gessi S.p.A. e rientra quindi nelle regole di ge- stione della documentazione, in particolare la procedura Gessi 42.01 âGestione dei documenti e dei datiâ. Le regole comprendono:
-la redazione, avvalendosi della collaborazione di tutte le funzioni Aziendali interessate;
-la emissione;
-la distribuzione;
-lâaggiornamento secondo le indicazioni ricevute;
-Il Consiglio di Amministrazione di Gessi approva il Manuale 231.
6.4 Distribuzione del Manuale 231
La SocietĂ provvede ad informare tutti i Destinatari del Manuale e del Codice Etico, della loro esistenza ed a formarli sul loro contenuto.
Le direzioni competenti, coordinandosi con le altre funzioni aziendali e con lâO.d.V. promuoveranno le iniziative per la diffusione e conoscenza del Manuale e Codice Etico e per la conseguente formazione anche con riferimento ad eventuali modifiche e/o aggiornamenti dello stesso.
Il Manuale 231, viene distribuito secondo una lista di distribuzione che comprende:
-Distribuzione Interna;
-Distribuzione Esterna (se richiesto);
In ogni caso il Manuale è disponibile presso la rete intranet aziendale per i dipendenti e la Parte Generale ed il Codice Etico sul sito istituzionale per tutti coloro che entrino in contatto con la Società .
Le copie distribuite vengono suddivise in:
⢠Copie soggette ad aggiornamento;
⢠Copie non soggette ad aggiornamento.
Sono distribuite in forma controllata e quindi tenute costantemente aggiornate solo le copie soggette ad aggiornamento.
6.5 Controllo dei Documenti e dei Dati
Le attivitĂ sono definite nel dettaglio nella procedura aziendale PR 42-01 âGestione dei documenti e dei datiâ, relativamente al sistema 231, il controllo dei documenti e dei dati riguarda:
Documenti di Pianificazione: tutti i documenti contenenti le prescrizioni del Sistema 231, fanno parte di questa
categoria:
-il Manuale 231;
-il Codice Etico,
-il Codice etico fornitori,
-Individuazione e Valutazione dei rischi,
-Sistema sanzionatorio,
-Procedure di prevenzione.
6.6 Adeguamento ed aggiornamento del Modello
Lâadozione e lâefficace attuazione del Modello costituiscono, per espressa previsione legislativa (art. 6, co. I, lett. a) del Decreto 231/2001), una responsabilitĂ dellâOrgano Dirigente.
Pertanto, il potere di aggiornare il Modello, le successive modifiche e integrazioni dello stesso, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della SocietĂ , che si avvale dellâesperienza e delle indicazioni dellâO.d. V.O.d.V, salvo quanto espressamente previsto di seguito.
Le necessarie modifiche ed integrazioni eventualmente necessarie delle parti del Modello costituite da:
-Parte speciale: protocolli per la prevenzione dei reati;
-Allegato relativo alla mappatura dei poteri
possono essere apportate anche dallâAmministratore Delegato o dal Presidente, sentito lâO.d.V., che ne riferiranno al Consiglio di Amministrazione.
La SocietĂ , in una prospettiva dinamica e di costante aggiornamento del Modello, risulta impegnata ad adeguare e modificare il presente Documento in funzione:
-Di novitĂ legislative con riferimento alla disciplina della responsabilitĂ degli enti per illeciti amministrativi dipen-
denti da reato;
-Di cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attivitĂ della SocietĂ ;
-Di significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sullâefficacia del medesimo e comunque sulla base delle
esperienze applicative.
Le modifiche al presente Modello verranno idoneamente portate a conoscenza dei Destinatari sotto la supervisione dellâO.d.V.
7. ANALISI DEI RISCHI 231
La Società ha provveduto ad identificare, tra i reati previsti dal Decreto, quelli la cui commissione è a rischio in rela- zione alle proprie attività , identificando al contempo le Aree ed Attività sensibili.
Gessi S.p.A. ha condotto secondo lo schema definito nelle linee guida di CONFINDUSTRIA una attivitĂ di identifi- cazione e analisi dei rischi che partendo dal contesto e dai processi aziendali evidenzia come si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi del modello organizzativo, in particolare per la commissione dei reati indicati come reati presupposto.
Lâanalisi dei rischi è stata eseguita da un gruppo di lavoro interdisciplinare nominato dallâamministratore delegato di
Gessi S.p.A.
Lâanalisi, per ogni processo, attivitĂ e per ogni reato presupposto ha riguardato la probabilitĂ che lâevento possa verificarsi e sono state definite quindi le probabilitĂ di accadimento secondo lo schema a punteggio come segue:
Lâanalisi è ripetuta periodicamente e sempre in occasione di modifiche legislative, modifiche organizzative aziendali, modifiche a processi produttivi e strutturali, ecc. Il riesame riguarda i seguenti aspetti:
-lâapplicabilitĂ di un determinato evento
-la probabilitĂ di accadimento
-le modifiche aziendali
-le modifiche legislative con particolare riferimento allâintroduzione di nuovi reati presupposto.
Lâinsieme dellâanalisi svolta, dellâidentificazione dei reati rilevanti e delle Aree ed AttivitĂ sensibili, nonchĂŠ lâelencazione delle disposizioni organizzative aziendali poste a presidio di dette Aree ed AttivitĂ al fine della prevenzione dei reati rilevanti, formano il documento âparte speciale: protocolli e procedureâ.
- La mappatura delle attivitĂ cosiddette âsensibiliâ, con esempi di possibili modalitĂ di realizzazione dei reati e dei processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione del reati ricom- presi nel Decreto.
- La previsione di specitici presidi di controllo (come esplicitati nelle zuccessive Parti Speciali del presente Modello) a supporto deli processi strumentali ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione di reati.
- Lâistituzione di un Organismo di Vigilanza, con attribuzione di specifici compiti di vi- gilanza sullâefficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello.
- Lâadozione di un sistema sanzionatorio (come esplicitato nella Sezione Quarta della Parte Generie del presente Modello) volto a garantire lâefficace attuazione del Mo- dello e contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle pre- scrizioni contenute nel Modello.
- Lo svolgimento di unâattivitĂ di informazione e formazione sul contenuti del presento Modello (come meglio declinata nella Sezione Quinte della presente Parte Generale).
8. LâORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Lâorganizzazione aziendale di Gessi S.p.A. è articolata ed adeguata alle proprie dimensioni ed attivitĂ .
Lo schema organizzativo, compreso le linee gerarchiche di dipendenza per le varie posizioni sia subordinate che di staff è descritto graficamente nellâorganigramma aziendale. Lâorganigramma è allegato al presente manuale e può es- sere aggiornato indipendentemente dallâaggiornamento del manuale 231. Le responsabilitĂ di aggiornamento dellâor- ganigramma competono alla direzione del personale sentito il parere dellâalta direzione.
La definizione delle responsabilitĂ ed autoritĂ delle singole funzioni aziendali è descritta nel mansionario. Il mansio- nario è un documento allegato al presente manuale e anchâesso può essere aggiornato a cura della direzione del personale. I contenuti del mansionario riguardano la descrizione delle normali attivitĂ lavorative, le responsabilitĂ di ciascuna funzione e lâautoritĂ che ne deriva.
Il mansionario può contenere specifiche responsabilitĂ riguardo le attivitĂ di prevenzione dei reati presupposto nellâambito del modello organizzativo aziendale. PiĂš in particolare, le specifiche responsabilitĂ sono definite nelle singole procedure di prevenzione cui ogni addetto si dovrĂ attenere.
Di particolare interesse è lo schema organizzativo aziendale finalizzato alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità alle vigenti leggi in materia.
Inoltre per lâidentificazione di specifiche responsabilitĂ di figure aziendali si rimanda al Manuale del sistema di gestio- ne integrato che definisce, tra lâaltro gli aspetti organizzativi riguardo:
-sistemi qualitĂ (ISO 9001),
-sistema di gestione della salute e sicurezza (ISO 45001),
-sistema di gestione ambientale (ISO 14001),
9. ORGANO DI VIGILANZA (O.D.V.)
9.1 Premessa
Come si è visto, lâart. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che lâazienda possa essere esonerata dalla responsabilitĂ conseguente alla commissione dei reati indicati se lâorgano dirigente ha, fra lâaltro:
a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sullâefficacia, sullâosservanza, sulla diffusione della conoscenza e sullâaggiornamento del Modello ad un organismo dellâente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito lâO.d.V..
Lâaffidamento di detti compiti allâO.d.V. ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per lâesonero dalla responsabilitĂ , sia che il reato sia stato commesso dai soggetti âapicaliâ (espressamente contemplati dallâart. 6), che dai soggetti sottoposti allâaltrui direzione (di cui allâart. 7). Lâart. 7, co. 4, ribadisce, infine, che lâefficace attuazione del Modello richiede, oltre allâistituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, evidentemente da parte dellâorganismo a ciò deputato.
Da quanto sopra sinteticamente richiamato, si rileva lâimportanza del ruolo dellâO.d.V., nonchĂŠ la complessitĂ e lâone- rositĂ dei compiti che esso deve svolgere.
Per una corretta configurazione dellâO.d.V. è necessario valutare attentamente i compiti ad esso espressamente con- feriti dalla legge, nonchĂŠ i requisiti che esso deve avere per poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.
9.2 Individuazione dellâorganismo di vigilanza
9.2.1 Composizione dellâorganismo di vigilanza
La disciplina in esame non fornisce indicazioni circa la composizione dellâO.d.V.. Ciò consente di optare per una
composizione sia mono che plurisoggettiva.
Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dellâO.d.V. componenti interni ed esterni allâente, purchĂŠ ciascuno di essi abbia i requisiti richiesti.
Gessi ha ritenuto opportuno affidare la funzione di O.d.V. ad un organo collegiale, composto da tre membri.
LâO.d.V. attualmente in carica è di tipo collegiale, in linea con quanto suggerito dalle linee guida di riferimento sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di composizione e caratteristiche degli organismi di vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.
9.2.2 Caratteristiche, funzioni e poteri dellâorganismo di vigilanza
9.2.2.1 Caratteristiche dellâO.d.V.
Gessi S.p.A. stabilisce che:
-le attivitĂ poste in essere dallâO.d.V. non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che lâorgano dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere unâattivitĂ di vigilanza sullâadegua- tezza del suo intervento, in quanto allâorgano dirigente appunto rimonta la responsabilitĂ ultima del funzionamen- to (e dellâefficacia) del modello organizzativo;
-lâO.d.V. ha libero accesso presso tutte le funzioni della SocietĂ - senza necessitĂ di alcun consenso preventivo
onde
-ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n.
231/2001;
-lâOrganismo può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilitĂ - dellâausilio di tutte le strutture della SocietĂ ovvero di consulenti esterni.
Nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, lâorgano dirigente approva una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dallâOrganismo stesso, della quale lâOrganismo potrĂ disporre per ogni esigenza ne- cessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).
La SocietĂ ritiene di particolare importanza che la scelta dei componenti dellâO.d.V. avvenga nel pieno rispetto delle indicazioni di cui al Decreto e delle linee guida delle principali associazioni di categoria. In tal senso la SocietĂ , nella selezione di possibili candidati al ruolo e nella definizione della funzione come delineata nel presente Modello, presta particolare attenzione ai principi di:
-autonomia;
-indipendenza;
-professionalitĂ ;
-onorabilitĂ ;
-continuitĂ di azione.
I requisiti di Autonomia e indipendenza vengono preservati evitando che ai componenti dellâOrganismo di Vigilanza vengano attribuiti responsabilitĂ e/o compiti operativi in processi aziendali di business o di staff rilevanti oggetto del Modello e dei Controlli.
Lâinterpretazione di questi requisiti ha determinato non pochi dubbi e perplessitĂ . Ă chiaro che, ad esempio, il pa- gamento di un compenso alla persona, interna o esterna allâente, per lâattivitĂ in argomento non costituisce causa di âdipendenzaâ.
I requisiti vanno intesi in relazione alla funzionalitĂ dellâO.d.V. e, in particolare, ai compiti che la legge assegna allo stesso. La posizione dellâO.d.V. nellâambito dellâente deve garantire lâautonomia dellâiniziativa di controllo da ogni forma dâinterferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dellâente (e in particolare dellâorgano di- rigente). Tali requisiti sono assicurati dallâinserimento dellâO.d.V. in esame come unitĂ di staff in una posizione gerar- chica la piĂš elevata possibile e prevedendo il âriportoâ al massimo Vertice operativo aziendale nella figura dellâAm- ministratore Delegato di Gessi S.p.A. ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso nel caso di fatti che riguardino lâAmministratore Delegato.
Con riferimento allâO.d.V. a composizione plurisoggettiva, Gessi ottempera al requisito di autonomia ed indipendenza sia riferibile allâOrganismo in quanto tale che ai suoi componenti singolarmente considerati.
In punto di ProfessionalitĂ la SocietĂ persegue il raggiungimento e la tutela dellâobiettivo mediante selezione di sog- getti che abbiano competenze aziendalistiche e di controllo, denotino specifica esperienza o formazione in punto di svolgimento di attivitĂ ispettive e di controllo oltre che di valutazione e prevenzione dei rischi, disponendo di com- petenze giuridiche adeguate. Questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che lâO.d.V. possiede per poter svolgere efficacemente lâattivitĂ assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attivitĂ âispettivaâ, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, piĂš in particolare, penalistico.
Quanto allâattivitĂ ispettiva e di analisi del sistema di controllo, è evidente il riferimento - a titolo esemplificativo - al campionamento statistico; alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi; alle misure per il loro contenimento (pro- cedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.); alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari; ecc. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo); oppure in via preventiva, per adottare - allâatto del disegno del Modello e delle successive modifiche â le misure piĂš idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi (approccio di tipo consulenziale); o, ancora, correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati.
Con riferimento, invece, alle competenze giuridiche, non va dimenticato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e che lâattivitĂ dellâO.d.V. ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati.
Ă dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalitĂ realizzative dei reati, che potrĂ essere assicurata
mediante lâutilizzo della consulenza esterna.
A questo riguardo, per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, lâO.d.V. dovrĂ avva- lersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (come detto, RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP â Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS â Rappresentante dei Lavo- ratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso dâincendio).
Il requisito della ContinuitĂ di Azione dovrĂ sempre ritenersi espresso da multipli fattori quali: lâeffettivitĂ e concretez- za dellâattivitĂ di verifica e monitoraggio; la frequenza e consequenzialitĂ delle sedute che rispondano alla necessitĂ di tenersi in numero sufficiente a presidiare tutti i processi sensibili individuati ed a mantenere un controllo continua- tivo delle attivitĂ di follow-up.
Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un modello cosĂŹ articolato e complesso quale ĂŠ quello delineato, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente sul Modello priva, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.
Ciò non esclude, peraltro, che questa struttura possa fornire, come giĂ detto, anche pareri consultivi sulla costruzione del Modello, affinchĂŠ questo non nasca giĂ con punti di debolezza o falle in riferimento ai reati che si intende evitare: pareri consultivi, infatti, non intaccano lâindipendenza e lâobiettivitĂ di giudizio su specifici eventi.
Allo scopo di assicurare lâeffettiva sussistenza dei descritti requisiti, sarĂ opportuno che i membri possiedano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente lâautonomia e lâindipendenza richiesta dal compito, in particolare:
-onorabilitĂ ,
-assenza di conflitti di interessi,
-assenza di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice,
-assenza di condanne passate in giudicato per reati presupposto.
I requisiti di autonomia, onorabilitĂ e professionalitĂ sono coerenti con le diverse competenze professionali che con- corrono al controllo della gestione sociale nel tradizionale modello di governo societario (es. un amministratore non esecutivo o indipendente; un componente del Collegio sindacale; il preposto al controllo interno).
Al momento della formale adozione del Modello, pertanto, lâorgano dirigente dovrĂ :
-disciplinare gli aspetti principali relativi al funzionamento dellâOrganismo (es. modalitĂ di nomina e revoca, durata
in carica) ed ai requisiti soggettivi dei suoi componenti;
-comunicare alla struttura i compiti dellâOrganismo ed i suoi poteri, prevedendo, in via eventuale, sanzioni in caso di mancata collaborazione.
LâO.d.V. è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sullâosservanza del Modello organizzativo adottato dalla societĂ , secondo quanto stabilito dallâart. 6 del D. Lgs. n. 231/2001
IneleggibilitĂ e decadenza
Fermo restando lâaccertamento da parte del Consiglio di Amministrazione come di seguito indicato, non possono assumere il ruolo di membri dellâOrganismo di Vigilanze e se nominati decadono dallâufficio coloro che:
-si trovino in conflitti di interesse, anche potenziali, con la SocietĂ ;
-siano titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni rilevanti per la SocietĂ ai sensi dellâarticolo 2359 c.c.
-svolgano funzioni di amministrazione con deleghe o incarichi esecutivi presso la SocietĂ ;
-siano titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entitĂ tale da comportare il controllo o
unâinfluenza notevole sulla SocietĂ ;
-si trovino nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi lâinterdi- zione, anche temporanea, dai pubblici uffici o lâincapacitĂ ad esercitare uffici direttivi;
-siano stati condannati ovvero abbiano concordato lâapplicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal Decreto o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro lâordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
-abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti
a quelle di cui sopra.
SarĂ cura dellâO.d.V. comunicare tempestivamente al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione lâinsorgere di cause di decadenza.
Ove si verifichi una delle sopra citate cause di decadenza il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito lâinteressato e gli altri membri dellâO.d.V., previo parere favorevole del Collegio Sindacale, deve adottare a maggioranza assoluta i provvedimento che ritiene opportuni sino alla dichiarazione di avvenuta decadenza del componente.
Nellâipotesi in cui lâO.d.V. sia composto anche di membri appartenenti al Collegio Sindacale, lâaudizione preventiva del Collegio Sindacale dovrĂ essere effettuata soltanto nei confronti dei membri del Collegio non appartenenti allâO.d.V..
La delibera di decadenza dovrĂ essere comunicata allâAssemblea dei Soci alla prima occasione utile.
Sospensione
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dellâO.d.V., può disporre la sospensione
dalle funzioni del membro dellâO.d.V. che abbia riportato:
-una condanna per un reato diverso da quelli per cui è prevista la revoca dellâincarico;
-lâapplicazione provvisoria di una misura di prevenzione;
-lâapplicazione di una misura cautelare di tipo personale.
In caso di applicazione, in via cautelare, di una delle misure interdittive previste dal Decreto, il Consiglio di Ammi- nistrazione, sentito lâinteressato e gli altri membri dellâO.d.V., previo parere favorevole del Collegio Sindacale, deve adottare a maggioranza assoluta i provvedimenti che ritiene opportuni assunte le opportune informazioni, valuta la sussistenza delle condizioni per la sospensione del componente dellâO.d.V..
Revoca
Costituiscono cause di revoca dalla funzione di componente dellâOrganismo di Vigilanza:
- rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello Organizzativo;
- violazione degli obblighi di cui al Regolamento dellâO.d.V., ove adottato;
- lâassenza a tre o piĂš riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nellâarco di dodici mesi consecutivi;
- il verificarsi di circostanze tali da menomare gravemente e fondatamente lâindipendenza o lâautonomia di giudizio del componente;
- una sentenza di condanna irrevocabile della SocietĂ ai sensi del Decreto Legislativo o una sentenza che applica la
pena
su richiesta delle parti, passata in giudicato, ove risulti dagli atti una âomessa o insufficiente vigilanzaâ da parte
dellâO.d.V.,
secondo quanto previsto dallâart. 6 comma 1, lett. d) del Decreto; - la violazione degli obblighi di riservatezza.
Ove si verifichi una delle sopra citate cause di revoca il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accerta- menti,
sentito lâinteressato e gli altri membri dellâO.d.V., previo parere favorevole del Collegio Sindacale, deve adottare a
maggioranza assoluta i provvedimenti che ritiene opportuni sino alla dichiarazione di revoca del componente.
AttivitĂ dellâO.d.V.
Le attivitĂ dellâO.d.V. dovranno essere continuativamente tracciate e tracciabili non solo mediante i verbali dettagliati delle sedute ma anche mediante sistematica conservazione delle carte di lavoro che dovranno sempre essere iden- tificabili anche a posteriori.
Da ultimo, ove i componenti dellâO.d.V. siano tutti esterni alla SocietĂ dovrĂ sempre essere nominato un delegato dalla Direzione che disponga dei requisiti di professionalitĂ necessari a supportare lâazione dellâO.d.V. e a stimolare lâazione del medesimo.
In particolare il delegato dovrĂ procederĂ a:
-Assistere lâO.d.V. nelle sedute;
-Coordinare i flussi informativi periodici;
-Stimolare comunicazioni urgenti in relazione a fatti rilevanti in merito ai quali siano necessarie indagini;
-Coordinare iniziative formative;
-Supportare le attivitĂ di revisione ed aggiornamento del Modello;
In generale supportare le attivitĂ di vigilanza dellâO.d.V. e favorire lâincontro dello stesso con le ulteriori funzioni di controllo aziendali allo scopo di garantire la condivisione delle informazioni e dei risultati delle attivitĂ di auditing.
LâO.d.V., nello svolgimento del suo incarico, avrĂ lâobbligo di riservatezza nei confronti dei terzi e, in ogni caso, non potrĂ utilizzare le notizie di cui venga a conoscenza per scopi diversi da quelli del suo incarico.
In particolare e in adempimento alle indicazioni di cui ai precedenti paragrafi, la SocietĂ ha provveduto a nominare
con delibera del Consiglio di Amministrazione un Organismo di Vigilanza in forma collegiale.
Il mandato dellâO.d.V. è triennale ed è fissato fino alla data di approvazione del progetto di bilancio dellâesercizio da
parte del C.d.A.
In ossequio al principio di autonomia, lâO.d.V. ha predisposto un proprio regolamento con il quale ha disciplinato la propria attivitĂ sia interna che nei confronti della SocietĂ stessa, consegnandone una copia allâAmministratore Dele- gato per il necessario coordinamento.
Lâufficio dellâO.d.V. si trova presso la sede sociale in Serravalle Sesia (VC).
Per le comunicazioni dei flussi informativi ai sensi del presente Modello potranno essere utilizzate la caselle di posta elettronica dei membri dellâO.d.V..
AllâO.d.V. è stato inoltre attribuito, con la delibera del Consiglio di Amministrazione che ha adottato il presente Model- lo, un budget di spesa che potrĂ gestire per le necessitĂ esclusive del proprio ufficio.
9.2.2.2 Funzioni dellâO.d.V.
LâO.d.V. è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sullâosservanza del Modello organizzativo adottato dalla societĂ , secondo quanto stabilito dallâart. 6 del D.lgs. n. 231/2001, e segnatamente per lâespletamento dei seguenti compiti:
a) vigilanza e controllo sullâadeguatezza del Modello, ossia verifica dellâefficienza ed efficacia del Modello organizza- tivo adottato e della reale idoneitĂ rispetto alla prevenzione ed allâimpedimento della commissione dei reati previsti dal D.lgs. n.231/2001;
b) verifica del rispetto delle modalitĂ e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevazione degli even- tuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dallâanalisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
c) formulazione delle proposte allâorgano dirigente per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni, sia con riferimento alle Aree ed AttivitĂ sensibili e alla gestione del rischio di commissione di reati, sia di aggiornamento delle relative procedure di cui al do- cumento. Parte speciale: protocolli per la prevenzione dei reati e delle istruzioni operative, che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
*significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
*significative modificazioni dellâassetto interno della SocietĂ e/o delle modalitĂ di svolgimento delle attivitĂ dâimpresa;
*modifiche normative;
d) rilevazione e segnalazione allâorgano dirigente, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che dovessero emergere dallâanalisi dei flussi informativi, dalle segnalazioni ricevute nonchè dai controlli programmati o a sorpresa e che possano comportare lâinsorgere di una responsabilitĂ in capo allâente. Per quel che riguarda i punti c) e d) e piĂš in generale per tutti gli incontri con gli organi societari cui lâO.d.V. riferisce sono documentati attraverso un verbale di riunione. Copia della documentazione viene essere custodita dallâO.d.V..
e) proposte, ai Destinatari, di emanazione di direttive per lâesecuzione e lâapplicazione delle procedure;
f) proposte di sensibilizzazione dei Destinatari relativamente alle eventuali problematiche in tema di responsabilitĂ amministrativa degli Enti;
g) monitoraggio dellâadeguata formazione e della costante informazione del personale in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello;
h) raccolta, disamina, elaborazione e conservazione delle informazioni e delle segnalazioni fornite dal Destinatari del Modello;
i) redazione di una relazione informativa, su base almeno annuale, da comunicarsi al Cda, in ordine alle attivitĂ di ve- rifica e controllo compiute, in merito allâefficacia e allâeffettivitĂ del Modello, ed allâesito delle stesse, ove necessario segnalando lâopportunitĂ di modifiche e/o migliorie;
l) trasmissione della relazione di cui al punto precedente anche al Collegio sindacale.
LâO.d.V. è a disposizione di ogni Destinatario per fornire chiarimenti o spiegazioni in merito a possibili dubbi riguar- danti il Modello o situazioni connesse allo svolgimento di unâArea o AttivitĂ sensibile.
9.2.2.3 Poteri e facoltĂ dellâO.d.V.
LâO.d.V., per il pieno svolgimento delle funzioni sopra evidenziate, è fornito dei poteri necessari volti al corretto funzionamento del Modello. In particolare, spettano allâO.d.V. i seguenti poteri, la cui elencazione è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva:
-prendere visione in qualsiasi momento della documentazione e chiedere informazioni ai Destinatari in relazione a qualsiasi Area o AttivitĂ soggetta al controllo dellâO.d.V. e ad ogni anomalia che possa essere connessa alla commissione di reati. Tutti i soggetti interpellati dallâO.d.V. sono tenuti a collaborare con lâO.d.V. medesimo;
-procedere in qualsiasi momento, nellâambito della propria indipendenza e discrezionalitĂ ad atti di controllo e di verifica in merito allâefficacia ed allâapplicazione del Modello;
-procedere, a seguito di segnalazioni o di provvedimenti dellâautoritĂ competente ad atti di controllo e verifica in me- rito allâattivitĂ dei Destinatari oggetto della segnalazione o del provvedimento, garantendo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio e della tutela della riservatezza;
-verificare e richiedere il rispetto dei principi del Codice Etico anche ai soggetti terzi;
-segnalare agli organi competenti i presupposti per lâirrogazione delle sanzioni (come disciplinate nel Sistema San-
zionatorio per eventuali violazioni del Modello o inadempimenti agli obblighi di condotta di cui al Decreto);
-segnalare allâAmministratore Delegato eventuali ostacoli che venissero frapposti allâesercizio della propria attivitĂ ;
-aggiornare la lista dei dati e delle comunicazioni che devono essere trasmessi al suo ufficio;
-formulare osservazioni al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito alla gestione e svolgimento delle Aree ed AttivitĂ sensibili;
-regolamentare sotto il profilo operativo gli adempimenti e la tempistica connessi con i protocolli di cui al Modello
e, in particolare:
-Suggerire lâemanazione di comunicazioni di servizio;
-Regolare il flusso di informazioni, stabilire la modalitĂ di trasmissione delle stesse e la tempistica;
-Verificare la programmazione degli incontri per la formazione dei Destinatari e/o nuovi assunti;
-Proporre la modifica del modulo e il contenuto delle schede di segnalazione predisposte dalla SocietĂ per le comunicazioni allâO.d.V.;
-Eseguire verifiche periodiche, anche a sorpresa e a campione, nel rispetto dei protocolli e della regolare attua- zione del Modello adottato;
-Condurre analisi delle attivitĂ aziendali al fine di proporre un adeguamento della mappatura delle Aree ed AttivitĂ sensibili da proporre al Consiglio di Amministrazione;
-Verificare e richiedere il rispetto dei principi del Codice Etico adottato dalla SocietĂ anche con riferimento ai soggetti terzi;
-Utilizzare il fondo spese messo a sua disposizione dalla SocietĂ al fine di meglio organizzare le attivitĂ di controllo e vigilanza ai sensi del Decreto;
-Attivarsi a fronte di una segnalazione, anche anonima, di violazione del modello o di commissione di un reato, verbalizzando ogni attivitĂ e decisione inerente lâaccertamento svolto anche se negativo.
LâO.d.V. nello svolgimento della sua attivitĂ può avvalersi di personale della SocietĂ e/o consulenti esterni. LâO.d.V. può inoltre giovarsi della collaborazione di persona interna alla SocietĂ individuata dalla Direzione. LâO.d.V. comunica ai Destinatari i nomi dei collaboratori dei quali intende avvalersi, in modo che vi sia la consapevolezza di tutti gli interes- sati al fine di unâadeguata collaborazione.
LâO.d.V. ha la facoltĂ di richiedere incontri o informazioni e collaborare con gli altri O.d.V. del Gruppo al fine del ge- nerale coordinamento allâinterno del Gruppo stesso quando particolari problematiche possano essere debitamente affrontate con il necessario coinvolgimento di questi ultimi oppure ove una determinata attivitĂ della SocietĂ preveda il contatto con altre societĂ del Gruppo. Ha il corrispettivo obbligo di collaborare e fornire informazioni agli altri O.d.V. nellâeventualitĂ in cui vi siano richieste di informazioni da parte di altri O.d.V. del Gruppo.
LâO.d.V. instaura con tutti gli organi di controllo istituiti allâinterno della SocietĂ e di compliance un rapporto di reci- proca informazione circa le rispettive attivitĂ di controllo, anche al fine di evitare sovrapposizioni e nel contempo di garantire un sistema di controlli completo ed efficace in relazione alle competenze istituzionali di ciascun organo di controllo.
9.2.2.4 Informativa da parte dellâO.d.V.
LâO.d.V. ha lâobbligo di riferire in merito allâattuazione del Modello ed allâemersione di eventuali criticitĂ .
Sono previste due linee di reporting dellâO.d.V.:
-la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti dellâAmministratore Delegato;
-la seconda, su base periodica almeno semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
Il reporting ha ad oggetto:
-attivitĂ svolta dallâO.d.V.;
-le segnalazioni ricevute (nel rispetto della Policy Whistleblowing);
-le eventuali criticitĂ (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla SocietĂ , sia in termini di efficacia del Modello;
-le novitĂ normative.
Qualora lâO.d.V. rilevi criticitĂ riferibili allâAmministratore Delegato, al Presidente o ad uno o piĂš membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, la corrispondente segnalazione verrĂ prontamente riferita, previo imme- diato esperimento delle necessaire attivitĂ di verifica ed istruttorie preliminari, a tutti i membri del Consiglio di Am- ministrazione e del Collegio Sindacale che verranno prontamente convocati e riuniti con esclusione del soggetto interessato.
9.2.3 Obblighi di informazione allâorganismo di vigilanza e Whistleblowing
Gessi S.p.A., in ottemperanza alla previsione contenuta nella lettera d) del secondo comma dellâart. 6 del D.Lgs. 231 prevede lâobbligo di informazione nei confronti dellâO.d.V., pertanto promuove ed agevola in ogni modo la collabora- zione di tutti i Destinatari delle presenti norme, diffondendo la conoscenza dei principi e dei benefici per la SocietĂ e per coloro che al Suo interno operano.
Lâobbligo di informazione allâO.d.V. risulta concepito quale ulteriore strumento per facilitare lâattivitĂ di vigilanza sullâef- ficacia del Modello ed eventualmente di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.
In ragione di quanto sopra la SocietĂ appresta ogni forma di necessaria tutela in favore dei segnalanti anche
nellâosservanza delle norme di legge di cui di seguito nel presente articolo.
Lâinterlocuzione con lâO.d.V. può aver luogo con diverse modalitĂ operative. Esse sono regolamentate e cadenziate con precisione con riferimento alle periodiche informative di competenza delle funzioni interne e seguono la regola- mentazione normativa vigente per quanto concerne il c.d. whistleblowing.
Va chiarito che, le informazioni fornite allâOrganismo di vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attivitĂ di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attivitĂ di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole allâOrganismo non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalitĂ e responsabilitĂ di stabilire in quali casi attivarsi.
Lâobbligo di informazione è previsto anche allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documen- tazione che si rendono necessarie allâOrganismo nel corso delle sue verifiche.
Lâobbligo di informazione è esteso anche ai dipendenti che vengano in possesso di notizie relative alla commissione dei reati in specie allâinterno dellâente o a âpraticheâ non in linea con il Codice Etico o con il Codice disciplinare che Gessi ha emanato.
Occorre sottolineare che lâobbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello organizzativo rientra nel piĂš ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltĂ del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105. Tali norme stabiliscono, rispettivamente:
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dallâinteresse dellâim- presa e da quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per lâesecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dallâimprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendeâ (art. 2104) e âIl prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con lâimprenditore, nĂŠ divulgare notizie attinenti allâorganizzazione e ai metodi di produzione dellâimpresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.â (art. 2105).
Di conseguenza, rientrando in tali doveri, il corretto adempimento allâobbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo allâapplicazione di sanzioni disciplinari.
Lâ O.d.V. riceve copia dei provvedimenti disciplinari se inerenti alle tematiche 231.
Nel disciplinare un sistema di reporting efficace Gessi garantisce la riservatezza a chi segnala le violazioni.
Allo stesso tempo, Gessi prevede misure deterrenti contro ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma.
Mediante la regolamentazione delle modalitĂ di adempimento allâobbligo di informazione non si intende incentivare il fenomeno del riporto dei c.d. rumors interni, ma piuttosto realizzare quel sistema di reporting di fatti e/o comporta- menti reali che non segue la linea gerarchica e che consente al personale di riferire casi di violazione di norme da parte di altri allâinterno dellâente, senza timore di ritorsioni. In questo senso lâOrganismo viene ad assumere anche le caratteristiche dellâEthic Officer, senza - però - attribuirgli poteri disciplinari che sarĂ opportuno allocare al Consiglio di amministrazione.
In ogni caso, chiunque necessiti di interloquire con lâO.d.V. sarĂ legittimato a chiedere di essere udito dal predetto Organo.
9.2.3.1 Informazioni allâO.d.V.
Lâobbligo di dare informazione allâOrganismo è rivolto a tutte le funzioni, ed in particolare alle funzioni aziendali a rischio reato. I destinatari sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:
Informazione immediata
I destinatari sono tenuti a riferire senza indugio allâO.D.V.:
ogni notizia in merito alla commissione o possibile commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto o comunque consistenti in comportamenti contrari ai principi contenuti nel Codice Etico;
ogni anomalia emersa nellâambito delle Aree o AttivitĂ sensibili ovvero in altre attivitĂ ad esse connesse, tenuto conto del normale andamento delle suddette attivitĂ e dellâanalisi dei profili di rischio di commissione dei reati di cui al presente Modello (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitivitĂ o estensione dellâarea di accadimento).
Nella specie le informazioni potranno riguardare, ad esempio:
-le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
-le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
-i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autoritĂ , dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
-le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilitĂ per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
-le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
-i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata;
-le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilitĂ .
lâinadeguatezza di una determinata procedura alla effettiva prevenzione del reato;
la modificazione o lâintroduzione di nuove attivitĂ della SocietĂ tali da non rendere piĂš attuale la mappatura delle aree di rischio fatta dalla societĂ ;
qualsiasi tentativo da parte di un pubblico ufficiale ovvero di un incaricato di pubblico servizio di porre in essere condotte concussive o di istigazione alla corruzione.
I destinatari sono tenuti a fornire tempestivamente allâO.d.V. le informazioni e i chiarimenti dallo stesso richiesti, relativamente alle Aree ed AttivitĂ sensibili di pertinenza o ad altre alle stesse connesse.
AllâO.d.V. dovranno essere tempestivamente inviate copie delle convocazioni e dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle assemblee dei Soci e delle riunioni del Collegio Sindacale.
Informazione periodica
In ogni caso e comunque, i Responsabili delle diverse Aree e AttivitĂ sensibili sono tenuti ad inviare allâO.d.V. un aggiornamento sulla situazione della propria area in ordine alle risultanze periodiche dellâattivitĂ di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione ai modelli (report riepilogativi dellâattivitĂ svolta, attivitĂ di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.) in particolare le funzioni interessate compilano con frequenza periodica i âmoduliâ Flussi infor- mativi verso lâO.d.V. Il documento flussi informativi è allegato al presente manuale.
Tendenzialmente tale informativa avrĂ cadenza almeno semestrale in corrispondenza della correlativa informativa da parte dellâO.d.V. stesso.
In particolare tale relazione dovrĂ contenere informazioni in merito a:
-lâinizio di un progetto o di unâoperazione nellâambito di unâArea o AttivitĂ sensibile;
-natura di tale progetto;
-nominativi dei Terzi che a diverso titolo siano coinvolti nello svolgimento di attivitĂ aziendali;
-eventuali rapporti di parentela con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dei soggetti addetti allo svolgi mento di attivitĂ aziendali;
-modifiche o variazioni di rilievo che riguardino informazioni, dati o documentazione precedentemente comunicata allâO.d.V.;
-conclusione del progetto o dellâoperazione;
-incontri con soggetti della Pubblica Amministrazione;
-reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e copia degli audit di seconda e terza parte ricevuti
da Gessi S.p.A., in particolare quelli eseguiti da organismi di certificazione degli schemi:
⢠ISO 45001, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
⢠ISO 14001, sistema di gestione ambientale;
-ogni altra attivitĂ sensibile il cui svolgimento possa rilevare in relazione allâimpianto preventivo e mitigatore di cui al presente Modello.
La SocietĂ salvo in ogni caso quanto di seguito in punto di whistleblowing, adotta misure idonee ed efficaci affinchĂŠ sia garantita la riservatezza circa lâidentitĂ di chi trasmette allâO.d.V. informazioni utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della societĂ o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.
LâO.d.V. attua le necessarie misure per garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discri- minazione e valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalitĂ e responsabilitĂ .
A tal fine può ascoltare lâautore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione motivando per iscritto la ragione di unâeventuale autonoma decisione a non procedere nel solo caso di informativa relativa alla commissione di specifici reati.
LâO.d.V. potrĂ prendere in considerazione e valutare anche le segnalazioni in forma anonima che comunque dovranno
descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.
Tutta la documentazione relativa alle segnalazioni ricevute dallâO.d.V. (schede di segnalazione e allegati, reports, supporti contenenti informazioni, copia di atti societari, lettere anonime etc.) verrĂ conservata, con le modalitĂ di archiviazione ritenute piĂš opportune dallâO.d.V. e comunque con tecniche tali da garantirne la non modificabilitĂ , per un periodo non inferiore a 12 anni decorrenti dal momento in cui la documentazione è prevenuta allâO.d.V. o da questi è stata trasmessa ad altri soggetti.
9.2.3.2 Whistleblowing
In data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge n. 179 del 30 novembre 2017, che prevede âdisposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolaritĂ di cui siano venuti a conoscenza nellâambito di un rapporto di lavoro pubblico o privatoâ.
Detta Legge ha introdotto i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater allâart. 6 del D. Lgs. 231/2001.
In particolare, il comma 2 bis dispone che i modelli di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 debbano preve- dere:
(I) uno o piĂš canali che consentano ai soggetti indicati dallâart. 5, comma 1, lettere a) e b) del Decreto, di presentare, a tutela dellâintegritĂ dellâente, Segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del modello di orga- nizzazione e gestione dellâente medesimo, di cui siano venuti a conoscenza nellâambito dellâesercizio delle funzioni svolte; il / i canale / i deve/devono garantire la riservatezza dellâidentitĂ del segnalante nelle attivitĂ di gestione della segnalazione;
(II) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, attraverso modalitĂ informatiche, la riservatezza dellâentitĂ del segnalante;
(III) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, sia diretti che indiretti, nei confronti del segnalante per qualsiasi mo- tivo collegato direttamente o indirettamente alla segnalazione;
(IV) sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave Se- gnalazioni che si rivelano infondate.
Il comma 2 ter dellâart. 6 introduce la possibilitĂ di denunciare lâadozione di misure discriminatore nei confronti dei soggetti che effettuano le Segnalazioni. La denuncia può essere effettuata (ad opera del segnalante o dellâorganizza- zione sindacale indicata dal medesimo) allâIspettorato Nazionale del Lavoro.
Il comma 2 quater del medesimo articolo, infine, sancisce la nullitĂ del licenziamento distorsivo o discriminatorio del segnalante, nonchĂŠ la nullitĂ del mutamento di mansioni ex art. 2103 Cod. Civ. e di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del soggetto segnalante. Inoltre è stato previsto lâonere in capo al datore di lavoro di dimostrare, qualora sussistano controversie legate allâirrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro sorte successivamente alla segnalazione, che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione medesima.
Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che dà attuazione alla direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing.
Scopo del decreto è quello di disciplinare âla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni nor- mative nazionali o dellâUnione europea che ledono lâinteresse pubblico o lâintegritĂ dellâamministrazione pubblica o dellâente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privatoâ.
Il quadro normativo di riferimento è stato infine completato con le Linee Guida ANAC (di seguito anche âLG ANACâ), adottate con delibera del 12 luglio 2023, recanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, nonchĂŠ indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni.
In data 27 ottobre 2023 sono inoltre state pubblicate linee guida di Confindustria aventi ad oggetto indicazioni opera- tive da declinare in funzione delle specificitĂ di ciascuna struttura aziendale, quali ad esempio: la scelta e lâistituzione del canale di segnalazione interno; lâindividuazione del soggetto chiamato a gestire la segnalazione e le attivitĂ che deve svolgere per darvi seguito.
In data 27 ottobre 2023 sono inoltre state pubblicate linee guida di Confindustria aventi ad oggetto indicazioni opera- tive da declinare in funzione delle specificitĂ di ciascuna struttura aziendale, quali ad esempio: la scelta e lâistituzione del canale di segnalazione interno; lâindividuazione del soggetto chiamato a gestire la segnalazione e le attivitĂ che deve svolgere per darvi seguito.
I capisaldi della vigente normativa possono cosĂŹ sintetizzarsi:
-la garanzia della riservatezza dellâidentitĂ del segnalante, che avesse presentato segnalazioni di condotte illecite o violazioni del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
-la messa a disposizione del segnalante di canali di comunicazione, che ne garantissero la riservatezza dellâidentitĂ ;
-il divieto di atti di ritorsione o discriminatori (incluso il licenziamento) nei confronti del segnalante;
-sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonchĂŠ di chi effettua segnalazioni che si ri- velino infondate.
9.1 Soggetti
A mente della vigente normativa sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualitĂ di:
-dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui allâart. 1, comma 2, del d.lgs. 165/01, ivi compresi I dipendenti di cui allâart.3 del medesimo decreto, nonchĂŠ i dipendenti delle autoritĂ amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto pri- vato sottoposti a controllo pubblico, delle societĂ in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
-lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
-lavoratori autonomi che svolgono la propria attivitĂ lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
-collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attivitĂ presso soggetti del settore pubbli- co o del settore privato;
-volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
-azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora talI funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.
La segnalazione può essere effettuata:
-quando il rapporto giuridico è in corso;
-durante il periodo di prova;
-quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
-successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).
Le misure di protezione sono altresĂŹ riconosciute:
-al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante allâinterno del me- desimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
-alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
-ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divul- gazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
-agli enti di proprietĂ della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonchĂŠ agli enti che ope- rano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
9.2 Oggetto della segnalazione
La segnalazione può avere ad oggetto:
-illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
-condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esempli- ficativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dellâUnione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
-illeciti che rientrano nellâambito di applicazione degli atti dellâUnione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformitĂ dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dellâambiente; radioprotezione e sicurezza nu- cleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
-atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dellâUnione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
-atti o comportamenti che vanificano lâoggetto o la finalitĂ delle disposizioni di cui agli atti dellâUnione.
Le segnalazioni possono avere ad oggetto anche:
-le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
-le attivitĂ illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in pre- senza di elementi concreti precisi e concordanti i fondati sospetti.
Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sullâinteresse pubblico o sullâinteresse allâintegritĂ
della pubblica amministrazione o dellâente.
Le disposizioni del decreto non si applicano âalle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinateâ.
9.3 contenuto della segnalazione
La Segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti in ordine ai fatti ed alle persone og-
getto della segnalazione ed effettuata in buona fede.
Qualora la Segnalazione risulti essere, per dolo o colpa grave, falsa, infondata e/o effettuata al solo scopo di danneg- giare il Segnalato ovvero volta a denunciare situazioni di natura esclusivamente personale ed estranee al perimetro delle previsioni di legge, non verrĂ presa in considerazione e la condotta posta in essere sarĂ oggetto di procedimen- to disciplinare ai sensi del disposto dellâart. 7 della Legge 300/70 o di risoluzione del contratto o dellâincarico.
Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi a sua conoscenza, utili per procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti, a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione. A tal fine, deve essere allegata ogni even- tuale utile documentazione a supporto del potenziale comportamento illecito oggetto di segnalazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione dovrĂ indicare:
-generalitĂ del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta;
-una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
-se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
-se conosciute, le generalitĂ o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge lâattivitĂ ) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
-lâindicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
-lâindicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
-ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
-eventuale presenza di conflitto di interessi.
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purchĂŠ recapitate tramite le modalitĂ previste dal presente Documento, verranno prese in considerazione ove siano tali da far emerge- re fatti circostanziati relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). Resta fermo il requisito della veridicitĂ dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.
Si precisa, in ogni caso, che non verrĂ dato seguito a segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario tenere conto dellâinteresse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, nonchĂŠ evitare che le SocietĂ svolgano attivitĂ ispettive interne inutili e dispendiose.
Eâ obbligatorio per il segnalante dichiarare â nel fare la segnalazione â lâeventuale presenza di un conflitto di interessi.
Alla luce di queste indicazioni, la segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile per:
-mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
-manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
-esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona pre- posti;
-produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni. Alla luce di quanto descrit- to, nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, gli uffici o la persona deputati alla gestione della segnalazione possono procedere allâarchiviazione, garantendo comunque la tracciabilitĂ delle motivazioni a supporto.
9.4 Tutela di riservatezza
LâidentitĂ delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione è oggetto di tutela da parte dei soggetti del settore pubblico e del settore privato, dellâANAC, nonchĂŠ delle autoritĂ amministrative cui lâA- NAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
LâidentitĂ del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto di rivelare lâidentitĂ del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, lâidentificazione del segnalante.
9.5 Divieto di ritorsione
Ă vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata, con ciò intendendosi qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia allâautoritĂ giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segna- lante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Sono da considerarsi atti ritorsivi:
a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dellâorario di lavoro;
d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dellâaccesso alla stessa;
e) le note di merito negative o le referenze negative;
f) lâadozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) la coercizione, lâintimidazione, le molestie o lâostracismo;
h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove
il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunitĂ economiche e la perdita di redditi;
n) lâinserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare lâimpossibilitĂ per la persona di trovare unâoccupazione nel settore o nellâindustria in futuro;
o) la conclusione anticipata o lâannullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
p) lâannullamento di una licenza o di un permesso;
q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete allâAnac.
Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili allâaccertamento delle ritorsioni, lâANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dellâIspettorato nazionale del lavoro, ferma restando lâesclusiva com- petenza dellâANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e allâeventuale applicazione delle sanzioni ammi- nistrative di cui allâarticolo 21 del D.lgs. 24/2023.
Ă, peraltro, istituto presso lâANAC lâelenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Lâelenco, pubblicato dallâANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attivitĂ di cui allâarticolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.
Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalitĂ di segnala- zione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dellâUnione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonchĂŠ sulle modalitĂ e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
La dichiarazione di nullitĂ degli atti ritorsivi spetta allâAutoritĂ giudiziaria.
Nellâambito di tali procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto lâaccertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della de- nuncia allâautoritĂ giudiziaria o contabile.
Lâonere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pub- blica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.
Lâinversione dellâonere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante (ad esempio, facilitatori, colleghi)
Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilitĂ penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia allâautoritĂ giudiziaria (o contabile) ovvero la sua responsabilitĂ civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.
9.6 Canali di segnalazione
Gessi SpA ha adottato una policy per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing, che fa parte integrante del Modello Organizzativo ed alla quale si fa integrale richiamo e della quale di seguito si riportano i criteri generali di applicazione.
9.6.1 canale interno di segnalazione
Qualora un soggetto Segnalante abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi un com- portamento illecito, può comunicarlo al Comitato Misto, nominato da Gessi quale âDestinatario della segnalazioneâ e composto dai seguenti membri:
-Responsabile HR;
-Un membro O.D.V.;
-Responsabile Controllo e gestione.
La segnalazione può avvenire attraverso i seguenti canali comunicativi:
- in forma scritta: mediante la piattaforma âMygovernanceâ di cui si è dotata la societĂ accessibile attraverso il link pubblicato sul sito internet di Gessi e seguendo le istruzioni operative guidate nellâambito della citata piattaforma;
- in forma orale: attraverso linee telefoniche dedicate o sistemi di messaggistica vocale e/o, su richiesta del
segnalante, attraverso un incontro diretto con la Responsabile Risorse Umane.
9.6.2. canale esterno di segnalazione
Nel caso la Segnalazione si riferisca a membri del Comitato Misto, il segnalante dovrĂ informare il Consiglio di Amministrazione, inserendo la segnalazione in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del se- gnalante unitamente a un documento di identitĂ ; nella seconda, lâoggetto della segnalazione; entrambe le buste do- vranno poi essere inserite in una terza busta riportando, allâesterno, la dicitura âriservata al Consiglio di Amministrazio- neâ presso Gessi, Parco Gessi. Il Consiglio di Amministrazione valuterĂ le modalitĂ operative da seguire e le Funzioni aziendali da coinvolgere nella gestione della Segnalazione.
Nelle ipotesi di seguito elencate il segnalante potrĂ altresĂŹ effettuare una segnalazione avente ad oggetto le violazio- ni di cui al precedente paragrafo 5.1 attraverso un canale di segnalazione âesternoâ istituito da ANAC nelle seguenti ipotesi:
I) nel suo contesto lavorativo non è prevista lâattivazione del canale interno come obbligatoria o, se prevista, non è
stata attivata;
II) la segnalazione non ha avuto seguito;
III) ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe seguito o che andreb- be incontro a ritorsioni;
IV) ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico
interesse
V) la segnalazione interna non ha avuto seguito;
VI) sussistano fondati motivi per ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito;
VII) vi siano fondati motivi per ritenere che la segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione, come ad esempio quando si siano giĂ verificate situazione ed eventi analoghi nellâente;
VIII) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o
palese per il pubblico interesse.
10. PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI
Gessi, in accordo con la legislazione vigente e con il proprio codice etico, ha definito ed implementato un insieme di procedure e documenti di registrazione in modo da rendere il Sistema efficace, attuale e coerente alle attivitĂ svolte al fine della prevenzione dei reati.
La necessità di definizione delle procedure di prevenzione dei reati e dei relativi report di registrazione è stata defi- nita durante il processo di valutazione dei rischi.
Le procedure di prevenzione dei reati definiscono in modo dettagliato le responsabilitĂ , le modalitĂ di attuazione e le sequenze delle singole attivitĂ sia trasversali che interne alle funzioni Aziendali. Esse possono essere intese come procedure specificatamente dedicate o in alternativa possono essere delle specifiche prescrizioni inserite in proce- dure operative che affrontano lâargomento in senso piĂš generale.
Lâelenco delle procedure di prevenzione è allegato al presente documento.
11. PERSONALE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE
11.1 Formazione e addestramento.
La formazione e lâaddestramento sono componenti essenziali per lâefficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla SocietĂ , volti alla prevenzione del ri- schio di commissione dei reati ricompresi nel Decreto. Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede una adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della im- portanza della conformitĂ delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.
In concreto, ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con par- ticolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dellâas- sunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dellâintroduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Gessi S.p.A. identifica le necessitĂ di formazione, pianifica le varie attivitĂ e organizza la formazione e lâaddestramento
secondo i fabbisogni rilevati periodicamente ed in conformitĂ con la normativa vigente.
Gessi S.p.A. provvede allo sviluppo di un adeguato programma di formazione ed informazione attraverso corsi di formazione obbligatori per tutto il personale e ripetuti ad intervalli regolari per coinvolgere tutti i nuovi assunti.
I corsi di formazione generale sono volti a consentire a tutto il personale (a tutti i livelli) di:
-conoscere le disposizioni stabilite dal Decreto 231/2001 e di essere consapevole della volontĂ della SocietĂ a
farle proprie e a renderle parte integrante della cultura aziendale;
-essere consapevole degli obiettivi che la SocietĂ si prefigge di raggiungere tramite lâadozione del Modello 231 e del modo in cui i ruoli e le mansioni di ciascuno contribuiscono al raggiungimento degli stessi;
-conoscere le modalitĂ e i destinatari delle segnalazioni inerenti alla presenza di anomalie nello svolgimento delle
-attivitĂ aziendali;
-essere consapevole dei provvedimenti disciplinari che vengono applicati nel caso di violazioni delle regole del
-Modello;
-conoscere i poteri e i compiti dellâOrganismo di Vigilanza.
Sono inoltre previsti corsi di formazione specifici che interessano tutti quei soggetti che per via della loro attivitĂ necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiaritĂ dellâattivitĂ stessa.
La formazione sopra citata prevede meccanismi di controllo e di verifica volti a monitorare lâeffettivo completamento e/o effettiva partecipazione ai corsi nonchĂŠ lâefficacia della formazione mediante la somministrazione di un questio- nario al termine del ciclo formativo.
Eâ compito della Direzione Risorse Umane e Organizzazione informare lâO.d.V. dei risultati, in termine di adesione, di tali corsi con la collaborazione dei Responsabili ai vari livelli che devono garantire la fruizione dei corsi da parte dei loro collaboratori.
Lâingiustificata mancata partecipazione ai suddetti programmi di formazione da parte dei Dipendenti potrĂ compor- tare lâirrogazione di una sanzione disciplinare che sarĂ irrogata secondo le regole indicate nel documento âsistema sanzionatorioâ del presente modello.
LâO.d.V. procede, inoltre, ad interventi formativi mirati sulla base delle esigenze riscontrate nellâambito della propria attivitĂ .
11.2 Comunicazione e coinvolgimento.
La circolazione delle informazioni allâinterno dellâazienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti livelli.
Il coinvolgimento è realizzato attraverso:
-la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
-riunioni periodiche che tengano conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente utilizzando anche le riunioni previste per la gestione aziendale.
I destinatari sono informati del contenuto del Modello 231 e del Codice Etico, pubblicato sul sito internet www.gessi. it e dellâesigenza che il loro comportamento sia conforme al Modello ed ai connessi principi etico-comportamentali adottati.
In occasione dellâinstaurazione di ogni nuovo rapporto, la SocietĂ , inoltre, acquisisce dai Destinatari una dichiarazione di presa visione e di conoscenza dei principi del Codice Etico nonchĂŠ, mediante la previsione nei contratti di una specifica clausola risolutiva espressa, lâimpegno della controparte a non porre in essere alcun comportamento in violazione al Codice Etico ed al Modello 231.
12. SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI
12.1 GeneralitĂ
Ai fini dellâefficacia del modello organizzativo di Gessi S.p.A. e in aderenza al dato normativo, il Sistema Sanzionatorio ha la funzione di presidiare lâosservanza del Modello e del Codice Etico, delle procedure e dei principi di condotta; nello stesso vengono previste le specifiche sanzioni e le modalitĂ di irrogazione in caso di violazione od inosservanza di obblighi, doveri e/o procedure previste dal presente Modello.
Lâart. 6, primo comma lettera e), del D. Lgs. 231/01, nel ricondurre lâesonero da responsabilitĂ dellâEnte allâadozione ed alla efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adeguato a prevenire la perpetrazione degli illeciti penali rilevanti ai fini di tale normativa, ha previsto lâintroduzione di âun sistema disciplinare idoneo a san- zionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modelloâ.
La stesura di un âidoneo sistema disciplinareâ costituisce, quindi, uno dei requisiti essenziali del Modello ai fini dellâe- simente rispetto alla responsabilitĂ dellâEnte.
La violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto in- teresse aziendale, costituisce inadempimento contrattuale ed illecito disciplinare. Infatti, la SocietĂ non intende con- seguire alcun vantaggio derivante da un fatto illecito e pertanto, nellâeventualitĂ in cui un reato sia stato commesso, la SocietĂ sin da ora manifesta la sua volontĂ di restituire detto vantaggio.
La valutazione disciplinare dei comportamenti effettuata dal datore di lavoro, salvo, naturalmente, il successivo even- tuale controllo del giudice del lavoro, non deve, necessariamente coincidere con la valutazione del giudice in sede penale, data lâautonomia della violazione del codice etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di leg- ge che comporta la commissione di un reato. Il datore di lavoro non è tenuto quindi, prima di agire, ad attendere il termine del procedimento penale eventualmente in corso. I principi di tempestivitĂ ed immediatezza della sanzione rendono infatti non soltanto non doveroso, ma altresĂŹ sconsigliabile ritardare lâirrogazione della sanzione disciplinare in attesa dellâesito del giudizio eventualmente instaurato davanti al giudice penale.
Quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di rapporto di lavoro subordi- nato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dallâart. 7 dello Statuto dei Lavora- tori e/o da normative speciali, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicitĂ delle violazioni, anche dal principio di tipicitĂ delle sanzioni.
Qualora la violazione delle norme etiche fosse invece posta in essere da un lavoratore autonomo, fornitore o altro soggetto avente rapporti contrattuali con lâimpresa, potrĂ prevedersi, quale sanzione, la risoluzione del contratto. Uno strumento utile a questo scopo è costituito dallâinserimento di clausole risolutive espresse nei contratti di fornitura o collaborazione (agenzia, partnership, appalto, ecc.) che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del codice etico.
Il Sistema Sanzionatorio del presente Modello prevede sanzioni in caso di violazioni delle misure di tutela del segnalante e nei confronti di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa grave (whistleblowing).
Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari del Modello, la SocietĂ si riserva sin da ora ogni diritto al risarcimento del danno cosĂŹ arrecato alla SocietĂ .
12.2 Le violazioni delle norme del codice etico e del codice disciplinare
La violazione delle norme del codice etico costituisce inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro o di collaborazione.
Lâinosservanza alle norme del codice etico da parte dei destinatari, comporta sanzioni diverse a seconda del ruolo ricoperto dal soggetto. Gessi S.p.A. si riserva inoltre di richiedere nelle sedi adeguate un congruo risarcimento per ogni danno arrecato alla SocietĂ .
Nel novero dei soggetti potenzialmente destinatari dei provvedimenti disciplinari, devono comprendersi quelli indicati dagli artt. 2094 e 2095 del Codice Civile, âprestatori di lavoro subordinatoâ e, ove non ostino norme imperative di legge, tutti i âportatori di interesseâ della SocietĂ .
Nel rispetto degli artt. 2103,2106 e 2184 del Codice Civile, dellâart. 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), della Legge 604/1966 sui licenziamenti individuali nonchĂŠ dei Contratti Collettivi di Lavoro. La violazione può com- portare anche il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c.
Per maggiori dettagli sul sistema sanzionatorio adottato dalla SocietĂ si invia allâapposito allegato del presente Modello.
12.3 GeneralitĂ sulle sanzioni
La comminazione delle sanzioni è graduata in ragione della gravità della violazione commessa.
La gradualitĂ della sanzione potrĂ estendersi dal rimprovero verbale, per le infrazioni di minor gravitĂ e di prima commissione, sino al licenziamento, per comportamenti particolarmente gravi e/o ripetuti.
Le sanzioni saranno comminate anche in relazione:
a) allâintenzionalitĂ del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia (tenendo comunque conto della prevedibilitĂ dellâevento);
b) al comportamento tenuto dal lavoratore nel passato, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti
disciplinari;
c) al ruolo ed alle mansioni del lavoratore;
d) alle altre eventuali circostanze rilevanti ai fini della valutazione del comportamento (ivi compresa la posizione fun- zionale delle altre persone eventualmente coinvolte).
- elemento soggettivo della condotta, a seconda della del dolo o della colpa
- rilevanza degli obblighi violati
- livello di responsabilitĂ gerarchica e/o tecnica
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità , alle precedenti espe- rienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto e ad eventuali recidive
- eventuale condivisione di responsabilitĂ con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza
- comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, lâefficacia del Modello Organizzativo
Lâapplicazione del sistema sanzionatorio deve essere costantemente monitorata congiuntamente dallâOrgano di Vigilanza.
Gessi S.p.A. adotta un Sistema Sanzionatorio dettagliato in un apposito documento, tale sistema prevede tra lâaltro:
a) Misure nei confronti dei componenti gli organi societari;
b) Misure nei confronti dei dipendenti nelle posizioni apicali;
c) Misure nei confronti dei dipendenti sottoposti alle posizioni apicali;
d) Misure nei confronti di collaboratori e consulenti.
Per maggiori dettagli sul sistema sanzionatorio adottato dalla SocietĂ si invia allâapposito allegato del presente Modello.
12.4 12.3.1 Sanzioni ex art. 6 co. 2bis D. Lgs. 231/2001 (Whistleblowing)
Conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 24/2023, con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corret- ta gestione delle segnalazioni di illeciti ex art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001 (c.d. âWhistleblowingâ), sono previste:
-sanzioni a tutela del segnalante per chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante stesso per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. In parti- colare, Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, è nullo. Sono altresĂŹ nulli il mutamento di mansioni ai sensi dellâart. 2103 del co- dice civile, nonchĂŠ qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. In caso di controversie successive alla presentazione della segnalazione e legate allâirrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizioni del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, è onere del datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. Lâadozione di misure discriminatorie nei con- fronti di soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata allâIspettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dallâorganizzazione sindacale indicata dal medesimo;
-sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.
Le sanzioni sono definite in relazione al ruolo del destinatario delle stesse, secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti, nella misura in cui le violazioni delle norme relative al sistema di segnalazione rappresentino, esse stesse, delle violazioni delle disposizioni del Modello.
13. PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO
Le varie componenti del sistema organizzativo si integrano organicamente nellâarchitettura del sistema che rispetta
una serie di principi di controllo, fra cui:
-âOgni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congruaâ.
Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento allâeffettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dellâoperazione ed individuino chi ha au- torizzato, effettuato, registrato, verificato lâoperazione stessa.
La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante lâadozione delle misure di sicurezza giĂ previste dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.
Lâart. 31 del Codice, infatti, prescrive lâadozione di misure di sicurezza tali da ridurre al minimo âi rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non confor- me alle finalitĂ della raccoltaâ.
-âNessuno può gestire in autonomia un intero processoâ.
Il sistema garantisce lâapplicazione del principio di separazione di funzioni, per cui lâautorizzazione allâeffettuazione di unâoperazione, deve essere sotto la responsabilitĂ di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla lâoperazione.
Inoltre, il sistema organizzativo definisce che:
-a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
-i poteri e le responsabilitĂ siano chiaramente definiti e conosciuti allâinterno dellâorganizzazione;
-i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilitĂ organizzative assegnate.
-âDocumentazione dei controlliâ.
Il sistema di controllo dovrebbe documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) lâeffettuazione dei controlli, anche di supervisione.
-âFlussi informativiâ.
Ogni responsabile di ufficio o attivitĂ ritenuta significativa ai fini del modello 231 predispone una raccolta dati da inviare periodicamente allâO.d.V.. Questa raccolta dati avviene attraverso un documento specifico personalizzato de- nominato flusso informativo. Lâelenco dei flussi informativi è riportato in allegato al presente documento.
14. DIFFUSIONE DEL MODELLO
La SocietĂ , consapevole dellâimportanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di preven- zione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutti i Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonchĂŠ delle prescrizioni previste dal Modello.
La formazione e la comunicazione sono strumenti centrali nella diffusione del Modello e del Codice di Comporta- mento che lâazienda ha adottato, costituendo veicolo essenziale del sistema normativo che tutti i dipendenti sono tenuti a conoscere, ad osservare e ad attuare nellâesercizio delle rispettive funzioni.
A tale fine le attivitĂ di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attivitĂ a rischio-reato. In ogni caso, lâattivitĂ di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D. Lgs. n. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello è differenziata nei contenuti e nelle modalitĂ di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dellâarea in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della SocietĂ .
LâattivitĂ di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonchĂŠ tutte le risorse che in futuro dovessero essere inserite nellâorganizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attivitĂ formative saranno previste e concretamente effettuate sia al momento dellâassunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonchĂŠ a seguito di aggiornamenti o modifiche del Modello.
Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, la SocietĂ si impegna a effettuare le seguenti attivitĂ
di comunicazione:
-in fase di assunzione, la Direzione Risorse Umane promuove nei confronti dei neo assunti lâinformativa relativa al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, al Codice di Com- portamento ed al Codice Etico, consegnando una copia di tali documenti il primo giorno di lavoro;
-possibilitĂ di accesso alla sezione del sito internet aziendale appositamente dedicata al D. Lgs. n. 231/2001
conpossibilitĂ di lettura e stampa del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del Modello Organizzativo;
-affissione nelle bacheche, presso i locali aziendali, di copia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo- predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, del Codice Etico e del Codice di Comportamento, al fine di garantirne la piĂš ampia diffusione a tutti i dipendenti.
La comunicazione è attuata, inoltre, attraverso gli strumenti organizzativi adeguati ad assicurare una comunicazione capillare, efficace, autorevole (cioè emessa ad adeguato livello), chiara e dettagliata, periodicamente aggiornata e ripetuta.
I corsi sono a carattere obbligatorio e lâUfficio Risorse Umane provvede a tracciare e registrare lâavvenuta partecipa- zione ai corsi formativi da parte del personale. La documentazione in generale relativa alle attivitĂ di informazione e formazione sarĂ conservata a cura della dellâUfficio Risorse Umane e disponibile per la relativa consultazione da parte dellâOrganismo di Vigilanza e di qualunque soggetto sia legittimato a prenderne visione.
La SocietĂ , inoltre, promuove la conoscenza e lâosservanza del Codice Etico e del Codice di Comportamento e del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori ai quali vengono resi disponibili entrambi i documenti attraverso la consultazione on line sul sito internet della SocietĂ .
15. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
Lâadozione e lâefficace attuazione del Modello sono, per espressa previsione legislativa, una responsabilitĂ rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete altresĂŹ al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterĂ mediante delibera con le modalitĂ previste per la sua adozione.
LâattivitĂ di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire lâadeguatezza e lâido- neitĂ del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001. Compete, invece, allâOrganismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessitĂ od opportunitĂ di procedere allâaggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio. LâOrganismo di Vi- gilanza, nellâambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett. b) e art. 7, comma 4 lett. a) del Decreto, ha la responsabilitĂ di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine allâaggiornamento e allâadeguamento del presente Modello.
In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato e integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione dellâOrganismo di Vigilanza, quando siano intervenute:
-variazioni e elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato lâinefficacia o lâincoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
-significative modificazioni allâassetto interno della SocietĂ e/o delle modalitĂ di svolgimento delle attivitĂ di im- presa;
-modifiche normative.
Restano in capo allâOrganismo di Vigilanza i seguenti compiti:
-condurre ricognizioni periodiche volte ad identificare eventuali aggiornamenti al novero dellâattivitĂ aziendale ai fini dellâaggiornamento della mappatura delle attivitĂ sensibili;
-coordinarsi con il responsabile di Direzione per i programmi di formazione per il personale;
-interpretare la normativa rilevante in materia di reati presupposti, nonchĂŠ le Linee Guida eventualmente predi- sposte, anche in aggiornamento a quelle esistenti, e verificare lâadeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative o relative alle Linee Guida;
-verificare le esigenze di aggiornamento del Modello.
I Responsabili delle Direzioni interessate elaborano e apportano le modifiche delle procedure operative di loro com- petenza, quando tali modifiche appaiano necessarie per lâefficace attuazione del Modello, ovvero qualora si dimostri- no inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresĂŹ le modifiche o integrazioni alle procedure necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.
Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati allâOrganismo di Vi- gilanza.
16. CODICE ETICO
Il codice etico esprime le linee guida di GESSI S.p.A. in primo luogo in adesione al D.Lgs. 231, ma anche in senso piĂš generale a partire dalla Mission aziendale (definita in prima persona dallâamministratore delegato), i valori, che si concretizzano in specifiche attivitĂ rivolte a 360 gradi per consolidare la fiducia degli stakeholder nelle attivitĂ dellâa- zienda, le politiche generali di comportamento.
Il codice etico è approvato dal consiglio di amministrazione ed è divulgato a tutti i livelli sia tramite informazione che
formazione al personale.
Per il testo integrale si rimanda allâapposito documento.
17. DOCUMENTI COLLEGATI
-Codice etico
-Valutazione dei rischi D.lgs. 231/01
-Sistema sanzionatorio
-Elenco dei flussi informativi
-Policy Whistleblowing;
-Policy per la prevenzione della corruzione e linee guida anticorruzione
Approvata dal C.d.A. Gessi del 12/03/24
Politica dei Prezzi di Trasferimento
OBIETTIVI DELLâINFORMATIVA
Gessi s.p.a. (di seguito: âGessiâ o la âSocietĂ â) si impegna a sostenere i piĂš elevati standard di integritĂ etica, traspa- renza e responsabilitĂ in tutte le sue pratiche commerciali, nonchĂŠ a garantire lâequitĂ e la trasparenza delle transa- zioni infragruppo. La SocietĂ considera importante la trasparenza interna delle strutture dei costi e dei prezzi.
Per questi motivi, Gessi ha ritenuto opportuno adottare una Politica dei Prezzi di Trasferimento (di seguito: âPolicyâ) che fornisce un quadro di riferimento obbligatorio per la gestione di tutte le transazioni infragruppo allâinterno del Gruppo Gessi (di seguito: âGruppoâ).
Pertanto, lo scopo e lâambito di applicazione del presente documento è quello di determinare i principi e le procedure sulle transazioni infragruppo di qualsiasi societĂ controllata da Gessi (di seguito: âSocietĂ del Gruppoâ). La presente Policy si applica a qualsiasi transazione tra le SocietĂ del Gruppo.
Tutti i direttori, funzionari, dipendenti, consulenti e appaltatori delle Società del Gruppo devono attenersi a questa Policy. Il Consiglio di Amministrazione della Società può rivedere e aggiornare periodicamente la presente Policy per garantire che rimanga coerente con gli obiettivi del Consiglio di Amministrazione.
PRINCIPI NELLE TRANSAZIONI INFRAGRUPPO
In tutte le transazioni infragruppo riguardanti la vendita o lâacquisto di beni e servizi, le SocietĂ del Gruppo Gessi determinano il valore o il prezzo in linea con il principio di libera concorrenza. Il principio di libera concorrenza si riferisce al fatto che il prezzo o il valore applicato nellâacquisto o nella vendita di beni o servizi con parti correlate, segue il prezzo o il valore che sarebbe stato applicato in assenza di tale relazione. Il principio di libera concorrenza si applica a tutti i tipi di transazioni: vendita di beni, prestazione di servizi, licenze di proprietĂ intellettuale, transazioni finanziarie, ecc.
Pertanto, qualsiasi transazione infragruppo deve essere condotta in base al principio della libera concorrenza, dopo aver consultato gli organi competenti e valutato i prezzi di mercato.
Inoltre, le SocietĂ del Gruppo devono rispettare la legislazione fiscale applicabile in tutti i tipi di operazioni di ac- quisto e vendita di beni o servizi con parti correlate. Le SocietĂ del Gruppo sono inoltre tenute ad adempiere agli obblighi di documentazione sui prezzi di trasferimento.
METODI DA APPLICARE NELLE TRANSAZIONI INFRAGRUPPO
Le SocietĂ del Gruppo determinano i prezzi o i valori da applicare nelle transazioni infragruppo utilizzando uno dei metodi di seguito elencati, il piĂš appropriato alla natura dellâoperazione.
(I) Metodo del prezzo non controllato comparabile: in questo metodo, il prezzo di vendita che il contribuente deve applicare, in linea con i principi di libera concorrenza, viene determinato confrontandolo con il prezzo applicato da persone fisiche o giuridiche non correlate che effettuano acquisti o vendite comparabili di beni o servizi.
(II) Metodo del Costo Maggiorato: in questo metodo, il prezzo di libera concorrenza viene determinato aggiungendo
un ragionevole profitto lordo ai costi dei beni e dei servizi.
(III) Metodo del prezzo di rivendita: in questo metodo, il prezzo di libera concorrenza viene determinato sottraendo un ragionevole profitto lordo di vendita dal prezzo da applicare se si rivendono una merce o un servizio a persone fisiche o giuridiche indipendenti.
(IV) Metodo di ripartizione degli utili: questo metodo si basa sulla distribuzione dellâutile o della perdita dâesercizio tra le parti correlate in base alle funzioni svolte e ai rischi assunti.
(V) Metodo del margine netto di transazione: questo metodo si applica in base al margine operativo netto che si ot- tiene considerando i costi, le vendite o qualsiasi altra base appropriata.
Se il prezzo di libera concorrenza non può essere stabilito attraverso uno dei suddetti metodi, le Società del Gruppo possono utilizzare altri metodi adeguati alla natura delle operazioni.
Le SocietĂ del Gruppo si avvarranno dellâassistenza di esperti interni o esterni per definire la corretta strategia e il metodo di determinazione del prezzo, nonchĂŠ per calcolare il prezzo corretto secondo tutti i principi applicabili e le migliori pratiche di calcolo. In ogni caso, lâassistenza dellâesperto non esonera le SocietĂ del Gruppo e i loro organi competenti dagli obblighi previsti dal presente documento.
SEGNALAZIONI
Gessi ritiene che il rispetto della presente Policy sia fondamentale per promuovere i piĂš elevati standard di integritĂ , correttezza, trasparenza e responsabilitĂ in tutti i rapporti commerciali tra le parti. I valori indicati nella presente Policy sono di particolare importanza per Gessi e, pertanto, tutte le SocietĂ del Gruppo sono tenute a rispettare rigorosa- mente le regole qui esposte.
Per questi motivi, Gessi richiede a tutte le SocietĂ del Gruppo di segnalarci tempestivamente qualsiasi violazione della presente Policy e/o delle leggi in materia, sia essa sospettata o confermata.
Per segnalare eventuali violazioni presunte o confermate, le SocietĂ del Gruppo possono utilizzare i seguenti recapiti: e-mail: gessi@gessi.it
Indirizzo: Fraz. Vintebbio, Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia, (Vercelli) Italia
Politica del Sistema di Gestione Integrato - QualitĂ , Ambiente, Sicurezza
Gessi S.p.A. progetta e produce da piÚ di 20 anni esclusivi oggetti di arredo per il bagno, la cucina, il wellness privato e pubblico; il marchio Gessi è oggi nel mondo sinonimo di qualità e design in esclusivi ambienti da vivere, siano essi hotel, spa, yacht o dimore private.
La produzione dei prodotti di rubinetteria sanitaria ed accessori da bagno avviene in armonia con le tematiche dellâambiente e della sicurezza.
In assoluta controtendenza rispetto alla diffusa corsa allâoutsourcing delle attivitĂ âcoreâ e alla delocalizzazione delle unitĂ produttive, Gessi realizza ogni fase e ogni componente del prodotto al proprio interno, seguendo i modelli di best practice nel business e i principi di una produzione âverdeâ, ad altissima tecnologia, impatto ambientale bassisi- mo, alta responsabilitĂ etica verso i lavoratori e con standard elevatissimi di qualitĂ .
Le attivitĂ sono supportate dalla sistematica applicazione del sistema gestione integrato qualitĂ -ambiente-sicurezza nel rispetto dei requisiti delle norme di riferimento per consentire di determinare e convertire in requisiti operativi le esigenze e le aspettative dei clienti ed in generale di tutte le parti interessate rilevanti.
Per raggiungere i propri traguardi Gessi ha previsto di:
-proporre prodotti di livello super-premium;
-ottenere la massima soddisfazione dei propri clienti anche attraverso la fornitura di servizi dedicati;
-soddisfare i requisiti di conformitĂ legislativa riguardanti qualitĂ , sicurezza e ambiente;
-attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per: limitare gli impatti ambientali negativi: pro- duzione nickel free, consumo responsabile dellâacqua, sostituzione progressiva degli imballaggi con alternative a minor impatto; utilizzo di energia elettrica totalmente proveniente da fonti rinnovabili, costante miglioramento del rapporto rifiuti / produzione e massimizzazione dellâattivitĂ di recupero degli scarti;
-migliorare le condizioni di sicurezza: garanzia di ambienti di lavoro salubri, sistematico aggiornamento dellâim- piantistica produttiva e dei processi (sviluppo di alternative allâutilizzo del cromo esavalente), incremento della consapevolezza dei lavoratori anche attraverso azioni di formazione volontaria dedicata cosĂŹ da cercare di mini- mizzare gli eventi negativi (infortuni, malattia professionale e incidenti), continua consultazione e partecipazione dei lavoratori nello sviluppo e mantenimento del sistema di gestione integrato;
-coinvolgimento e crescita della consapevolezza anche dei propri fornitori;
-valutare preventivamente gli effetti derivanti da nuovi processi e/o prodotti ovvero dalle
-modifiche di quelli in essere;
-predisporre piani di mitigazione dei rischi o sviluppo di opportunitĂ mediante obiettivi e traguardi
-integrati con la gestione operativa delle attivitĂ e i programmi di sviluppo aziendali volti al
-miglioramento continuo;
Il presente documento è reso disponibile a tutte le parti interessate tramite il sito internet aziendale.
Codice Etico
Decreto Legislativo 08 Giugno 2001, n.231
LA MISSIONE
Gessi è una realtĂ conosciuta e stimata in tutto il mondo; il suo marchio se da un lato è divenuto sinonimo di design, innovativitĂ , esclusivitĂ e immagine, dallâaltro si è saputo distinguere per la capacitĂ di incarnare fondamentali valori di efficienza e dinamismo, come anche di attenzione, affidabilitĂ , integritĂ e umiltĂ .
Questi valori non possono essere tali se non si posano su fondamenta solide e profonde di cui Gessi dispone e che sono rappresentate dai valori etici che sono alla base del proprio modello di business.
Lâetica è un aspetto fondamentale nella condotta degli affari a tutti i livelli, tale approccio, nel pieno rispetto delle leggi aggiunge valore allâazienda e alle relazioni con tutti gli stakeholder per i quali Gessi intende essere un partner di assoluta affidabilitĂ nel tempo.
Lâimmagine della nostra azienda è determinata dalle nostre decisioni, dalle nostre azioni, dal modo in cui ognuno di noi si presenta, si comporta e comunica. Eâ pertanto compito di tutti noi assicurarsi che la nostra SocietĂ ottemperi in ogni momento ai principi generali del Codice Etico, al Codice di Comportamento e alle normative dei paesi in cui opera.
Gian Luca Gessi
Presidente del consiglio di amministrazione di Gessi S.p.A.
INDICE
1 - PREMESSA
2 - PRINCIPI GENERALI
3 - RELAZIONI CON IL PERSONALE
4 - COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI
5 - TRASPARENZA NELLA CONTABILITĂ
6 - SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI
7 - INTERNET E LA POSTA ELETTRONICA
8 - TELEFONIA
9 - RISERVATEZZA E DISCREZIONE
10 - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
11 - PROCEDIMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI
1. PREMESSA
Gessi S.p.A. (di seguito Gessi o la SocietĂ ) opera nel settore industriale della metalmeccanica comparto rubinetteria sanitaria e accessoristica da bagno dai primi anni novanta.
La SocietĂ si trova a svolgere la sua attivitĂ in un contesto istituzionale, economico, politico, sociale e culturale in continua e rapida evoluzione.
Per affrontare con successo la complessitĂ delle situazioni in cui la SocietĂ si trova ad operare, è importante definire con chiarezza lâinsieme dei valori ai quali la stessa si ispira e che vuole vengano rispettati.
In alcun modo la convinzione di agire a vantaggio della SocietĂ può giustificare lâadozione di comportamenti in con- trasto con questi principi.
Per queste ragioni è stato predisposto il Codice Etico e di Comportamento (âCodiceâ), la cui osservanza riveste unâimportanza fondamentale, sia per il buon funzionamento e lâaffidabilitĂ della SocietĂ , sia per la tutela del prestigio, dellâimmagine e del know-how della stessa, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dellâimpresa.
Lâosservanza del Codice è richiesta, in particolare: (i) ai membri del Consiglio di Amministrazione, (ii) ai dirigenti, (iii) ai dipendenti di ogni grado, qualifica, livello, a tempo indeterminato o determinato (iv) ai lavoratori interinali, gli stagi- sti, i collaboratori con contratto di collaborazione a progetto o assimilabili, (v) ai membri del collegio sindacale della SocietĂ ; (vi) ai Terzi in genere, intesi come coloro che intrattengono rapporti negoziali con la SocietĂ , a prescindere da quale che ne sia il contenuto e le finalitĂ (ad esempio, collaboratori, partners commerciali o finanziari, consulenti, mandatari in genere, etc.) [di seguito anche solo Destinatari].
I Destinatari, oltre a rispettare i doveri generali di lealtà , di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle della Società , devono rispettare le re- gole e le procedure aziendali ed attenersi ai precetti del Codice, la cui osservanza è richiesta per i Dipendenti anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..
Ciascun Destinatario o Terzo è tenuto a conoscere il Codice, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a se- gnalarne eventuali carenze. La Società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Codice da parte dei medesimi ed il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti.
Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice potrĂ essere sanzionato in conformitĂ con quanto previsto dalla sezione 11 del presente documento.
Il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali la SocietĂ intrattiene relazioni dâaffari.
2. PRINCIPI GENERALI
2.1 Destinatari ed ambito di applicazione del Codice
Le norme del Codice si applicano a tutti i Destinatari.
I componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi di impresa, si ispirano ai principi del Codice.
La Società è tenuta a osservare i contenuti del Codice nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti utili ai valori patrimoniali, gestionali e tecnologici dellâimpresa ed il rendimento per gli azionisti, nel rispetto della fun- zione sociale per i dipendenti e per la collettivitĂ , della stessa.
Compete in primo luogo agli Amministratori ed al gruppo dirigente dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilitĂ sia allâinterno che allâesterno della SocietĂ nonchè diffondendo la conoscenza del Codice e dei documenti ad essi collegati oltre che del Modello Organizzativo ex art. 231/01 di cui la SocietĂ si è dotata.
In questa logica, i citati soggetti di concerto con lâOrganismo di Vigilanza della SocietĂ nominato ai sensi del D. Lgs. 231/01 definiranno i programmi di formazione ed informazione a beneficio di tutti i Destinatari, curando anche che i relativi principi vengano diffusamente illustrati ed adeguatamente recepiti.
I Destinatari, nel giĂ dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adegueranno le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice.
Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dai Destinatari nello svolgimento della loro attivitĂ devono essere ispirati alla massima correttezza ed integritĂ dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimitĂ sotto lâaspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e veritĂ nei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.
Tutte le attivitĂ prestate in azienda devono essere svolte con il massimo impegno e rigore professionale.
Ciascun Dipendente deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilitĂ assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio e lâimmagine della SocietĂ .
I rapporti tra i Dipendenti, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collabora- zione, lealtĂ e reciproco rispetto.
Per la piena osservanza del Codice, ciascun Dipendente potrĂ rivolgersi al proprio responsabile, o direttamente allâOrganismo di Vigilanza (OdV) nominato ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 e/o allâAmministratore Delegato o al Direttore Generale della SocietĂ ovvero al soggetto delegato dalla Direzione con funzione di coadiuvare lâattivitĂ dellâOdv,, laddove nominato.
2.2 Gli impegni e gli obblighi previsti dal Codice
Per la piena realizzazione delle finalitĂ sottese al Codice, la SocietĂ si impegna ad assicurare lâadozione di tutte le iniziative che possano garantire:
-la massima diffusione del Codice presso i Destinatari;
-lâapprofondimento e lâaggiornamento del Codice al fine di adeguarlo allâevoluzione dei valori di riferimento e delle normative di rilevanza per il Codice stesso;
-la messa a disposizione di ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa lâinterpretazione e lâattuazio- ne delle norme contenute nel Codice;
-gli strumenti necessari perchĂŠ possa essere data allâOdv, ovvero alle Commissioni eventualmente costituite, comu- nicazione di eventuali violazioni al Codice;
-lo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice o di riferimento;
-la valutazione dei fatti e la conseguente applicazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzio- natorie;
-che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o delle norme di riferimento e che lâidentitĂ dei segnalanti possa godere della riservatezza prescritta ai sensi dellâart. 6, co. 2 bis, D. lsg. 231/2001.
Ai Destinatari viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento che regolano lâattivitĂ nellâambito della funzione svolta (di seguito le Norme).
In particolare, i Dipendenti della SocietĂ hanno lâobbligo di:
-astenersi da comportamenti contrari alle Norme;
-rivolgersi ai propri responsabili o direttamente allâOdV o allâAmministratore Delegato / al Direttore Generale della SocietĂ ovvero al delegato dalla SocietĂ con funzioni di coadiuvare lâattivitĂ dellâOdv (laddove nominato), in caso di necessitĂ di chiarimenti sulle modalitĂ di applicazione delle Norme;
-riferire tempestivamente ai propri responsabili o direttamente allâOdV o allâAmministratore Delegato / al Direttore Generale della SocietĂ ovvero al delegato dalla SocietĂ con funzioni di coadiuvare lâattivitĂ dellâOdv (laddove no- minato): qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni delle Norme nonchè qualsiasi richiesta sia stata loro rivolta di violare le Norme;
-collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni delle Norme ed a minimizzare gli effetti ne- gativi, cooperando anche alla attuazione di interventi volti a impedire la prosecuzione di comportamenti ed azioni in violazione
Al fine di dare completa attuazione allâart. 6 del D. Lgs. 231/2001 e garantire lâefficacia del sistema Whistleblowing, la SocietĂ ha rafforzato il proprio sistema di gestione delle segnalazioni di potenziali violazioni del presente Codice Etico e del Modello.
La societĂ vieta qualsiasi atto ritorsivo o di discriminazione â diretta e/o indiretta â nei confronti del segnalante.
Per quanto concerne nello specifico alla policy Whistleblowing si richiama integralmente il relativo documento interno facente parte del Modello di Gessi S.p.A., che integra le modalitĂ di segnalazione allâOrganismo di vigilanza e i relativi poteri di controllo per le materie di competenza, in attuazione dellâart. 6, comma 2-bis lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001. Tale documento è a disposizione nella rete intranet della SocietĂ .
2.3 Ulteriori obblighi per i Dirigenti, quadri ed impiegati ai quali siano affidate responsabilitĂ operative
Ogni Dipendente della SocietĂ , al quale siano affidate responsabilitĂ operative, ha il dovere di:
-rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori in azienda;
-sollecitare i Dipendenti e Terzi allâosservanza del Codice e sollecitare gli stessi a sollevare segnalazioni in merito alla corretta applicazione dello stesso o a sue eventuali manchevolezze;
-operare affinchĂŠ i Dipendenti comprendano che il rispetto delle Norme costituisce parte essenziale della qualitĂ della prestazione di lavoro; selezionare accuratamente, per quanto di propria competenza, Dipendenti e collaboratori esterni per impedire che vengano affidati incarichi a persone che non diano pieno affidamento sul proprio impegno a osservare le Norme;
-riferire tempestivamente, come da ultimo capoverso del paragrafo 2.1, propri rilievi, notizie fornite da Dipendenti nonchĂŠ provenienti dallâesterno circa possibili casi di violazione delle norme;
-adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
-impedire qualunque tipo di ritorsione nei confronti dei Dipendenti che abbiano provveduto a segnalare violazioni del Codice.
2.4 Obblighi nei confronti di Terzi
I Dipendenti della SocietĂ nonchĂŠ gli Amministratori, in ragione delle loro competenze, nei rapporti con i Terzi do- vranno:
-informarli adeguatamente circa gli impegni ed obblighi imposti dal Codice;
-esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attivitĂ ;
-adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dellâobbligo di conformarsi alle Norme.
2.5 Valore contrattuale del Codice nei confronti dei Dipendenti
Lâosservanza delle Norme deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti della SocietĂ ai sensi e per gli effetti dellâart. 2104 del Codice Civile, di seguito riportato Art. 2104 c.c. - Diligenza del prestatore di lavoro - âIl prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, da/lâinteresse dellâimpresa [âŚ].
Deve inoltre osservare le disposizioni per lâesecuzione e per la disciplina del lavoro impartite da/lâimprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendeâ.
I principi e i contenuti del presente Codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtĂ , imparzialitĂ che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa ed i comportamenti in genere che i Dipendenti devono rispettare nei confronti della SocietĂ .
La violazione delle Norme potrĂ costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge e dal Contratto Collettivo, anche in ordine alla conservazio- ne del rapporto di lavoro e potrĂ comportare, altresĂŹ, lâobbligo di risarcire ogni danno, anche non patrimoniale, dalla stessa derivante.
Tutti i dipendenti di qualsiasi ordine e grado devono essere informati e formati sul contesto e contenuto delle norme procedurali interne che regolamentano tutte le attivitĂ ed essere debitamente informati circa la rilevanza ed identitĂ dei rischi connessi alle proprie attivitĂ ed allo svolgimento eventuale di esse in difformitĂ dalle disposizioni procedurali vigenti.
La violazione delle citate Norme costituisce violazione dei doveri di diligenza di cui al citato art. 2104 c.c..
2.6 Cooperazione ed informazioni
Ă politica della SocietĂ diffondere a tutti i livelli una cultura aziendale caratterizzata dalla condivisione delle informazioni necessarie quale elemento essenziale per lo sviluppo aziendale. Il tutto nel rispetto dei principi di privacy e riservatezza aziendali sia generali sia specifici, differenziati a seconda dei diversi livelli aziendali.
Tutti i Dipendenti sono chiamati a cooperare attivamente alla circolazione delle informazioni di interesse per il mi- gliore svolgimento delle attivitĂ della SocietĂ , sempre nellâambito del rispetto dei principi di privacy e di riservatezza aziendale sia generali sia specifici, differenziati a seconda dei diversi livelli aziendali.
2.7 AttivitĂ di controllo
Ă politica della SocietĂ diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza sia delle proprie re- sponsabilitĂ a livello individuale e collettivo, sia dellâesistenza di controlli, nonchĂŠ caratterizzata dalla assunzione di una mentalitĂ orientata allâesercizio del controllo. Lâattitudine verso i controlli deve essere positiva per il contributo che questi danno al miglioramento dellâattivitĂ aziendale.
Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attivitĂ dellâim- presa con lâobiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attivitĂ e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.
La responsabilitĂ di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura orga- nizzativa; conseguentemente tutti i Dipendenti della SocietĂ , nellâambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.
Nellâambito delle loro competenze, i Dirigenti sono tenuti a essere partecipi del sistema di controllo aziendale e a farne partecipi i Dipendenti.
Ogni Dipendente deve sentirsi custode responsabile dei beni aziendali (materiali e immateriali) che sono strumentali allâattivitĂ svolta. Nessun Dipendente può fare uso improprio dei beni e delle risorse della SocietĂ o permettere ad altri di farlo.
A tal fine, particolare attenzione dovrĂ essere prestata nellâinstaurazione di rapporti contrattuali con nuovi soggetti terzi (quali fornitori, partner commerciali e finanziari, controparti negoziali, consulenti, appaltatori, prestatori dâopera e terzi in genere) al fine di evitare il coinvolgimento della SocietĂ nei reati presupposto contenuti nel D. lgs. 231/2001 e comunque illeciti di qualunque tipo.
Nei confronti dei soggetti terzi in generale, tutti debbono contribuire ad una diffusione della cultura della compliance aziendale come individuata nel presente Codice Etico nonchè nel Modello di Gestione e di Organizzazione.
Una cura particolare dovrĂ essere riservata, nello svolgimento delle attivitĂ proprie del business della SocietĂ , al rispetto della normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo che dovrĂ costituire prioritĂ per tutta la catena di operatori che cooperino con la SocietĂ e che dovranno essere adeguatamente formati ed informati oltre che monitorati.
La SocietĂ oltre a mantenere attivi presidi di controllo adeguati dovrĂ anche adottare un efficace sistema di preven- zione e di organizzazione di misure correttive, salva la risoluzione dei rapporti di cooperazione con i soggetti che violino intenzionalmente o ripetutamente le citate Norme.
3. RELAZIONI CON IL PERSONALE
3.1 Le risorse umane
Le risorse umane sono elemento indispensabile per il corretto e proficuo svolgimento delle attivitĂ dellâimpresa. La dedizione e la professionalitĂ dei Dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi della SocietĂ .
La SocietĂ offre a tutti i Dipendenti le opportunitĂ di lavoro e crescita professionale, facendo in modo che tutti pos- sano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna.
Le Funzioni competenti dovranno:
-adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa ad un Dipendente;
-provvedere a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire Dipendenti senza discriminazione alcuna;
-creare un ambiente di lavoro nel quale le caratteristiche personali non possano dare luogo a discriminazioni.
La SocietĂ interpreta il proprio ruolo imprenditoriale sia nella tutela del luogo di lavoro, come meglio specificato al successivo paragrafo 10.1 e delle condizioni di lavoro, sia nella protezione dellâintegritĂ psicofisica del Dipendente, nel rispetto della sua personalitĂ morale, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi.
La SocietĂ si attende che i Dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco ri- spetto della dignitĂ , dellâonore e della reputazione di ciascuno ed intervengano quindi per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori.
3.2 Molestie sul luogo di lavoro
Ogni Dipendente ha diritto di lavorare in un ambiente libero da ogni tipo di discriminazione fondata sulla razza, reli- gione, sesso, appartenenza etnica, sindacale o politica.
La SocietĂ esige che le relazioni di lavoro interne ed esterne siano improntate alla massima correttezza e non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:
-la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di Dipen- denti;
-lâingiustificata interferenza con lâesecuzione di prestazioni lavorative altrui;
-lâostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitivitĂ personale.
La SocietĂ non ammette e non tollera le molestie sessuali, intendendo come tali:
-la subordinazione di attivitĂ e comportamenti attinenti la vita lavorativa del destinatario allâaccettazione di favori
sessuali;
-le proposte di relazioni interpersonali private, nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento, che abbiano la capacitĂ , in relazione alla specificitĂ della situazione, di turbare la serenitĂ del destinatario con obiet- tive implicazioni sulla sua espressione umana e lavorativa. SpetterĂ in particolare ai Dirigenti mostrare e promuovere con il loro equilibrato esempio un comportamento educato, corretto e responsabile nei confronti delle problematiche che attengono alla sfera sessuale.
3.3 Accordi con Dipendenti
Ogni accordo con Dipendenti della SocietĂ dovrĂ risultare da idonea documentazione scritta.
4. COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI
La SocietĂ , nella gestione del business e dei rapporti di affari, si ispira ai principi di legalitĂ , lealtĂ , correttezza, traspa- renza, efficienza ed apertura al mercato.
Pertanto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le pratiche di corruzione, favori illegittimi, comporta- menti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sĂŠ o per altri, sono proibiti.
I Dipendenti della SocietĂ ed i collaboratori esterni, le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili alla stessa SocietĂ , dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse della stessa SocietĂ e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dagli effetti sulla competitivitĂ e dallâimportanza dellâaffare trattato.
Le risorse economiche, come anche i beni della SocietĂ , non devono essere utilizzati per finalitĂ illecite, scorrette o anche solo di dubbia trasparenza. Non di alcun tipo potranno essere ottenuti benefici attraverso illegittimi favori finanziari o di qualunque altro tipo.
4.1 Obbligo di ânon concorrenzaâ
La SocietĂ riconosce e rispetta il diritto dei suoi Dipendenti a partecipare ad investimenti, affari o ad attivitĂ di altro genere al di fuori di quella svolta nellâinteresse della SocietĂ , purchĂŠ si tratti di attivitĂ consentite dalla legge, che non condizionino la regolare attivitĂ lavorativa e che siano compatibili con gli obblighi assunti in qualitĂ di Dipendenti.
In ogni caso, tutti i Dipendenti della SocietĂ hanno lâobbligo di non svolgere alcuna attivitĂ che possa risultare, anche solo potenzialmente e/o indirettamente, in concorrenza con quelle della SocietĂ medesima.
Con riferimento ai dipendenti, si richiama al riguardo la previsione di legge:
Art. 2105 Codice Civile - Obbligo di fedeltĂ - âIl prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con lâimprenditore, nĂŠ divulgare notizie attinenti allâorganizzazione e ai metodi di produzione dellâimpresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa un pregiudizioâ.
4.2 Conflitto di interessi
In ogni caso, tutti i Dipendenti della SocietĂ devono evitare ogni situazione e tutte le attivitĂ in cui si possa manife- stare un conflitto con gli interessi dellâazienda o che possano interferire con la loro capacitĂ di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dellâimpresa e nel pieno rispetto delle norme del Codice.
In particolare, tutti i Dipendenti della SocietĂ sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attivitĂ economiche personali e le mansioni che ricoprono allâinterno della struttura di appartenenza.
A titolo esemplificativo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni:
-interessi economici e finanziari del Dipendente e/o della sua famiglia in attivitĂ di fornitori, clienti e concorrenti;
-utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali;
-svolgimento di attivitĂ lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti; accettazione di denaro, favori o utilitĂ da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la SocietĂ .
4.3 Regali od altre utilitĂ
Non è consentito corrispondere nÊ offrire, direttamente o indirettamente, regali, pagamenti, benefici materiali od altre utilità di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati.
Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalitĂ , sono consentiti quando siano di modico valore, contenuti nei limiti consentiti da norme di legge e/o regolamenti e comunque tali da non compromettere lâintegritĂ o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. Questo tipo di spese, in base ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni organizzative della SocietĂ , deve essere autorizzato dallâAmministratore Delegato o dal Direttore Generale (laddove nominato) e documentato in modo adeguato ed avere luogo nel rigoroso rispetto della procedura âPR 71 Gestione sponsorizzazioni, liberalitĂ e omaggiâ, di cui la SocietĂ si è dotata.
Il Dipendente che riceva omaggi, trattamenti di favore, o forme di ospitalitĂ non direttamente ascrivibili a normali rela- zioni di cortesia, dovrĂ informare, in casi di rilievo, il proprio superiore e lâAmministratore Delegato; in ogni caso dovrĂ esserne informato lâOrganismo di Vigilanza della SocietĂ .
Ad ogni modo non è consentito effettuare omaggi o regalie, anche sotto forma di sconto, nei confronti dei dipendenti pubblici, per un importo superiore a quanto stabilito dalla relativa procedura âPR 71 Gestione sponsorizzazioni, libe- ralitĂ e omaggiâ.
Allo stesso tempo, ai Dipendenti, non è consentito ricevere omaggi o regalie, da dipendenti pubblici o soggetti privati, per un importo superiore a quanto stabilito dalla Procedura sopra richiamata.
Ai collaboratori esterni (e.g. consulenti, rappresentanti, intermediari, ecc.) viene chiesto di attenersi ai principi conte- nuti nel Codice.
A tale scopo, ogni Dipendente, in rapporto alle proprie funzioni, curerĂ di:
-osservare i principi e le procedure interne per la selezione e la gestione del rapporto con collaboratori esterni;
-selezionare solo persone e imprese qualificate e con buona reputazione;
-tener conto adeguatamente delle indicazioni di qualunque provenienza circa lâopportunitĂ di utilizzare determinati collaboratori esterni;
-riferire tempestivamente, come da ultimo capoverso del paragrafo 2.1, informazioni o sospetti in ordine a possibili violazioni del Codice da parte di collaboratori esterni.
4.4 Rapporti con le Istituzioni pubbliche. i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio
Nei rapporti con le Istituzioni pubbliche ed i loro funzionari ed addetti, con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pub- blico servizio, con cui la SocietĂ si trova a collaborare nellâambito della propria attivitĂ , i Dipendenti della SocietĂ ed i collaboratori esterni, le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili alla stessa SocietĂ , dovranno seguire comportamenti improntati alla massima correttezza.
Pratiche di corruzione, istigazione alla corruzione, favori illegittimi â anche solo millantati -, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sĂŠ, per la SocietĂ o per altri, sono rigorosamente proibiti.
Nellâambito della propria attivitĂ la SocietĂ collabora in modo pieno, trasparente e fattivo con le Istituzioni pubbliche ed i loro funzionari ed addetti, con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.
La SocietĂ , nella gestione del business e dei rapporti di affari, si ispira infatti ai principi di lealtĂ , correttezza e traspa- renza.
Omaggi, atti di cortesia e di ospitalitĂ verso funzionari di Istituzioni pubbliche, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere lâintegritĂ o la repu- tazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso, questo tipo di spese, in base ai limiti previsti dalla vigenti disposizioni organizzative della SocietĂ , deve essere preventivamente autorizzato dallâAmministratore Delegato o dal Direttore Generale (laddove presente) e documentato in modo adeguato.
Tutti i destinatari del Codice sono tenuti ad astenersi dallâaderire ad eventuali condotte concussive poste in essere da un pubblico ufficiale ovvero da un incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualitĂ o dei propri poteri, induca o costringa gli stessi a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilitĂ .
I destinatari coinvolti nelle succitate casistiche sono tenuti a fornire informativa allâOdV, secondo le modalitĂ previste dallo stesso Modello Organizzativo.
4.5 Rapporti con le AutoritĂ Giudiziarie e le AutoritĂ di Vigilanza
I rapporti con le AutoritĂ Giudiziarie sono improntati alla massima collaborazione e trasparenza. Le dichiarazioni ri- chieste, se dovute, vanno rese in maniera corretta e veritiera.
La SocietĂ garantisce lâadempimento alle disposizioni delle diverse AutoritĂ di Vigilanza che regolamentano le sue attivitĂ . A tal fine, è quindi fatto obbligo ai Dipendenti della SocietĂ di assicurare la massima collaborazione e dispo- nibilitĂ nei confronti dei soggetti preposti alla vigilanza.
4.6 Rapporti con controparti negoziali private
La SocietĂ , nella gestione del business e dei rapporti di affari, si ispira ai principi di lealtĂ , correttezza e trasparenza.
Lâofferta o la promessa di denaro ovvero di ogni altra utilitĂ ai soggetti apicali (quali gli amministratori, i direttori ge- nerali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori) e a soggetti a questi collegati, affinchĂŠ compiano un atto non conforme ai propri doveri di ufficio, a vantaggio o nellâinteresse della SocietĂ , sono rigorosamente proibiti.
4.7 Rapporti con istituzioni politiche e sindacali
La SocietĂ non eroga contributi, diretti od indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organiz- zazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, se non, eventualmente, nellâambito consentito dalle normative vigenti, nel rispetto del principio della trasparenza e nel rispetto rigoroso delle vigenti disposizioni di legge e delle procedure individuate nel Modello Organizzativo della SocietĂ .
4.8 Rapporti con i mass media, societĂ di ricerca, associazioni di categoria ed altri enti assimilabili
Lâinformazione verso lâesterno deve essere veritiera e trasparente.
La SocietĂ deve presentarsi in modo accurato e omogeneo nella comunicazione con i mass media, societĂ di ricer- ca, associazioni di categoria e altri enti ad essi assimilabili. I rapporti con enti e mezzi assimilabili agli stessi sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò delegate e, nellâambito delle specifiche deleghe, sono concordati preventivamente con lâAmministratore Delegato della SocietĂ , anche in coordinamento con il responsabile della co- municazione della SocietĂ .
Gli altri Dipendenti della SocietĂ , e pertanto con eccezione di quelli specificamente a ciò delegati di cui al paragrafo che precede, non possono fornire informazioni a rappresentanti dei mass media, societĂ di ricerca, associazioni di categoria e altri enti ad essi assimilabili, nĂŠ impegnarsi a fornirle, senza lâautorizzazione dellâAmministratore Delegato.
In nessun modo o forma i Dipendenti della SocietĂ possono offrire pagamenti, regali o altri vantaggi finalizzati ad influenzare lâattivitĂ professionale di funzioni di enti, societĂ o associazioni di cui al paragrafo che precede o che possano ragionevolmente essere interpretati come tali.
4.9 Rapporti con i clienti
La SocietĂ persegue il proprio successo di impresa attraverso lâofferta di prodotti e servizi di qualitĂ e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.
La SocietĂ riconosce che lâapprezzamento di chi richiede prodotti o servizi è di primaria importanza per il successo di impresa.
A tal fine, è quindi fatto obbligo ai Dipendenti della SocietĂ , nellâambito della piena osservanza dei principi del presente Codice e pertanto nellâambito e con i limiti qui previsti, di:
-osservare scrupolosamente tutte le norme e le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;
-fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti e servizi di alta qualitĂ che soddisfino
le ragionevoli aspettative e necessitĂ del cliente;
-fornire accurate ed esaurienti informazioni circa prodotti e servizi in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli, nellâambito dei principi della trasparenza, ma anche della riservatezza aziendale e della privacy,
-attenersi a veritĂ e chiarezza nelle comunicazioni commerciali con i clienti sempre nellâambito dei principi della tra- sparenza, ma anche della riservatezza aziendale e della privacy.
4.10 Rapporti con i fornitori
Ă preciso dovere dei Dipendenti della SocietĂ controllare che i fornitori ed i subcontraenti si attengano alle condizioni e mantengano gli standard etici richiesti dalla SocietĂ .
Nel caso in cui vi siano fondati sospetti sul comportamento etico ed il rispetto dei predetti principi da parte di un forni- tore o di un subcontraente, il Dirigente, il quadro ed in generale il dipendente interessato dovrĂ prendere le opportune misure per risolvere il relativo rapporto o fornire, allâufficio ne abbia il potere, le informazioni necessarie per valutare lâintervento di risoluzione.
A tal fine, particolare attenzione dovrĂ essere prestata nellâinstaurazione e nella gestione dei rapporti contrattuali con Fornitori o di un subcontraente al fine di evitare il coinvolgimento della SocietĂ in reati o illeciti di qualunque tipo ri- spetto ai quali il rapporto con il fornitore possa essere anche solo veicolo di agevolazione.
Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi, è fatto obbligo ai Dipendenti della Società di:
-osservare scrupolosamente tutte le norme e le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i
fornitori;
-non precludere ad alcuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilitĂ di competere per aggiu- dicarsi una tornitura alla SocietĂ , adottando nella selezione criteri di equitĂ e trasparenza;
-effettuare la scelta dei fornitori sulla base delle necessitĂ aziendali, con lâobiettivo di ottenere le migliori condizioni possibili in termini di qualitĂ e costi dei prodotti offerti;
-ottenere la massima collaborazione dei fornitori nellâassicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze della SocietĂ e dei suoi clienti in termini di qualitĂ , costo e tempi di consegna, in misura almeno pari alle loro aspettative;
-mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali;
-portare a conoscenza delle Funzioni aziendali preposte problemi rilevanti insorti con un fornitore, in modo da poter- ne valutare tutte le conseguenze possibili nellâinteresse della SocietĂ e dei suoi clienti.
4.11 Rapporti con i concorrenti
La SocietĂ ribadisce che nella gestione del business e dei rapporti di affari si ispira ai principi di lealtĂ , legalitĂ , cor- rettezza, trasparenza, efficienza ed apertura al mercato.
La SocietĂ persegue in modo particolare il proprio successo di impresa sui mercati attraverso lâofferta di prodotti e servizi di qualitĂ e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.
In particolare, nellâambito della vigente disciplina in tema di concorrenza, le attivitĂ della SocietĂ ed i comportamenti dei suoi Dipendenti e collaboratori esterni, le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili alla stessa SocietĂ , devono ispirarsi alla piĂš completa autonomia ed indipendenza rispetto alle condotte dei concorrenti della SocietĂ nel mercato.
4.12 Tutela della proprietĂ industriale ed intellettuale
La SocietĂ agisce nel pieno rispetto dei diritti di proprietĂ industriale ed intellettuale legittimamente in capo a terzi, nonchĂŠ delle leggi, regolamenti e convenzioni, anche in ambito comunitario e/o internazionale, a tutela di tali diritti.
A tal riguardo, tutti i Destinatari del presente Codice dovranno rispettare i legittimi diritti di proprietĂ industriale ed intellettuale di terzi e ad astenersi dallâuso non autorizzato di tali diritti. In particolare, i dipendenti ed i collaboratori, nellâesercizio delle proprie attivitĂ , dovranno astenersi:
-da qualsivoglia condotta che possa costituire usurpazione di titoli di proprietĂ industriale, alterazione o contraffa- zione di segni distintivi di prodotti industriali, ovvero di brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali sia esteri, nonchĂŠ astenersi dallâimportare, commercializzare o comunque utilizzare o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con segni distintivi contraffatti o alterati ovvero realizzati usurpando titoli di proprietĂ industriale;
-dallâutilizzare in modo illecito e/o improprio, nellâinteresse proprio, aziendale o di terzi, opere dellâingegno (o parti di esse) protette dalla normativa in materia di violazione del diritto dâautore.
4.13 Lotta alla criminalitĂ organizzata
La SocietĂ condanna fermamente e, nellâambito della propria operativitĂ aziendale, contrasta con tutti gli strumenti a sua disposizione qualsiasi forma di criminalitĂ organizzata, anche a carattere mafioso.
Al tal fine, particolare attenzione deve essere prestata dai Destinatari del presente Codice Etico qualora si trovino ad operare in aree geografiche, sia in Italia sia allâestero, storicamente interessate da fenomeni di criminalitĂ organizzata, al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
Notevole attenzione sarĂ prestata dalla SocietĂ nella verifica dei requisiti di integritĂ morale ed affidabilitĂ in capo alle controparti commerciali, quali ad esempio fornitori, agenti, consulenti, punti vendita, partner commerciali, nonchĂŠ di legittimitĂ delle attivitĂ realizzate dalle stesse.
5. TRASPARENZA NELLA CONTABILITĂ
Il dovere di trasparenza nelle registrazioni contabili non riguarda solo lâoperato dei Dipendenti facenti parte degli uffici amministrativi, ma si applica a ciascun Dipendente, in qualsiasi ambito aziendale egli operi.
La trasparenza contabile si fonda sulla veritĂ , accuratezza e completezza dellâinformazione di base per le relative registrazioni contabili.
Ciascun Dipendente è tenuto quindi a collaborare affinchÊ i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità .
Per ogni operazione è conservata agli atti unâadeguata documentazione di supporto dellâattivitĂ svolta, in modo da consentire:
-lâagevole registrazione contabile;
-lâindividuazione dei diversi livelli di responsabilitĂ ;
-la ricostruzione accurata dellâoperazione, anche per ridurre la probabilitĂ di errori interpretativi.
Ogni registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. E compito di ogni Dipendente far sÏ che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici e comunque in base alle procedure stabilite dalla Società .
Tutti i dipendenti della SocietĂ devono adottare un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle norme interne, in tutte le attivitĂ strumentali alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, al fine di fornire ai soci ed ai terzi unâinformazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della SocietĂ .
I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilitĂ o della documen- tazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti come da ultimo capoverso del paragrafo
6. SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI
La SocietĂ considera dâimportanza fondamentale e strategica, per lo svolgimento della propria attivitĂ industriale ed il perseguimento dei propri obiettivi, lâuso delle nuove tecnologie informatiche.
Mantenere un elevato livello di sicurezza informatica è essenziale per proteggere le informazioni che la Società svi- luppa e/o utilizza ed è vitale per un efficace perseguimento delle politiche e delle strategie aziendali.
La progressiva diffusione delle nuove tecnologie espone la SocietĂ a rischi di un coinvolgimento sia patrimoniale sia penale, creando nel contempo problemi di immagine e di indebolimento della sicurezza e a conseguenti potenziali danni di immagine.
Proprio a questâultimo fine, la SocietĂ ha provveduto, con riferimento, in particolare, alle misure di sicurezza imposte per il trattamento di dati personali dal DPR 318/1999, nonchĂŠ della Legge n. 196/2003 e successive modifiche, a dare idonee indicazioni ed istruzioni a tutti i Dipendenti interessati dalle predette misure.
6.1 ModalitĂ per un corretto utilizzo dei sistemi informatici aziendali
Premesso che lâutilizzo delle risorse informatiche e telematiche aziendali deve sempre ispirarsi ai principi di diligenza e correttezza, i Dipendenti / utilizzatori dei sistemi informativi sono in ogni caso tenuti ad adottare le ulteriori regole interne di comportamento dirette ad evitare che possano essere provocati danni alla stessa azienda, agli altri Dipen- denti od a Terzi, nel rispetto delle indicazioni fornite dallâInformation Technology (IT Manager).
6.2 Sistemi informatici aziendali affidati ai Dipendenti
Il persona/ computer (fisso o mobile), i sistemi di comunicazione fissi o mobili ed i relativi programmi e/o applicazioni affidati al Dipendente costituiscono strumenti di lavoro e pertanto:
-tali strumenti vanno custoditi in modo appropriato e con diligenza;
-tali strumenti possono essere utilizzati solo per fini professionali (in relazione ovviamente alle mansioni assegnate) e non anche, se non nei limiti della ragionevolezza, per scopi personali, tantomeno per scopi illeciti;
-debbono essere prontamente segnalati alla SocietĂ il furto, danneggiamento o smarrimento di tali strumenti.
7. INTERNET E LA POSTA ELETTRONICA
7.1 Utilizzo di persona/ computer, sistemi di comunicazione ed altri apparati
Al fine di evitare il grave pericolo di introdurre virus informatici, nonchĂŠ di alterare la stabilitĂ delle applicazioni software ai Dipendenti della SocietĂ :
-non è consentito installare, negli apparecchi in dotazione, programmi, software di alcun tipo se non espressamente autorizzati dallâ IT Manager,
-non è consentito lâuso di programmi e software non distribuiti ufficialmente dallâ IT Manager,
-non è consentito utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
-non è consentito modificare le configurazioni impostate sul proprio PC;
-non è consentita lâinstallazione sul proprio persona/ computer, o comunque su strumenti informatici dellâazienda di mezzi di comunicazione propri (come ad esempio i modem).
7.2 Utilizzo di supporti magnetici
Ai Dipendenti della Società non è consentito scaricare file contenuti in supporti magnetici/ottici non aventi alcuna attinenza con la propria attività lavorativa.
Tutti i file di provenienza incerta o esterna, ancorchĂŠ attinenti allâattivitĂ lavorativa, devono essere sottoposti al con- trollo e relativa autorizzazione allâutilizzo da parte dellâIT Manager.
7.3 Utilizzo della rete aziendale
Le unitĂ di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono in alcun modo essere utilizzate, se non nei limiti della ragionevolezza, per scopi diversi.
Pertanto, qualunque file che non sia legato allâattivitĂ lavorativa non può essere salvato e/o archiviato, nemmeno per brevi periodi, in queste unitĂ .
La SocietĂ si riserva la facoltĂ di procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrĂ essere pericolosi per la sicurezza aziendale, ovvero acquisiti o installati in violazione del presente Codice.
In linea generale tutti i dipendenti debbono attenersi al rispetto delle prescrizioni di cui alla proceduraâ PR 74 Rego- lamento informatico aziendaleâ
7.4 Utilizzo della rete Internet e dei relativi servizi navigazione in Internet
Ai Dipendenti della SocietĂ sono assegnati diversi âprofiliâ per consentire la navigazione in Internet a ciascun âprofiloâ vengono assegnate, mediante un software di controllo, una serie di categorie di siti per cui la navigazione è concessa. La navigazione entro le categorie di siti accessibili (es. home banking, news, e-commerce, ecc.) deve comunque av- venire nel rispetto delle norme vigenti e nella salvaguardia dellâattivitĂ lavorativa.
Non sono permessi, a meno che non siano correlati a specifiche attivitĂ lavorative, lo scambio o condivisione di file musicali, immagini o filmati, il caricamento di file in rete (upload), la partecipazione a forum e blog, lâutilizzo di chat-line. Non sono consentiti la memorizzazione e lâutilizzo di documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica.
7.5 Posta elettronica
Anche la posta elettronica è uno strumento di lavoro, pertanto a tutti i dipendenti della Società :
-non è consentito inviare o memorizzare messaggi (interni ed esterni) di natura oltraggiosa,
oscena e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica;
-non è consentito lâutilizzo dellâindirizzo di posta elettronica aziendale per la partecipazione a dibattiti, forum o mail- list.
Lâutente è tenuto, a salvaguardia del patrimonio aziendale, ad adottare opportuni accorgimenti di prudenza nei casi in cui si debba usare la posta elettronica per scambiare messaggi e documenti con informazioni riservate.
7.6 Monitoraggio e controlli
PoichĂŠ, in caso di violazioni contrattuali e giuridiche, sia la SocietĂ , sia il singolo Dipendente sono potenzialmente perseguibili con sanzioni, anche di natura penale, la SocietĂ verificherĂ , nei limiti consentiti dalle norme legali e con- trattuali, il rispetto delle regole e lâintegritĂ del proprio sistema informatico.
La non osservanza di quanto prescritto nel presente Codice può comportare sanzioni disciplinari, oltre che civili e penali.
8. TELEFONIA
Gli apparecchi di comunicazione telefonica della SocietĂ , siano essi fissi o mobili, devono essere utilizzati a fini esclusivamente professionali, salvo i limiti della ragionevolezza e specifici diversi accordi per iscritto tra il Dipendente e la SocietĂ .
9. RISERVATEZZA E DISCREZIONE
Le attivitĂ della SocietĂ richiedono costantemente lâacquisizione, la conservazione, il trattamento, la
comunicazione e la diffusione di notizie, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, operazioni finanziarie e commerciali, know-how (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software), ecc.
La SocietĂ si impegna ad assicurare la corretta applicazione ed il corretto trattamento di tutte le informazioni utilizzate nello svolgimento della propria attivitĂ dâimpresa.
Ogni informazione ed altro materiale ottenuto da un Dipendente della Società in relazione alla propria attività è strettamente di proprietà della Società medesima.
Tali informazioni riguardano attivitĂ presenti e future, incluse notizie non ancora diffuse, informazioni ed annunci, an- che se di prossima divulgazione.
9.1 Informazioni e notizie
I Dipendenti della SocietĂ chiamati ad illustrare o fornire allâesterno notizie riguardanti obiettivi, attivitĂ , risultati e punti di vista della SocietĂ o di altra societĂ facente parte del Gruppo tramite, in via esemplificativa:
-la partecipazione a convegni, congressi e seminari;
-la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere;
-la partecipazione a pubblici interventi;
sono tenuti ad ottenere lâautorizzazione del Dirigente responsabile e dellâAmministratore Delegato circa i testi, le re- lazioni predisposte e le linee di azione che si intendono seguire.
9.2 Banche-dati
Le banche-dati della SocietĂ possono contenere, tra lâaltro, dati personali protetti dalla normativa a tutela della pri- vacy, informazioni cd. price sensitive, dati che per accordi negoziali non possono essere resi noti allâesterno e dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.
Ă obbligo di ogni Dipendente assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa ed il rispetto della normativa interna in materia di gestione delle informazioni.
La SocietĂ si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri Dipendenti, ai Clienti e ai Terzi, generate o ac- quisite allâinterno e nelle relazioni dâaffari e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.
Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai Dipendenti durante il proprio lavoro appartengono alla SocietĂ e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del relativo respon- sabile, sia durante il rapporto di lavoro che al termine del medesimo.
Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti lâorganizzazione e lâattivitĂ della SocietĂ o di altra SocietĂ del Gruppo o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni Dipendente deve:
-acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalitĂ e in diretta connessione con le sue funzioni;
-acquisire e trattare i dati stessi solo allâinterno di specifiche procedure;
-conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
-comunicare i dati stessi nellâambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione delle posizioni superiori e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la divulgabilitĂ nel caso specifico dei dati. In particolare, i Di- pendenti saranno tenuti al massimo riserbo rispetto ad informazioni appartenenti alla SocietĂ per le quali nellâambito specifico del proprio lavoro siano stati ammessi al trattamento;
-assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilitĂ delle informazioni riguardanti i Terzi colle- gati alla SocietĂ da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso;
-associare i dati stessi con modalitĂ tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro il piĂš possibile preciso, esauriente e veritiero.
10. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
Le attivitĂ della SocietĂ sono gestite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento e di infor- tuni e malattie professionali.
La gestione operativa è improntata a criteri di salvaguardia ambientale e di efficienza perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.
10.1 Salute e sicurezza
La SocietĂ si impegna ad offrire un ambiente di lavoro in grado di proteggere la salute e la sicurezza del proprio personale, considerando tale obbligo un investimento produttivo ed un fattore di crescita e di valore aggiunto per la SocietĂ stessa.
La Società si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza in chiave di prevenzione, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutte le persone, cui viene assicu- rata adeguata informazione e formazione a garanzia del pieno e puntuale rispetto delle norme e procedure interne, e a cui è chiesto di segnalare tempestivamente le eventuali carenze o il mancato rispetto delle norme applicabili.
Obiettivo della Società è proteggere le risorse umane, dialogando costantemente non solo al proprio interno, ma an- che nei rapporti con Terzi coinvolti nelle attivitĂ della SocietĂ , come previsto dalla normativa vigente, anche nellâottica del miglioramento costante della gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
A tale fine, la SocietĂ , attraverso le funzioni aziendali competenti, è attenta allâevoluzione della normativa cogente applicabile e della struttura organizzativa, e propone interventi in conseguenza:
-di una continua analisi del rischio e della criticitĂ dei processi e delle risorse da proteggere;
-della segnalazione di incidenti e quasi incidenti;
-dello svolgimento di interventi formativi e di comunicazione.
In particolare, in applicazione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro, la SocietĂ :
-si impegna ad applicare alla propria struttura organizzativa e funzionale le norme a tutela della Salute e Sicurez- za sul lavoro con lâobiettivo di ridurre i rischi per il personale in materia di infortuni e malattie professionali. Questo obiettivo è considerato strategico per la SocietĂ che intende perseguirlo nellâottica del miglioramento continuo della propria gestione operativa in sinergia con il fine primario di ottimizzare lâattivitĂ , ridurre sprechi e diseconomie, mi- gliorare la redditivitĂ ;
-gestisce le misure per la Salute e Sicurezza sul lavoro come modalitĂ intrinseche allâorganizzazione stessa e alla pianificazione del lavoro, con lâobiettivo, per questa via, di creare valore aggiunto alla propria attivitĂ attraverso la qualificazione del personale e la formazione permanente;
-utilizza i Documenti di Valutazione dei Rischi come strumenti di riferimento per la propria attivitĂ di prevenzione, ela- borando procedure di sicurezza , istruzioni operative, programmi di addestramento e formazione del personale sulla base di quanto viene stabilito nei Documenti stessi, dei quali è assicurato il puntuale aggiornamento con lâassistenza ed il supporto di risorse qualificate ed adeguate per competenza, esperienza e capacitĂ ;
-assicura alle competenti unitĂ organizzative risorse economiche , finanziarie e di personale adeguate ricorrendo a risorse esterne in tutti i casi in cui allâinterno della SocietĂ non vi siano competenze adeguate;
-attua un adeguato sistema di controlli e di vigilanza identificando tutte le figure previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e simili nonchĂŠ formando ed informando le stesse in modo adeguato alle responsabilitĂ di competenza circa i rischi generici e specifici dellâambiente di lavoro e delle attivitĂ in corso di esecuzione, onde sia costituito un adeguato e capillare sistema di prevenzione.
10.2 Tutela ambientale
La SocietĂ riconosce la tutela dellâAmbiente come valore primario. A tal fine si impegna a garantire lo smaltimento dei rifiuti aziendali nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti.
A tutti i destinatari del presente Modello è chiesta attiva collaborazione per la gestione ambientale ed il miglioramen- to continuo della tutela dellâambiente, in linea con la politica della SocietĂ
10.3 Sicurezza, protezione ed uso del patrimonio aziendale
Il patrimonio aziendale della Società è costituito dai beni fisici materiali quali, ad esempio, computer, stampanti, at- trezzature, autovetture, immobili, infrastrutture e da beni immateriali quali, ad esempio, software, informazioni riservate, know-how, conoscenze professionali sviluppate e diffuse ai e dai Dipendenti.
La sicurezza, ovvero la protezione e conservazione di questi beni, costituisce un valore fondamentale per la SocietĂ .
Ogni Dipendente è personalmente responsabile del mantenimento di tale sicurezza, mediante il rispetto delle diretti- ve aziendali in merito ed impedendo lâuso fraudolento o improprio del patrimonio aziendale.
Lâutilizzo dei beni di tale patrimonio da parte dei Dipendenti deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attivitĂ aziendali o agli scopi autorizzati dalle funzioni aziendali interessate
11. Procedimento e sanzioni disciplinari
Tutti i Destinatari, in quanto tenuti al rispetto delle relative disposizioni, sono anche soggetti al relativo regime sanzionatorio per il caso in cui tenessero condotte in violazione dei relativi principi.
Il regime sanzionatorio viene differenziato in relazione alla posizione giuridica e lavorativa dellâautore della condotta scorretta.
In linea generale, le norme legislative e contrattuali in materia di sanzioni e di procedimento disciplinare per le in- frazioni di cui al presente Codice, da intendersi quali parti integranti del Modello Organizzativo, sono contenute nel documento denominato Sistema Sanzionatorio.
In relazione a soggetti che siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato, la violazione delle Norme del Codice costituirĂ inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e quindi un illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge e dal contratto collettivo.
Salva lâadozione di un codice disciplinare aziendale integrativo il sistema disciplinare deve intendersi organizzato nel rispetto delle Norme primarie e di quelle di cui alla contrattazione collettiva, orientato secondo principi di proporzio- nalitĂ e contraddistinto dal diritto di difesa a sensi dellâart. 7 della legge 300/70.
Le sanzioni applicabili potranno essere conservative ma potranno anche contemplare, nei casi piĂš gravi, la risoluzione del rapporto di lavoro.
In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati con la condotta
scorretta.
Nel caso di Soggetti non titolari di rapporto di lavoro subordinato, ma incardinati in organi di gestione o di controllo, il sistema sanzionatorio potrĂ nei casi piĂš gravi prevedere la risoluzione del rapporto in essere.
I soggetti terzi che cooperino con la SocietĂ a diverso titolo saranno anche essi soggetti a provvedimenti sanzio- natori per il caso di violazione dei principi di cui al presente Codice. Essi potranno consistere nella diffida nel meno grave dei casi e assumere la massima gravitĂ e rilevanza con la risoluzione del rapporto contrattuale per i casi di maggiore gravitĂ .
Anche in tali casi sarĂ sempre fatto salvo lâeventuale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati con la condotta scorretta.
Approvata dal C.d.A. Gessi del 12/03/24
Policy Whistleblowing
SOMMARIO
1 PREMESSA
2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
3 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
4 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
5 MODALITĂ DI TRASMISSIONE
6 TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO
7 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
8 SANZIONI DISCIPLINARI
9 RESPONSABILE E AGGIORNAMENTO DELLA POLICY
10 DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DELLA POLICY
11 FORMAZIONE
1. PREMESSA
Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge n. 179 recante âDisposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolaritĂ di cui siano venuti a conoscenza nellâambito di un rapporto di lavoro pubblico o privatoâ, il cui ar- ticolo 2, disciplinante il settore privato, ha modificato il Decreto Legislativo 231/2001 inserendovi allâarticolo 6 (âSog- getti in posizione apicale e modelli di organizzazione dellâenteâ), una nuova previsione che inquadra, nellâambito del modello di organizzazione e gestione ex. D. Lgs. 231/2001 (di seguito, anche âMOGâ o âModelloâ) le misure legate alla presentazione e gestione di segnalazioni di comportamenti illeciti.
La Legge mira a rendere la collaborazione dei lavoratori parte di un complessivo sistema attivo ed organico finalizzato a prevenire e contrastare condotte illecite allâinterno di enti pubblici e privati, attraverso lâintroduzione del c.d. âWhi- stleblowingâ, e dispone che il modello di organizzazione e gestione dellâente ex D. Lgs. 231/2001 preveda appositi canali di comunicazione delle segnalazioni nonchĂŠ la previsione da parte dellâEnte di strumenti anche informatici che garantiscano la tutela della riservatezza dellâidentitĂ del Segnalante, escludendo il rischio di ritorsioni e discrimina- zioni, dirette o indirette.
Successivamente, con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche âDecretoâ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, è stata recepita nellâordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante âla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dellâUnioneâ (cd. disciplina whistleblowing).
Lâobiettivo della direttiva europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dellâUnione, creando canali di comunicazione sicuri, sia allâinterno di unâorganizzazione, sia allâesterno.
Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando lâemersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nellâambito del suo contesto lavorativo - in danno dellâente di appartenenza e, di riflesso, per lâinteresse pubblico collettivo.
Il Decreto abroga e modifica la disciplina nazionale previgente, racchiudendo in un unico testo normativo - per il settore pubblico e per il settore privato - il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purchĂŠ basate su fondati motivi e lesive dellâinteresse pubblico o dellâintegritĂ dellâente, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele giĂ riconosciute nel nostro ordinamento.
Il quadro normativo di riferimento è stato infine completato con le Linee Guida ANAC (di seguito anche âLG ANACâ), adottate con delibera del 12 luglio 2023, recanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni ester- ne, nonchĂŠ indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni.
Il presente documento tiene altresĂŹ conto delle best practice contenute nelle piĂš recenti Linee Guida di Confindustria. In questo contesto e con questa logica, chiunque venga a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnala- zione è invitato a darne tempestiva comunicazione mediante le modalitĂ di seguito descritte, astenendosi dallâintraprendere iniziative autonome di analisi e/o di approfondimento.
La normativa prevede, peraltro, che i soggetti obbligati dispongano di procedure di Segnalazione al proprio interno che garantiscano:
-la tutela della riservatezza dellâidentitĂ del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni e la tutela del soggetto che effettua la Segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la Segnalazione;
-lo sviluppo di uno specifico canale di Segnalazione anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle
dimensioni del soggetto obbligato.
Sempre in ottica di tutela del segnalante, la normativa stabilisce la nullitĂ del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del cd. whistleblower. Sono altresĂŹ nulli il mutamento di mansioni ai sensi dellâarticolo 2103 del codice civile, nonchĂŠ qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.
Gessi persegue obiettivi di trasparenza e etica nella gestione delle attivitĂ di business e crede fermamente nel valore aggiunto di comunicazioni che possano concorrere a rendere conoscibili condotte non correte ed in violazione di legge, onde le stesse possano essere bloccate e/o sanzionate tempestivamente.
A ragione di ciò Gessi intende in ogni caso adottare la presente procedura, rendendola nota anche attraverso attività di formazione e sensibilizzazione in merito.
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Gessi si impegna a condurre il proprio business con onestĂ e integritĂ e anche per tale ragione ha implementato canali di comunicazione per la gestione delle Segnalazioni (âSistema Whistleblowingâ) attraverso la presente Policy Whistleblowing (di seguito anche la âPolicyâ), da intendersi parte integrante del codice etico.
Il presente Documento integra, senza modificarle o sostituirle, le modalitĂ di segnalazione alla Funzione di seguito identificata (in assenza di Organismo di Vigilanza) e i relativi poteri di controllo per le materie di competenza.
In particolare, il documento ha lâobiettivo di descrivere:
- i ruoli e le responsabilitĂ degli attori del processo di segnalazione di illeciti e comportamenti non corretti;
- i canali messi a disposizione del Segnalante per la denuncia di violazioni;
- il perimetro oggettivo del contenuto della Segnalazione;
- le modalitĂ di gestione della Segnalazione e il processo che si avvia nel momento in cui viene effettuata una Se- gnalazione;
- le modalitĂ di informazione del Segnalante e del Segnalato circa gli sviluppi del procedimento.
Inoltre, la presente Policy è tesa a:
- garantire la tutela della riservatezza dellâidentitĂ del Segnalante;
- tutelare il soggetto Segnalante contro condotte ritorsive e/o discriminatorie, dirette o indirette, per motivi
collegati âdirettamente o indirettamenteâ alla Segnalazione; - assicurare specifici canali di presentazione delle segnalazioni, di cui uno idoneo a garantire, con modalitĂ informa- tiche, la riservatezza dellâidentitĂ del Segnalante;
- prevedere sanzioni disciplinari nei confronti del Segnalante che effettui con dolo o colpa grave Segnalazioni
che si rivelino infondate.
Sono destinatari della presente Policy tutti i componenti degli organi societari, di vigilanza e controllo, i dirigenti, i dipendenti di ogni grado, qualifica e livello, i partner, i fornitori e, piĂš in generale, tutti i soci in affari1 che operino nellâinteresse o per conto di Gessi (di seguito i âDestinatariâ).
3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
4. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
4.1 Oggetto della segnalazione
Dal punto di vista oggettivo, la nuova disciplina si applica alle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni delle dispo- sizioni normative nazionali e dellâUnione europea che ledono lâinteresse pubblico o lâintegritĂ dellâamministrazione pubblica o dellâente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
In particolare, le segnalazioni possono avere a oggetto le violazioni riepilogate di seguito, in linea con quanto emerge dalle Linee guida ANAC:
⢠Violazioni delle disposizioni normative nazionali ed in particolare:
-illeciti penali, civili, amministrativi o contabili;
-violazioni integranti reati presupposto per lâapplicazione del Decreto 231;
-le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato Decreto 231.
⢠Violazioni della normativa europea, tra cui, a titolo esemplificativo:
-illeciti commessi in violazione della normativa dellâUE. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformitĂ dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dellâambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
-atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dellâUnione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode
e le attivitĂ illegali che ledono gli interessi finanziari dellâUE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, rac- comandazioni e pareri dellâUE;
⢠atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle per- sone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dellâUE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantag- gio fiscale che vanifica lâoggetto o la finalitĂ della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
⢠atti o comportamenti che vanificano lâoggetto o la finalitĂ delle disposizioni dellâUnione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurispru- denza della Corte di Giustizia dellâUe.
⢠persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dellâUE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un van- taggio fiscale che vanifica lâoggetto o la finalitĂ della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
⢠atti o comportamenti che vanificano lâoggetto o la finalitĂ delle disposizioni dellâUnione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurispru- denza della Corte di Giustizia dellâUe.
Sono escluse dallâambito di applicazione della nuova disciplina le segnalazioni:
⢠legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero ine- renti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, con- flitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dellâinteresse pubblico o dellâintegritĂ dellâente privato o dellâamministrazione pubblica), posto che la nuova disciplina mira a tutelare lâintegritĂ dellâente persona giuridica e a ricomprendere âtutte quelle situazioni in cui si vanifica lâoggetto o le finalitĂ delle attivitĂ poste in essere nel settore pubblico e privato per la piena realizzazione delle finalitĂ pubbliche, che ne deviino gli scopi o che ne minino il corretto agireâ;
⢠in materia di sicurezza e difesa nazionale;
⢠relative a violazioni giĂ regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione ad hoc (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dellâambiente.
5. MODALITĂ DI TRASMISSIONE
5.1 CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE
Qualora un soggetto Segnalante abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi un com- portamento illecito, può comunicarlo al Comitato Misto, nominato da Gessi quale âDestinatario della segnalazioneâ e composto dai seguenti membri:
-Responsabile HR;
-Un membro O.D.V.;
-Responsabile controllo di gestione.
La segnalazione può avvenire attraverso i seguenti canali comunicativi:
- in forma scritta: mediante la piattaforma âMygovernanceâ di cui si è dotata la SocietĂ , accessibile attraverso il
link pubblicato sul sito internet di Gessi e seguendo le istruzioni operative guidate nellâambito della citata piattaforma; - in forma orale: attraverso linee telefoniche dedicate o sistemi di messaggistica vocale e/o, su richiesta del segna- lante, attraverso un incontro diretto con la Responsabile Risorse Umane.
Nel caso la Segnalazione si riferisca a membri del Comitato Misto, il segnalante dovrĂ informare il Consiglio di Amministrazione, inserendo la segnalazione in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identitĂ ; nella seconda, lâoggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, allâesterno, la dicitura âriservata al Consiglio di Amministrazioneâ presso Gessi, Parco Gessi 13037, Serravalle Sesia (VC). Il Consiglio di Amministrazione valuterĂ le modalitĂ operative da seguire e le Funzioni aziendali da coinvolgere nella gestione della Segnalazione.
5.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE DI UN COMPORTAMENTO ILLECITO
La Segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti in ordine ai fatti ed alle persone og-
getto della segnalazione ed effettuata in buona fede.
Qualora la Segnalazione risulti essere, per dolo o colpa grave, falsa, infondata e/o effettuata al solo scopo di danneg- giare il Segnalato ovvero volta a denunciare situazioni di natura esclusivamente personale ed estranee al perimetro delle previsioni di legge, non verrĂ presa in considerazione e la condotta posta in essere sarĂ oggetto di procedimen- to disciplinare ai sensi del disposto dellâart. 7 della Legge 300/70 o di risoluzione del contratto o dellâincarico.
Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi a sua conoscenza, utili per procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti, a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione. A tal fine, deve essere allegata ogni even- tuale utile documentazione a supporto del potenziale comportamento illecito oggetto di segnalazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione dovrĂ indicare:
-generalitĂ del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta;
-una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
-se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
-se conosciute, le generalitĂ o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge lâattivitĂ ) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
-lâindicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
-lâindicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
-ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
-eventuale presenza di conflitto di interessi.
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purchĂŠ recapitate tramite le modalitĂ previste dal presente Documento, verranno prese in considerazione ove siano tali da far emergere fatti circostanziati relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, men- zione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). Resta fermo il requisito della veridicitĂ dei fatti o situa- zioni segnalati, a tutela del denunciato.
Si precisa, in ogni caso, che non verrĂ dato seguito a segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario tenere conto dellâinteresse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, nonchĂŠ evitare che le SocietĂ svolgano attivitĂ ispettive interne inutili e dispendiose.
Eâ obbligatorio per il segnalante dichiarare â nel fare la segnalazione â lâeventuale presenza di un conflitto di interessi.
Alla luce di queste indicazioni, la segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile per:
-mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
-manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
-esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
-produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.
Alla luce di quanto descritto, nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, gli uffici o la persona deputati alla gestione della segnalazione possono procedere allâarchiviazione, garantendo comunque la tracciabilitĂ delle motivazioni a supporto.
5.3 CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE
Nelle ipotesi di seguito elencate il segnalante potrĂ altresĂŹ effettuare una segnalazione avente ad oggetto le violazioni di cui al precedente paragrafo 5.1 attraverso un canale di segnalazione âesternoâ istituito da ANAC ed accessibile dal Sito Internet Istituzionale allâindirizzo https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/, nelle seguenti ipotesi:
I) nel suo contesto lavorativo non è prevista lâattivazione del canale interno come obbligatoria o, se prevista, non è stata attivata;
II) la segnalazione non ha avuto seguito;
III) ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe seguito o che andrebbe
incontro a ritorsioni;
IV) ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico in- teresse
V) la segnalazione interna non ha avuto seguito;
VI) sussistano fondati motivi per ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito;
VII) vi siano fondati motivi per ritenere che la segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione, come ad
esempio quando si siano giĂ verificate situazione ed eventi analoghi nellâente;
VIII) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
5.4 RICEZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI UN COMPORTAMENTO ILLECITO
5.4.1 PRESA IN CARICO DELLA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL COMITATO MISTO
Owner: Comitato Misto
Ricevuta una segnalazione attraverso la piattaforma Mygovernance, il Comitato Misto ha lâonere di prendere in carico la stessa entro 48 ore dalla ricezione e darne informativa al segnalante entro giorni 7 dalla ricezione.
Nellâipotesi in cui la segnalazione venga effettuata oralmente al Responsabile Risorse Umane questâultimo informa, non oltre 24 ore dalla ricezione, il Comitato Misto affinchĂŠ proceda alla presa in carico della segnalazione come indicato nel paragrafo che precede.
Il Presidente del Comitato Misto verifica se dalla lettura della segnalazione:
-sussistano elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della Segnalazione medesima e dunque
non sussistano i presupposti per precedere ad una immediata archiviazione;
-siano rilevabili profili rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
-siano rilevabili esclusivamente profili disciplinari;
-siano rilevabili sia profili rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sia profili disciplinari.
Identificato lâoggetto della segnalazione, il Presidente, salvo conferimento di delega scritta ad altro membro del Comi- tato, entro 24 ore dalla ricezione dellâinformazione circa lâavvenuta segnalazione, redige report motivato da condivide- re con gli altri membri del Comitato Misto allâinterno del quale segnala:
-oggetto della segnalazione;
-profili coinvolti;
-ragioni di fondatezza ovvero di infondatezza della segnalazione;
-proposta di destinatario della segnalazione:
-Presidente dellâO.d.V. in caso di profili attinenti a temi che coinvolgono responsabilitĂ ex D. Lgs. 231/01;
-Responsabile Risorse Umane in ipotesi di temi aventi esclusiva rilevanza disciplinare;
-Presidente dellâO.d.V. e Responsabile Risorse Umane in ipotesi di concorrenza dei profili sopra citati.
I membri del Comitato Misto possono far pervenire osservazioni contrarie entro 24 ore dalla ricezione del report in- viato dal Presidente, nel qual caso il Comitato si riunirĂ per discuterne entro le successive 24 ore.
In assenza di osservazioni, la segnalazione è da considerarsi assegnata al membro del comitato ivi indicato il quale darà avvio alla fase di indagine ovvero archiviata in ipotesi di sussistenza di profili di infondatezza.
5.4.2. INDAGINE
Owner: organo cui la segnalazione viene assegnata (Responsabile Risorse Umane o O.d.V.)
Con riferimento a ciascuna Segnalazione, il Membro del Comitato Misto cui la segnalazione viene assegnata da parte del Presidente del Comitato Misto, provvederĂ entro giorni 7 dalla ricezione della segnalazione a:
- avviare analisi specifiche, se del caso anche coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dalla Segnalazione ove ritenuto opportuno in considerazione della gravitĂ e della stessa, a titolo esemplificativo:
-acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso lâanalisi della documentazione/ informa- zioni ricevute;
-coinvolgendo ove necessario altre strutture aziendali o soggetti specializzati esterni (es. IT specialist) in conside- razione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste.
- chiedere, ove necessario, al segnalante, i chiarimenti utili ad effettuare approfondimenti relativi alla segnalazione. Tale attivitĂ di istruttoria e di accertamento potranno essere effettuate esclusivamente dalla persona incaricati a gesti- re le segnalazioni, comprese tutte quelle attivitĂ necessarie a dare seguito alla segnalazione (ad esempio, le audizioni o le acquisizioni di documenti).
Durante le fasi di istruttoria e di accertamento della segnalazione, lâO.d.V. e/o il Responsabile Risorse Umane cui è assegnata la segnalazione garantisce e tutela la riservatezza dellâidentitĂ della persona segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione stessa.
Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dellâassistenza tecnica di professionisti terzi, nonchĂŠ del supporto specia- listico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali, lâO.d.V. e/o il Responsabile Risorse Umane cui è assegnata la segnalazione, provvederĂ ad oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire lâidentificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta onde mantenerne il necessario grado di riservatezza.
5.4.3 ESITO DELLâINDAGINE
Owner: organo cui la segnalazione viene assegnata (Responsabile Risorse Umane o O.d.V.)
Una volta completata lâattivitĂ di accertamento, O.d.V. e/o il Responsabile Risorse Umane cui è assegnata la segnala- zione può:
-proporre al Comitato Misto di archiviare la segnalazione perchĂŠ infondata, motivandone le ragioni;
-dichiarare fondata la segnalazione e trasmetterne relativa relazione al Comitato Misto affinchĂŠ trasmetta agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti (es. il management aziendale, ufficio legale o risorse umane).
In ogni caso, O.d.V. e/o il Responsabile Risorse Umane cui è assegnata la segnalazione procederĂ a tracciare e ad archiviare tutte le fasi dellâattivitĂ di accertamento correttamente a seconda della tipologia del canale di segnalazio- ne utilizzato (ad esempio, se è stato utilizzato un canale di posta analogica tutta la documentazione cartacea come documenti, verbali di audizione ecc. dovrĂ essere correttamente archiviata allâinterno di un faldone accessibile al solo gestore), al fine di dimostrare la corretta diligenza tenuta nel dare seguito alla segnalazione.
In particolare, O.d.V. e/o il Responsabile Risorse Umane cui è assegnata la segnalazione procederà ad annotare le seguenti informazioni:
-data ricezione della Segnalazione;
-oggetto della Segnalazione;
-classificazione della Segnalazione in:
-non attendibile con proposta motivata di archiviazione;
-priva di indicazioni sufficienti e rilevanti con proposta motivata di archiviazione;
-effettuata con dolo o in âmala fedeâ che possa comportare lâavvio di un procedimento disciplinare o sanzionatorio nei confronti del Segnalante;
-relativa a presunte violazioni riferibili ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001.
-nome e cognome del Segnalante e funzione di appartenenza;
-nome e cognome del Segnalato e funzione di appartenenza;
-eventuali esiti istruttori;
-eventuale decisione di archiviazione della Segnalazione con data e motivazione.
Onde garantire la tutela della riservatezza del segnalante, del segalato nonchĂŠ di qualsivoglia persona coinvolta e delle indagini espletate, ogni accesso al predetto database deve essere indelebilmente tracciato e tracciabile.
LâO.d.V. e/o il Responsabile Risorse Umane cui è assegnata la segnalazione procederĂ a comunicarne lâesito, dandone
informativa al Comitato Misto oltre che:
-al Consiglio di Amministrazione;
-al Collegio Sindacale di Gessi, ove la segnalazione coinvolga un membro del Consiglio di Amministrazione;
-ai soci di Gessi S.p.A., ove la segnalazione coinvolga sia un membro del Consiglio di Amministrazione sia un membro del Collegio Sindacale.
5.4.4. RISCONTRO AL SEGNALANTE
Il Comitato Misto informa inoltre il segnalante circa lâesito della segnalazione, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o - in mancanza di tale avviso - entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso.
In particolare, alla scadenza dei tre mesi, il gestore della segnalazione può comunicare al segnalante:
-lâavvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
-lâavvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
-lâattivitĂ svolta fino a questo momento e/o lâattivitĂ che intende svolgere.
In tale ultimo caso, il gestore della segnalazione comunicherĂ alla persona segnalante anche il successivo esito finale dellâistruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti).
6. TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO
6.1 TUTELE DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI AD ESSO ASSIMILATI
In aderenza a quanto previsto dalla normativa vigente, Gessi ha adottato misure volte a tutelare il segnalante quali:
-lâobbligo di riservatezza della sua identitĂ ;
-il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
-la limitazione della sua responsabilitĂ per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.
Gessi, infatti, garantisce la riservatezza dellâidentitĂ del segnalante e di ogni altra informazione, inclusa lâeventuale do- cumentazione allegata, dalla quale possa direttamente o indirettamente risalire allâidentitĂ del whistleblower.
La medesima garanzia è prevista in favore delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonchÊ ai faci- litatori, in considerazione del rischio di ritorsioni.
In tal senso, nellâambito del procedimento disciplinare attivato dallâente contro il presunto autore della condotta segna- lata, lâidentitĂ del segnalante non potrĂ essere rivelata, ove la contestazione dellâaddebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e lâidentitĂ del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato lâaddebito disciplinare o della persona comunque coinvol- ta nella segnalazione, questâultima sarĂ utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identitĂ .
In tali casi, la SocietĂ darĂ preventivo avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.
Qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrĂ essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrĂ essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.
Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltĂ per la SocietĂ di procedere con la denuncia allâAu- toritĂ giudiziaria.
Eâ in ogni caso vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini â in via diretta o indiretta â un danno ingiusto ai soggetti tutelati.
Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli.
Sono da ritenersi âfattispecie ritorsiveâ, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
-il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
-la retrocessione di grado o la mancata promozione;
-il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dellâorario di lavoro;
-la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dellâaccesso alla stessa;
-le note di merito negative o le referenze negative;
-lâadozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
-la coercizione, lâintimidazione, le molestie o lâostracismo;
-la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
-la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddo- ve il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
-il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
-i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari,
comprese la perdita di opportunitĂ economiche e la perdita di redditi;
-lâinserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare lâimpossibilitĂ per la persona di trovare unâoccupazione nel settore o nellâindustria in futuro; o) la con- clusione anticipata o lâannullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
-lâannullamento di una licenza o di un permesso;
-la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
In aderenza alla normativa vigente, la SocietĂ applica medesime tutele, oltre che al segnalante, anche ai seguenti soggetti:
-facilitatore, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante allâinterno del
medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
-persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
-colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel mede- simo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
-enti di proprietĂ - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
-enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano.
6.2 TUTELA DEL SEGNALATO
In conformitĂ con la normativa vigente, Gessi ha altresĂŹ adottato tutela a garanzia della privacy del Segnalato, con il
solo limite della applicazione di norme di legge che impongano la comunicazione dei nominativi.
Durante lâattivitĂ di verifica e di accertamento, gli individui oggetto delle Segnalazioni potrebbero essere coinvolti e in nessun caso, verrĂ assunto un provvedimento unicamente a motivo della Segnalazione, in assenza di concreti riscontri al contenuto di essa.
Ciò potrebbe avvenire eventualmente a seguito di altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla Segnalazione stessa.
La segnalazione non è sufficiente ad avviare lâiter disciplinare.
Al Segnalato viene assicurata la possibilitĂ di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento, qualora, a seguito di informazioni circostanziate e rilevanti, si decida di procedere con lâattivitĂ istruttoria.
7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, è cura dellâOrgano Designato assicurare:
- la tracciabilitĂ delle Segnalazioni e delle relative attivitĂ di ricezione, archiviazione, istruttoria e valutazione;
- la conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni e le relative attivitĂ di verifica, nonchĂŠ gli even- tuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti in appositi archivi, con gli opportuni livelli di sicurez- za/riservatezza;
- la conservazione della documentazione e delle Segnalazioni per il periodo di tempo prescritto per legge e comun- que nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.
Le funzioni coinvolte nelle attivitĂ di riscontro della fondatezza della Segnalazione assicurano, ciascuna per quanto di competenza, la tracciabilitĂ dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della docu- mentazione prodotta in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.
8. SANZIONI DISCIPLINARI
La violazione della presente procedura costituisce illecito disciplinare, da cui può discendere lâapplicazione delle specifiche sanzioni individuate nellâapposito documento denominato âsistema disciplinareâ.
Sono altresĂŹ soggetti alla sanzione disciplinare coloro che hanno effettuato una segnalazione in malafede.
9. RESPONSABILE E AGGIORNAMENTO DELLA POLICY
Responsabile della presente Policy è lâOrgano Designato che provvede a un suo periodico aggiornamento.
10. DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DELLA POLICY
La SocietĂ provvede a informare tutti i Destinatari della Policy, della sua esistenza e del suo contenuto.
11. FORMAZIONE
LâOrgano Designato avrĂ il compito di pianificare ed effettuare attivitĂ formative relativa alla Policy oltre che curarne la pubblicazione sul sito internet aziendale.
Approvata dal C.d.A. Gessi del 12/03/24
Politica per l'utilizzo degli strumenti informatici
1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1. La presente Policy (di seguito anche solo âPolicyâ) è adottata da Gessi S.p.A. (in seguito âGessiâ), per disciplinare
il corretto utilizzo dei propri Strumenti Informatici (definiti allâart. 2 della presente Policy).
1.2. La presente Policy si applica a tutti i dipendenti, senza distinzione di ruolo e/o livello, nonchĂŠ a tutti i collabora- tori di Gessi a prescindere dalla tipologia di rapporto contrattuale con la stessa intrattenuto (a titolo esemplificativo lavoratori somministrati, collaboratori a progetto, in stage, ecc.) oltre che ai dipendenti e collaboratori delle societĂ esterne affidatarie di servizi, autorizzati a utilizzare gli Strumenti Informatici di Gessi (tutti identificati nella presente Policy come âUtentiâ).
2. STRUMENTI INFORMATICI
2.1. Per âStrumenti Informaticiâ si intendono i seguenti strumenti messi a disposizione degli Utenti da Gessi:
(I) Dispositivi Hardware: tutti i dispositivi elettronici come a titolo esemplificativo personal computer (PC), tablet, cellulare, SIM, chiavetta USB, stampante ecc. messi a disposizione degli Utenti da Gessi;
(II) Account Aziendali: lâaccount di posta elettronica (e-mail) aziendale, gli account dei programmi interni di Gessi per la gestione dei clienti, fornitori ecc.;
(III) Intranet: rete interna aziendale di Gessi;
(IV) Software: programmi software installati sui Dispositivi Hardware;
(V) Internet: rete esterna protetta da password di Gessi.
2.2. La presente Policy non garantisce agli Utenti il diritto di ottenere lâaccesso agli Strumenti Informatici.
2.3. Gli Strumenti Informatici messi a disposizione degli Utenti da Gessi sono e resteranno di esclusiva proprietĂ di Gessi (o comunque dati in licenza solo a Gessi) e lâUtente rinuncia a qualsiasi tipo di rivalsa sugli stessi.
2.4. In ogni caso, gli Utenti saranno autorizzati a utilizzare gli Strumenti Informatici messi a disposizione esclusivamen- te per lo svolgimento dei compiti assegnati da Gessi o, nel caso di dipendenti e collaboratori di fornitori esterni, per lo svolgimento dei compiti assegnati da questi ultimi, nei limiti degli accordi con Gessi. Gli Utenti sono esclusivamente responsabili delle condotte non conformi alla legge da loro poste in essere mediante lâutilizzo degli Strumenti Infor- matici, salvo che sia altrimenti disposto dalla normativa vigente.
3. LâUSO DEI DISPOSITIVI HARDWARE
3.1. Gli Utenti devono utilizzare tutti i Dispositivi Hardware con massima cura e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, segnalare prontamente la necessitĂ di manutenzione e comunque ogni malfunzionamento riscontrato nellâutilizzo dei Dispositivi Hardware, evitare di rovesciare liquidi su questi dispositivi, utilizzare le opportune custodie in caso di dispositivi portatili ecc.
3.2. Gli Utenti devono custodire i Dispositivi Hardware in modo appropriato, sia nei locali di Gessi, sia allâesterno (es. altre sedi di lavoro, proprio domicilio, luoghi di trasferte, etc.) per evitarne il furto e/o la distruzione. Ad esempio: nel caso dei computer fissi nei locali di Gessi e protetti da password, gli Utenti dovranno sempre chiudere il computer o quantomeno effettuare il log out dal dispositivo prima di allontanarsi dalla propria postazione di lavoro; nel caso dei dispositivi portatili gli Utenti dovranno assicurare che questi dispositivi siano protetti da password e non siano lasciati incustoditi, assicurando che non vengano persi o utilizzati da persone non autorizzate, trasportandoli sempre nel bagaglio âa manoâ e non in stiva, ecc.
3.3. Gli Utenti devono utilizzare le funzionalitĂ di sicurezza fornite da Gessi (es. funzioni di stampa tramite badge o codice dâaccesso) ove disponibili.
3.4. In caso di danneggiamento, perdita o furto di Dispositivi Hardware, lâUtente deve far pervenire tempestivamente la segnalazione a Mattia Masi mmasi@gessi.ite seguire le istruzioni di questâultimo (come, ad esempio, la richiesta di segnalazione presso le autoritĂ locali).
3.5. Gli Utenti non sono autorizzati a modificare le configurazioni dei Dispositivi Hardware senza il consenso e/o lâas- sistenza del Dipartimento IT di Gessi, a discrezione di questâultimo.
3.6. Gli Utenti devono connettersi alle reti wireless seguendo le regole di sicurezza fornite dal dipartimento IT di Gessi.
3.7. Lâutilizzo di supporti removibili per lo scambio di informazioni aziendali (quali unitĂ USB, dischi esterni, ecc.) deve essere evitato ove possibile, utilizzando altre soluzioni consigliate da Gessi (come la condivisione di informazioni tramite strumenti di collaborazione).
3.8. Prima di scattare fotografie o riprendere video allâinterno dei locali di Gessi, gli Utenti devono ottenere una spe- cifica autorizzazione scritta da ufficiopersonale@gessi.it.
3.9. Ă vietato lasciare documenti contenenti informazioni riservate sui dispositivi di stampa in quanto potrebbero es- sere accessibili a personale non autorizzato.
4. LâUSO DEI SOFTWARE
4.1. I Dispositivi Hardware sono dotati di Software selezionati da Gessi per soddisfare le esigenze di ciascun Utente nello svolgimento delle attivitĂ aziendali. Ă vietata lâinstallazione o lâutilizzo di qualsiasi software che non sia stato approvato e reso disponibile da Gessi.
4.2. Gli Utenti dovranno sistematicamente aggiornare i Software. In particolare, non appena vengono informati (ad esempio mediante una notifica visiva sul proprio dispositivo) che un nuovo aggiornamento è disponibile, gli Utenti devono eseguire lâaggiornamento del Software.
4.3. I Dispositivi Hardware sono dotati di Software di protezione (es. antivirus, anti-malware o software firewall per- sonali). Se lâUtente nota che tale Software non è installato e/o sta per scadere e/o è scaduto, deve immediatamente darne notizia al Dipartimento IT. Questi Software di protezione non devono essere rimossi dai dispositivi aziendali nĂŠ disabilitati dallâUtente. Gli Utenti sono responsabili di aggiornare i Software di protezione e di effettuare regolarmente scansioni antivirus e antispam sul computer di lavoro.
4.4. Solo il personale autorizzato dal Dipartimento IT di Gessi può accedere da remoto ai dispositivi dellâUtente, al solo scopo di fornire supporto e previo esplicito consenso dellâUtente.
4.5. I file o le cartelle presenti sul dispositivo IT di un Utente devono essere condivisi solo con gli strumenti forniti da Gessi e secondo le regole/linee guida di sicurezza.
5. LâUSO DEGLI ACCOUNT AZIENDALI
5.1 Password
5.1.1. Gli Utenti sono obbligati a proteggere le credenziali di accesso alla posta elettronica e agli altri account aziendali (gli âAccountâ). A questo proposito gli Utenti sono tenuti a:
⢠non condividere mai la propria password degli Account con nessuno, nemmeno con colleghi e/o superiori, salvo con una persona espressamente autorizzata da CIO.
⢠modificare la password regolarmente, utilizzando una combinazione di lettere maiuscole, minuscole e numeri;
⢠evitare di utilizzare la stessa password per la posta elettronica e per altri Account;
⢠evitare di utilizzare la medesima password sui sistemi aziendali e su quelli non aziendali;
⢠non memorizzare mai la password degli Account su un computer non protetto o su un servizio di cloud storage non sicuro;
5.1.2. Gli Utenti che sospettano che la propria password sia stata compromessa devono immediatamente cambiarla e contattare lâUfficio IT di Gessi.
5.2 Tutela delle informazioni di Gessi
5.2.1. Gli Utenti sono tenuti ad applicare le seguenti misure di tutela utilizzando gli Account:
(I) Riconoscere e segnalare le e-mail di phishing e in particolare:
⢠fare attenzione alle e-mail con le seguenti caratteristiche:
- un mittente sconosciuto o sospetto
- un senso di urgenza o minaccia
- errori di ortografia o grammatica
- richieste di clic su link o allegati sospetti
⢠se non si è sicuri dellâautenticitĂ di unâe-mail, non cliccare su alcun link e non aprire alcun allegato. In caso di dubbi, contattare il Dipartimento IT di Gessi;
(II) gestire gli allegati con cautela e in particolare:
⢠non aprire allegati da mittenti sconosciuti o sospetti, poichÊ potrebbero contenere malware,
⢠fare attenzione agli allegati con estensioni insolite o sospette,
⢠prima di aprire un allegato, passare il mouse sopra il nome del file per visualizzare il percorso completo del file. Se il percorso sembra strano o sospetto, non aprire il file,
⢠in caso di dubbi su un allegato, contattare il Dipartimento IT aziendale;
(III) utilizzare la posta elettronica aziendale in modo responsabile, ad esempio:
⢠astenersi dallâutilizzare gli Account per attivitĂ non aziendali come a titolo esemplificativo e non esaustivo: per lâi- scrizione a newsletter personali, lâinvio di corrispondenza privata, utilizzare lâindirizzo e-mail aziendale per creare account su piattaforme di terzi ecc.
⢠non configurare lâAccount di posta elettronica in modo che i messaggi vengano inoltrati ai dispositivi o sistemi di posta elettronica non aziendali o verso un altro collega (salvo quando espressamente autorizzato da Gessi);
⢠stare attenti a non divulgare le Informazioni Riservate di Gessi in conformitĂ allâart. 8 della presente Policy e, quan- do è necessario inviare a terzi informazioni sensibili di Gessi, proteggere queste informazioni tramite crittografia o altra soluzione tecnologica sicura a disposizione degli Utenti.
5.3 Comportamenti scorretti nei confronti di terzi
5.3.1. Gli Utenti sono tenuti ad utilizzare gli Account in maniera responsabile, in pieno rispetto della normativa vigente e in linea con gli interessi di Gessi. A questo proposito è vietato agli Utenti di inviare, utilizzando gli Account:
⢠messaggi diffamatori, osceni, offensivi, molesti, discriminatori, xenofobi, sessisti, omofobi, pedofili o razzisti;
⢠messaggi che divulgano informazioni personali, di colleghi o di altre persone, senza autorizzazione;
⢠messaggi di phishing e di spam;
⢠altri messaggi in violazione della normativa applicabile
5.4 Strumenti di collaborazione interna
5.4.1. I contenuti degli strumenti di collaborazione di Gessi (es. Teams, SharePoint) devono essere riconducibili a un Utente specifico; i contenuti anonimi non sono consentiti. Le informazioni non relative ad attivitĂ di business di Gessi non devono essere salvate o pubblicate su strumenti di collaborazione.
5.4.2. I contenuti inappropriati saranno rimossi dagli strumenti di collaborazione di Gessi.
6. USO DI INTERNET
⢠Gli Utenti sono tenuti a utilizzare Internet in modo responsabile e solo per scopi strettamente connessi con lâin- carico per Gessi. Gli Utenti sono consapevoli che tutti i siti e i download possono essere monitorati e/o bloccati da Gessi se ritenuti dannosi e/o non produttivi per il corretto svolgimento delle attivitĂ aziendali. A titolo esem- plificativo e non esaustivo, non è consentito:
⢠accedere a siti con contenuti inappropriati;
⢠inviare o pubblicare di informazioni che siano discriminatorie, moleste, minacciose o diffamatorie nei confronti di Gessi o dei suoi dipendenti o partner commerciali;
⢠scaricare o copiare software e/o file protetti da copyright e non autorizzati da Gessi e dal proprietario del copyri-ght;
⢠condividere informazioni segrete o riservate.
7. USO DI INTRANET
Ogni Utente dotato di un dispositivo connesso alla rete aziendale ha accesso alla Intranet Gessi o piattaforma simile. Questa rete consente agli Utenti di accedere a siti, servizi ed applicazioni sviluppate dai vari dipartimenti al fine di ottenere informazioni o collaborare a specifiche attivitĂ di Gessi. Per motivi di riservatezza, lâaccesso a determinati siti, servizi ed applicazioni è limitato ai soli Utenti autorizzati. Ă responsabilitĂ degli Utenti garantire il rispetto del livello richiesto di riservatezza delle informazioni pubblicate.
8. INFORMAZIONI RISERVATE DI GESSI â MISURE DI SICUREZZA
8.1. Gli Utenti prendono atto che sono riservate tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza durante e comunque in conseguenza o tramite il rapporto con Gessi (e/o in conseguenza o tramite i compiti effettuati in connessione con Gessi) comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la corrispondenza coinvolgente gli account di posta elettronica di Gessi, le informazioni riguardanti il know-how, i prodotti, le finanze, i processi e i servizi di Gessi, i clienti, gli acquisti, i risultati dei test, la tecnologia e le informazioni tecniche, i brevetti, i disegni industriali, i modelli di utili- tĂ , gli altri diritti di proprietĂ intellettuale, la contabilitĂ , la produzione, la distribuzione, il marketing, i prezzi, i piani, le strategie, i campioni e qualsiasi altro dato che riguarda Gessi e deve essere ragionevolmente considerato riservato (di seguito: le âInformazioni Riservateâ).
8.2. Gli Utenti sono tenuti a:
(I) non divulgare o consentire lâaccesso alle Informazioni Riservate a terzi salvo quanto necessario per il corretto svolgimento del proprio incarico presso Gessi Group;
(II) mantenere le Informazioni Riservate strettamente riservate e di conservarle in un luogo anche non fisico (come, ad esempio, un server) dotato di adeguate misure di sicurezza, che impediscano qualsiasi accesso non autorizzato a queste informazioni. In particolare, i membri del Personale devono trattare e salvaguardare le Informazioni Riservate in conformitĂ alle disposizioni della presente Policy e con lo stesso grado di attenzione che utilizzerebbero per evitare la divulgazione delle proprie informazioni aventi uguale carattere di riservatezza;
(III) fare uso delle Informazioni Riservate unicamente ai fini del proprio incarico presso Gessi Group;
(IV) astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate, se non per quanto strettamente necessario ai fini del proprio incarico presso Gessi Group, fermo restando che le Informazioni Riservate, i supporti di qualsiasi genere sui quali siano contenute, le copie e riproduzioni devono comunque essere conservati in luogo non accessibile a soggetti non autorizzati;
(V) tempestivamente comunicare ai propri superiori e/o al responsabile della sicurezza delle informazioni ogni di- vulgazione e/o uso non autorizzato delle Informazioni Riservate e procedere in modo adeguato per impedire ogni ulteriore divulgazione e/o uso non autorizzato; e
(VI) restituire e/o cancellare prontamente, su richiesta scritta della rilevante societĂ di Gessi Group, tutti i documenti e gli altri materiali in suo possesso, custodia o controllo o in qualsiasi altro modo a sua disposizione, in qualsiasi modo contenenti le Informazioni Riservate.
8.3. Inoltre nel caso in cui Gessi fornisca agli Utenti un cellulare aziendale e/o una SIM aziendale per lâesclusivo svol- gimento dellâattivitĂ lavorativa o per uso promiscuo, gli Utenti devono astenersi dallâintestare a nome proprio o di terzi lâutenza telefonica sia nel corso del rapporto di lavoro che al termine dello stesso.
8.4. Tutte le informazioni di terze parti sotto il controllo di Gessi devono essere protette in conformitĂ con i termini di qualsiasi accordo con le terze parti. In assenza di un tale accordo, devono essere applicati gli stessi principi e lo stesso livello di protezione adottato per le Informazioni Riservate di Gessi.
8.5. Le informazioni devono essere accessibili solo alle persone la cui incarico lo richieda, secondo il principio della ânecessitĂ di sapereâ. Gli Utenti non scambieranno le Informazioni Riservate di Gessi con altri Utenti per i quali la co- noscenza di tali informazioni non sia necessaria per il corretto svolgimento delle loro mansioni per Gessi.
8.6. Gli Utenti devono essere consapevoli che condividere il loro schermo, i loro documenti e/o i loro sistemi appli- cativi aumenta il rischio di una divulgazione non autorizzata delle Informazioni Riservate. Gli Utenti coinvolti in attivitĂ di condivisione dello schermo o di unâapplicazione sono tenuti a prestare attenzione a non accedere a documenti o informazioni fuori dallo scopo delle attivitĂ che si stanno svolgendo, e anche a non divulgare le informazioni presenti sullo schermo con persone non autorizzate.
8.7. Gli obblighi di cui al presente articolo avranno efficacia per tutta la durata dellâincarico conferito agli Utenti di prestare servizi per Gessi (il contratto di lavoro, il contratto di collaborazione, lâincarico di svolgere mansioni per Gessi ricevuto dai fornitori di Gessi, ecc.) e per i 5 anni successivi alla cessazione di tale incarico.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Qualora gli Utenti, nello svolgimento del loro incarico per Gessi, trattino i dati personali dei consumatori, altri dipendenti o comunque di altre persone, il trattamento deve sempre seguire i principi di riservatezza, integritĂ e disponibilitĂ dei dati personali trattati, e deve essere eseguito in rispetto della normativa privacy in vigore:
⢠Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchĂŠ alla libera circolazione di tali dati (âGDPRâ);
⢠legge n. 675 del 31 dicembre 1996 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati per- sonali;
⢠ogni altra normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
10. DOVERE DI SEGNALAZIONE
⢠Gli Utenti dovranno immediatamente segnalare a Gessi:
⢠ogni furto, perdita, malfunzionamento o distruzione degli Strumenti Informatici;
⢠ogni e-mail o comunque comunicazione sospetta ricevuta tramite gli Account aziendali;
⢠ogni caso di divulgazione delle Informazioni Riservate di Gessi; e ogni violazione della presente Policy.
⢠Any violation of this Policy.
11. OBBLIGHI DI FORMAZIONE
A richiesta di Gessi, gli Utenti dovranno partecipare nei corsi di formazione organizzati da Gessi riguardanti il corretto
utilizzo degli Strumenti Informatici e la sicurezza digitale.
12. AUDIT
12.1. Gessi avrĂ il diritto di verificare il corretto uso degli Strumenti Informatici da parte degli Utenti, sempre in pieno rispetto della normativa privacy e dei diritti dei lavoratori.
12.2. A richiesta di Gessi, gli Utenti dovranno fornire a Gessi gli Strumenti Informatici e tutte le informazioni necessarie ai fini dellâaudit. Nel caso di necessitĂ , anche per assicurare che i diritti dellâUtente non vengano violati, Gessi può richiedere agli Utenti di partecipare allâaudit.
13. CONDIZIONI GENERALI
13.1 La presente Policy deve essere rispettata da tutti gli Utenti per tutta la durata del loro incarico per Gessi.
13.2. Lâinosservanza della presente Policy può comportare, a seconda dei casi, sanzioni disciplinari, la possibilitĂ di risoluzione del relativo contratto con gli Utenti, lâobbligo di risarcire il danno causato e lâattuazione di altri diritti a di- sposizione di Gessi ai sensi della normativa vigente.
13.3. Gessi potrĂ modificare i termini e le condizioni della presente Policy a sua discrezione, dandone avviso agli
Utenti.
13.4. La presente Policy non ha effetto novativo con riferimento agli altri accordi conclusi tra Gessi e gli Utenti. In particolare, le Condizioni Generali dâUso delle Dotazioni Aziendali di Gessi S.P.A., nella misura in cui siano applicabili agli Utenti, rimarranno pienamente valide ed efficaci.
Per ricevuta ed accettazione:
Sig./Sig.ra __________________________ (firma) il __________________________ (data)
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